IL PRESIDENTE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Considerato che ai sensi delle disposizioni contenute nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 occorre provvedere alla disciplina dei termini e delle modalita' di esercizio del diritto di accesso; Dispone: Art. 1. Esercizio del diritto di accesso 1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e' esercitato nei confronti dell'ISVAP da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, salvi i casi di cui al regolamento concernente le cause di esclusione del diritto di accesso, cui si fa rinvio. 2. L'accesso verra' consentito previa valutazione degli elementi, messi a disposizione da parte del richiedente ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, atti ad integrare i requisiti per l'esercizio del diritto di cui all'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' previo accertamento dei motivi dell'accesso e dell'inesistenza di preminenti esigenze di tutela della riservatezza di terzi.