IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16
marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni  climatiche  in
talune   zone   viticole  lo  rendano  necessario  gli  Stati  membri
interessati possono autorizzare l'aumento  del  titolo  alcolometrico
volumico  naturale  (effettivo  o  potenziale) delle uve fresche, del
mosto di uve, del mosto di  uve  parzialmente  fermentato,  del  vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del  regolamento  medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del
vino da tavola;
  Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del  Consiglio  n.
823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni
climatiche  lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art.
7 del regolamento medesimo,  gli  Stati  membri  interessati  possono
autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico naturale
(effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del  mosto
d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione
e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto  l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13
luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro puo'  autorizzare,
quando  le  condizioni  climatiche nel suo territorio lo abbiano reso
necessario, l'arricchimento delle partite destinate  all'elaborazione
dei   vini   spumanti  definiti  al  punto  15  dell'allegato  1  del
regolamento CEE n. 822/87;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  agosto  1995  pubbicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 1995 con il quale, a  seguito
della    richiesta    dall'assessorato    regionale   della   regione
Friuli-Venezia  Giulia  sono  state  autorizzate  le  operazioni   di
arricchimento   per   l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico
naturale  dei  prodotti  della  vendemmia  dei  vini  D.O.C.   "Colli
Orientali del Friuli" e "Carso" limitatamente a 1,5 gradi alcol;
  Considerato che l'assessorato della regione Friuli-Venezia Giulia a
causa  del  perdurare delle avverse condizioni climatiche sfavorevoli
ha certificato, sulla base dei rilevamenti in campo, le necessita' di
elevare  a  due  gradi  alcool  l'aumento  del  titolo  alcolometrico
volumico  naturale  dei  prodotti  della  vendemmia per i vini D.O.C.
"Colli Orientali del Friuli" e "Carso";
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola l995-96 e' consentito  aumentare  il
titolo  alcolometrico  volumico naturale dei prodotti ottenuti da uve
raccolte nelle aree viticole della regione Friuli  e  destinati  alla
produzione dei vini D.O.C. citati in premessa.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le  modalita'  previste  dai regolamenti comunitari sopracitati e nel
limite massimo di due gradi.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
   Roma, 6 settembre 1995
                                                Il Ministro: LUCHETTI