Alle sedi periferiche INPDAP A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni INPDAP Alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro Alle prefetture della Repubblica Alla regione Valle d'Aosta Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano Ai provveditorati agli studi Alle corti di appello Alle direzioni provinciali del Tesoro Alle ragionerie provinciali dello Stato e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro Al Ministero della sanita' - Gabinetto del Ministro Alla Corte dei conti - Segretariato generale Alle sezioni regionali della Corte dei conti Ai comitati regionali di controllo Alla Ragioneria generale dello Stato All'Istituto nazionale della previdenza sociale La legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicata nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995, reca la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. L'art. 17 stabilisce l'entrata in vigore della legge medesima al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e cioe' al 17 agosto 1995; tuttavia numerose disposizioni avranno decorrenza successiva, per esplicita previsione legislativa o per la necessaria previa emanazione di ulteriori provvedimenti delegati da parte del Governo. Con la presente circolare vengono forniti gli opportuni chiarimenti sugli aspetti di piu' immediata attuazione della nuova disciplina. A) Va innanzitutto messo in evidenza l'art. 1, comma 30, della legge in esame, che ha portato a compimento l'intervento normativo preannunciato dall'art. 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, iniziato con i decreti ministeriali del 15 e 16 marzo 1995 (con i quali e' stato assicurato l'accesso al pensionamento anticipato, con decorrenza 10 gennaio 1995, per i lavoratori, gia' cessati entro il 31 dicembre 1994, in possesso di un'anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni al 31 dicembre 1993, nonche', con decorrenza 10 giugno 1995, per i lavoratori con anzianita' contributiva pari o superiore a 36 anni, sempre al 31 dicembre 1993). Il richiamato comma 30 ha stabilito al 1 settembre 1995 la data di accesso alla pensione di anzianita' per coloro che al 31 dicembre 1993 avevano maturato il requisito di 35 anni di anzianita' contributiva. Al riguardo, si precisa che: a) in linea con i chiarimenti forniti in merito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'indicata decorrenza va intesa non quale data fissa di decorrenza del trattamento pensionistico bensi' quale termine iniziale a partire dal quale i soggetti interessati possono ottenere il trattamento in questione; b) ai fini del raggiungimento dell'anzianita' contributiva richiesta, vanno considerati tutti i servizi e periodi comunque utili a pensione, ivi compresi quelli riscattati o ricongiunti, tenendo presente che, in base al disposto dell'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 274, il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, valutando per un mese la frazione superiore a quindici giorni. B) Come e' noto, l'art. 13, comma 5, lettere b) e c) della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha consentito l'accesso al pensionamento anticipato per coloro che avevano presentato la relativa domanda, debitamente accolta entro il 28 settembre 1994, alle seguenti date, in relazione all'anzianita' di servizio posseduta: dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti con anzianita' non inferiore a 31 anni, maturata al 28 settembre 1994; dal 1 gennaio 1997, per i dipendenti con anzianita' "fino a 30 anni", maturata al 28 settembre 1994. Ora l'art. 1, comma 30, citato sostituisce opportunamente quest'ultima locuzione "fino a 30 anni" con la nuova "inferiore a 31 anni". Poiche' con la disposizione recata dal menzionato art. 13, comma 5, il legislatore aveva inteso dare definitiva conclusione alla vicenda pensionistica di coloro che avevano presentato domanda di collocamento a riposo, debitamente accolta, entro il 28 settembre 1994, si ritiene che: le decorrenze indicate dal comma 5 in questione mantengono la loro piena validita' anche successivamente all'entrata in vigore della legge di riforma, aggiungendosi alle decorrenze indicate nella legge medesima; le dette decorrenze non possono essere considerate termini iniziali per il collocamento a riposo bensi' date fisse di decorrenza del trattamento di quiescenza; i requisiti richiesti per il diritto alla pensione anticipata, nei casi disciplinati dallo stesso comma 5, rimangono quelli prescritti dalla normativa previgente alla legge di riforma. Si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti in merito agli altri aspetti attuativi della legge di riforma. Il presidente: SEPPIA