IL PRESIDENTE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Considerato che: l'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, esclude, tra l'altro, il diritto di accesso ai documenti nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento; l'art. 5, comma 2, della legge 12 agosto 1982, n. 576, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, dispone che "I dati, le notizie e le informazioni acquisite dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il segreto d'ufficio non puo' essere opposto altresi' nei confronti dei due rami del Parlamento .."; le direttive comunitarie n. 92/49 e n. 92/96, rispettivamente all'art. 16 e all'art. 15, prescrivono agli Stati membri di prevedere, tra l'altro, l'obbligo del segreto d'ufficio relativamente all'attivita' di vigilanza assicurativa; l'art. 24, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, prevedono che i documenti possono essere sottratti all'accesso quando gli stessi riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni; Visto il parere favorevole all'approvazione del presente regolamento espresso dalla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 giugno 1995; Visto il regolamento in pari data con il quale sono stati disciplinati termini e modalita' di esercizio del diritto di accesso; Dispone: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente regolamento individua le categorie di documenti amministrativi formati dall'ISVAP, o comunque rientranti nella sua disponibilita', che sono sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.