Con decreto ministeriale 11 agosto 1995, assunto di  concerto  con
il  Ministro  del  tesoro,  la  misura  dell'indennita'  di trasferta
spettante ai dipendenti  da  imprese  di  autotrasporto  -  anche  se
corrisposta con carattere di continuita' - esclusa dalla retribuzione
imponibile  i  fini  del  calcolo  dei  contributi  di  previdenza ed
assistenza ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n.  153,
per  il  periodo  25 febbraio 1995-31 dicembre 1995, e' fissata in L.
90.000 giornaliere elevate a L. 150.000 per le trasferte all'estero.