IL PRESIDENTE
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352;
  Considerato che:
   l'art.  24,  comma  1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, esclude,
tra l'altro, il diritto di accesso ai documenti nei casi di segreto o
di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento;
   l'art. 5, comma 2, della legge 12 agosto 1982, n. 576, cosi'  come
sostituito  dall'art.  3, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 20,
dispone  che  "I  dati,  le  notizie  e  le  informazioni   acquisite
dall'ISVAP  nell'esercizio  delle  sue attribuzioni sono tutelati dal
segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni,
ad  eccezione  del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato.  Il  segreto  d'ufficio  non  puo'  essere  opposto
altresi' nei confronti dei due rami del Parlamento ..";
   le direttive comunitarie n.  92/49  e  n.  92/96,  rispettivamente
all'art.   16  e  all'art.  15,  prescrivono  agli  Stati  membri  di
prevedere, tra l'altro, l'obbligo del segreto d'ufficio relativamente
all'attivita' di vigilanza assicurativa;
   l'art. 24, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n.  241
e  l'art.  8,  comma  5, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, prevedono che i documenti  possono
essere  sottratti  all'accesso  quando  gli stessi riguardano la vita
privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone  giuridiche,
gruppi, imprese ed associazioni;
  Visto   il   parere   favorevole   all'approvazione   del  presente
regolamento espresso dalla commissione  per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella
seduta del 6 giugno 1995;
  Visto  il  regolamento  in  pari  data  con  il  quale  sono  stati
disciplinati termini e modalita' di esercizio del diritto di accesso;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Ai  sensi  dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241, il presente regolamento  individua  le  categorie  di  documenti
amministrativi  formati  dall'ISVAP,  o comunque rientranti nella sua
disponibilita', che sono sottratti all'accesso in relazione  ai  casi
di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241.