IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il regolamento CEE n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale; Visto il regolamento CE n. 1442/95 della Commissione del 26 giugno 1995, che inserisce il furazolidone nell'allegato IV del regolamento CEE n. 2377/90, in considerazione dell'impossibilita' di fissare limiti massimi di residui per tale sostanza e del fatto che qualsiasi limite di tali residui nei prodotti alimentari di origine animale puo' costituire un rischio per la salute dei consumatori; Visto l'art. 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, che prevede che possa essere concessa l'autorizzazione alla commercializzazione di sostanze farmacologicamente attive solo se incluse negli allegati I, II o III del suindicato regolamento CEE n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 e successive modificazioni; Viste le disposizioni contenute nel capo V del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119; Considerata l'importanza rivestita dall'impiego di medicinali veterinari nella produzione agricola e la necessita' che, a fini di tutela della salute pubblica, gli stessi siano somministrati secondo le condizioni d'impiego approvate, in modo da garantire l'assenza di residui e l'innocuita' del prodotto finale; Decreta: Art. 1. E' revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio per tutti i prodotti medicinali (specialita' medicinali, premiscele medicate ex integratori medicati, medicinali veterinari prefabbricati) contenenti furazolidone.