IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                                E CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 16 febbraio 1995, n.  35,  che  ha  convertito,  con
modificazioni,  il  decreto-legge  19  dicembre  1994, n. 691 recante
disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle  zone  colpite  dalle
eccezionali  avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella
prima decade del mese di novembre 1994;
  Visto il decreto interministeriale del 23 marzo  1995,  n.  580357,
emanato  in  attuazione  della  predetta legge, recante "Condizioni e
modalita' dell'intervento agevolativo a favore delle imprese dei vari
settori  danneggiate  per  effetto   delle   eccezionali   avversita'
atmosferiche  e  degli eventi alluvionali della prima decade del mese
di novembre 1994";
  Visti, in particolare, l'art. 1, comma 12, e l'art. 2, comma 6, del
citato decreto, in forza dei quali la banca eroga il finanziamento  a
fronte, tra l'altro, della presentazione da parte del danneggiato "di
documentazione idonea ad attestare gli impegni di spesa";
  Attesa  l'opportunita'  di  agevolare,  mediante la semplificazione
delle procedure, l'accesso al finanziamento  agevolato  di  cui  alla
menzionata legge n. 35/1995;
  Ritenuto  che  allo  scopo puo' soccorrere la modifica del comma 12
dell'art.  1  e  del  comma  6  dell'art.  2  del  predetto   decreto
interministeriale,   nel   senso  di  consentire  agli  operatori  di
produrre, in luogo della predetta documentazione,  una  dichiarazione
sostitutiva di atto notorio;
  Dovendosi procedere in merito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  comma 12 dell'art. 1 del decreto interministeriale del 23 marzo
1995 n. 580357, e' sostituito dal seguente:
  "Ottenuta la delibera, la banca eroga  il  finanziamento  a  fronte
della presentazione da parte del danneggiato:
   dell'attestazione  di  impresa danneggiata rilasciata dalla camera
di commercio, industria e artigianato competente per territorio;
   di dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale
rappresentante dell'impresa attestante gli impegni di spesa assunti.
  L'utilizzo del finanziamento e'  consentito  entro  il  periodo  di
preammortamento, che decorre dalla data di prima erogazione. La banca
comunica al Mediocredito centrale S.p.a. le erogazioni effettuate".