Alle sedi periferiche INPDAP
                                  A  tutti  gli  enti  con  personale
                                  iscritto alle casse pensioni INPDAP
                                  Alla Direzione generale dei servizi
                                  periferici del Tesoro
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Alla regione Valle d'Aosta
                                  Ai   commissari  di  Governo  delle
                                  regioni e delle  province  autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  Ai provveditorati agli studi
                                  Alle corti di appello
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  Tesoro
                                  Alle ragionerie provinciali dello
                                    Stato
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri   -  Dipartimento  per  la
                                  funzione pubblica
                                  Al Ministero  del  lavoro  e  della
                                  previdenza  sociale - Gabinetto del
                                  Ministro
                                  Al Ministero del tesoro - Gabinetto
                                  del Ministro
                                  Al   Ministero    dell'interno    -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Al   Ministero   della   sanita'  -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Alle sezioni regionali della  Corte
                                  dei conti
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  Alla   Ragioneria   generale  dello
                                  Stato
                                  All'Istituto    nazionale     della
                                  previdenza sociale
  La  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  pubblicata  nel  supplemento
ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16  agosto  1995,
reca   la   riforma   del   sistema   pensionistico   obbligatorio  e
complementare.
  L'art. 17 stabilisce l'entrata in vigore della  legge  medesima  al
giorno   successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale, e cioe' al 17 agosto 1995; tuttavia numerose  disposizioni
avranno decorrenza successiva, per esplicita previsione legislativa o
per  la  necessaria  previa  emanazione  di  ulteriori  provvedimenti
delegati da parte del Governo.
  Con la presente circolare vengono forniti gli opportuni chiarimenti
sugli aspetti di piu' immediata attuazione della nuova disciplina.
   A)  Va  innanzitutto  messo  in evidenza l'art. 1, comma 30, della
legge in esame, che ha portato a  compimento  l'intervento  normativo
preannunciato  dall'art.  13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, iniziato con i decreti ministeriali del 15 e  16  marzo  1995
(con   i   quali  e'  stato  assicurato  l'accesso  al  pensionamento
anticipato, con decorrenza 10 gennaio 1995, per  i  lavoratori,  gia'
cessati  entro  il  31  dicembre  1994,  in possesso di un'anzianita'
contributiva non inferiore a 35 anni al 31  dicembre  1993,  nonche',
con  decorrenza  10  giugno  1995,  per  i  lavoratori con anzianita'
contributiva pari o superiore a 36 anni, sempre al 31 dicembre 1993).
  Il richiamato comma 30 ha stabilito al 1 settembre 1995 la data  di
accesso  alla  pensione  di  anzianita' per coloro che al 31 dicembre
1993  avevano  maturato  il  requisito  di  35  anni  di   anzianita'
contributiva. Al riguardo, si precisa che:
    a) in linea con i chiarimenti forniti in merito dal Ministero del
lavoro  e  della  previdenza sociale, l'indicata decorrenza va intesa
non quale data fissa  di  decorrenza  del  trattamento  pensionistico
bensi'  quale  termine  iniziale  a  partire  dal  quale  i  soggetti
interessati possono ottenere il trattamento in questione;
    b)  ai  fini  del  raggiungimento  dell'anzianita'   contributiva
richiesta, vanno considerati tutti i servizi e periodi comunque utili
a  pensione,  ivi  compresi  quelli riscattati o ricongiunti, tenendo
presente che, in base al disposto dell'art. 3 della  legge  8  agosto
1991,  n. 274, il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese
intero, valutando per  un  mese  la  frazione  superiore  a  quindici
giorni.
   B)  Come  e' noto, l'art. 13, comma 5, lettere b) e c) della legge
23 dicembre 1994, n. 724, ha consentito  l'accesso  al  pensionamento
anticipato  per  coloro  che  avevano presentato la relativa domanda,
debitamente accolta entro il 28 settembre 1994, alle  seguenti  date,
in relazione all'anzianita' di servizio posseduta:
   dal  1 gennaio 1996, per i dipendenti con anzianita' non inferiore
a 31 anni, maturata al 28 settembre 1994;
   dal 1 gennaio 1997, per i dipendenti con  anzianita'  "fino  a  30
anni", maturata al 28 settembre 1994.
  Ora   l'art.   1,   comma  30,  citato  sostituisce  opportunamente
quest'ultima locuzione "fino a 30 anni" con la nuova "inferiore a  31
anni".
  Poiche' con la disposizione recata dal menzionato art. 13, comma 5,
il  legislatore aveva inteso dare definitiva conclusione alla vicenda
pensionistica  di  coloro   che   avevano   presentato   domanda   di
collocamento  a  riposo,  debitamente  accolta, entro il 28 settembre
1994, si ritiene che:
   le decorrenze indicate dal comma 5 in questione mantengono la loro
piena validita' anche successivamente  all'entrata  in  vigore  della
legge  di riforma, aggiungendosi alle decorrenze indicate nella legge
medesima;
   le  dette  decorrenze  non  possono  essere  considerate   termini
iniziali per il collocamento a riposo bensi' date fisse di decorrenza
del trattamento di quiescenza;
   i requisiti richiesti per il diritto alla pensione anticipata, nei
casi  disciplinati  dallo stesso comma 5, rimangono quelli prescritti
dalla normativa previgente alla legge di riforma.
  Si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti in merito agli altri
aspetti attuativi della legge di riforma.
                                                Il presidente: SEPPIA