IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno
1990, che definisce una procedura comunitaria per  la  determinazione
dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti
di origine animale;
  Visto  il regolamento CE n. 1442/95 della Commissione del 26 giugno
1995, che inserisce il furazolidone nell'allegato IV del  regolamento
CEE  n.  2377/90,  in  considerazione  dell'impossibilita' di fissare
limiti massimi di residui per tale sostanza e del fatto che qualsiasi
limite di tali residui nei prodotti  alimentari  di  origine  animale
puo' costituire un rischio per la salute dei consumatori;
  Visto  l'art.  3,  comma  2, lettera b), del decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n.  119,  che  prevede  che  possa  essere   concessa
l'autorizzazione     alla     commercializzazione     di     sostanze
farmacologicamente attive solo se incluse negli allegati I, II o  III
del suindicato regolamento CEE n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno
1990 e successive modificazioni;
  Viste  le disposizioni contenute nel capo V del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 119;
  Considerata  l'importanza  rivestita  dall'impiego  di   medicinali
veterinari  nella  produzione agricola e la necessita' che, a fini di
tutela della salute pubblica, gli stessi siano somministrati  secondo
le  condizioni d'impiego approvate, in modo da garantire l'assenza di
residui e l'innocuita' del prodotto finale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio per  tutti
i prodotti medicinali (specialita' medicinali, premiscele medicate ex
integratori medicati, medicinali veterinari prefabbricati) contenenti
furazolidone.