E'   autorizzata   l'immissione   in   commercio   della  seguente
specialita' medicinale con le specificazioni di seguito indicate:
             Decreto A.I.C. n. 544/95 del 30 agosto 1995
   Specialita' medicinale CALCITONINA 400 SANDOZ.
   Titolare A.I.C.: Sandoz Pharma S.A., con sede e domicilio  fiscale
in  Basilea  (Svizzera), rappresentata dalla societa' Sandoz prodotti
farmaceutici S.p.a., con sede legale in Milano, via C.  Arconati,  1,
codice fiscale 07195130153.
   Produttore:   Sandoz   Pharma   Ltd   Basilea;   Sandoz   prodotti
farmaceutici S.p.a. Milano, via Quaranta, 12.
   Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione  ai  sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1933:
    Calcitonina multidose 400 U.I./2 ml;
    A.I.C. n. 023704188 (in base 10) 0QMDMW (in base 32).
   Classe: a) uso ospedaliero H; prezzo L. 30.900.
   Ai  sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 luglio 1995, n. 294, in
attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni
del CIPE 25 febbraio 1994,  16  marzo  1994,  13  aprile  1994  e  22
novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo
di acquisto delle specialita' medicinali.
   Composizione:  1  ml  di  soluzione  contiene:  principio  attivo:
calcitonina sintetica di salmone 200 U.I.; eccipienti: sodio  acetato
triidrato,  acido  acetico  glaciale, fenolo sodio cloruro, acqua per
preparazione   iniettabili,   nelle   quantita'    riportate    nella
documentazione di tecnica farmaceutica aquisita agli atti.
   Indicazioni  terapeutiche: malattia di Paget (osteitis deformans).
Ipercalcemia  da  tumori  maligni,   da   iperparatiroidismo   e   da
intossicazione  da  Vit.  D,  sia  per  casi  di  emergenza che per i
trattamenti prolungati. Osteoporosi di varia  origine,  eventualmente
in associazione ad altre terapie richieste da ciascun quadro morboso.
Prevenzione   delle   fratture  ossee  in  pazienti  con  osteoporosi
post-menopausale. Morbo di Sudek.
   Classificazione ai fini della fornitura:  medicinale  utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero, in cliniche e case di cura
(art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).
   Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data  di  pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.