IL PRESIDENTE
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352;
  Considerato che ai sensi delle disposizioni contenute  nel  capo  V
della  legge 7 agosto 1990, n. 241 occorre provvedere alla disciplina
dei termini e delle modalita' di esercizio del diritto di accesso;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                  Esercizio del diritto di accesso
  1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e'  esercitato
nei confronti dell'ISVAP da chiunque vi abbia interesse per la tutela
di  situazioni  giuridicamente  rilevanti,  salvi  i  casi  di cui al
regolamento  concernente  le  cause  di  esclusione  del  diritto  di
accesso, cui si fa rinvio.
  2.  L'accesso  verra' consentito previa valutazione degli elementi,
messi a disposizione da parte del richiedente ai  sensi  dell'art.  3
del   presente   regolamento,  atti  ad  integrare  i  requisiti  per
l'esercizio del diritto di cui all'art. 25 della legge 7 agosto 1990,
n.  241,  nonche'  previo  accertamento  dei  motivi  dell'accesso  e
dell'inesistenza  di preminenti esigenze di tutela della riservatezza
di terzi.