Con decreto ministeriale 11 agosto 1995, assunto di concerto con il Ministro del tesoro, la misura dell'indennita' di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto - anche se corrisposta con carattere di continuita' - esclusa dalla retribuzione imponibile i fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il periodo 25 febbraio 1995-31 dicembre 1995, e' fissata in L. 90.000 giornaliere elevate a L. 150.000 per le trasferte all'estero.