IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO E CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 16 febbraio 1995, n. 35, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994; Visto il decreto interministeriale del 23 marzo 1995, n. 580357, emanato in attuazione della predetta legge, recante "Condizioni e modalita' dell'intervento agevolativo a favore delle imprese dei vari settori danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994"; Visti, in particolare, l'art. 1, comma 12, e l'art. 2, comma 6, del citato decreto, in forza dei quali la banca eroga il finanziamento a fronte, tra l'altro, della presentazione da parte del danneggiato "di documentazione idonea ad attestare gli impegni di spesa"; Attesa l'opportunita' di agevolare, mediante la semplificazione delle procedure, l'accesso al finanziamento agevolato di cui alla menzionata legge n. 35/1995; Ritenuto che allo scopo puo' soccorrere la modifica del comma 12 dell'art. 1 e del comma 6 dell'art. 2 del predetto decreto interministeriale, nel senso di consentire agli operatori di produrre, in luogo della predetta documentazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; Dovendosi procedere in merito; Decreta: Art. 1. Il comma 12 dell'art. 1 del decreto interministeriale del 23 marzo 1995 n. 580357, e' sostituito dal seguente: "Ottenuta la delibera, la banca eroga il finanziamento a fronte della presentazione da parte del danneggiato: dell'attestazione di impresa danneggiata rilasciata dalla camera di commercio, industria e artigianato competente per territorio; di dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa attestante gli impegni di spesa assunti. L'utilizzo del finanziamento e' consentito entro il periodo di preammortamento, che decorre dalla data di prima erogazione. La banca comunica al Mediocredito centrale S.p.a. le erogazioni effettuate".