IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 marzo  1994  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  65  alla
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994;
  Tenuta  presente  la  necessita'  di  dare un piu' adeguato assetto
organizzativo  al  coordinamento  dell'attivita'  di  prevenzione   e
repressione  della  pirateria nei riguardi delle opere dell'ingegno e
al coordinamento legislativo a  livello  internazionale  nei  settori
dell'informazione e della comunicazione istituzionale;
  Ritenuta  la  conseguente opportunita' di adeguare l'organizzazione
di  alcuni  degli  uffici  del  Dipartimento  per  l'informazione   e
l'editoria;
                              Decreta:
  L'art.  19,  comma  1,  lettera  d), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10  marzo  1994,  di  cui  alle  premesse,  e'
sostituito dal seguente:
   "  d)  affari  relativi al diritto d'autore e ai diritti connessi,
con riferimento alla normativa interna ed internazionale;  interventi
a   sostegno   dell'antipirateria,  iniziative  di  promozione  delle
attivita' culturali;".
  L'art. 19, comma 1, lettera f),  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  10  marzo  1994,  di  cui alle premesse, e'
sostituito dal seguente:
   " f) attivita' di studi e ricerche nelle materie di competenza del
Dipartimento e di coordinamento legislativo a livello  internazionale
nei settori dell'informazione e della comunicazione istituzionali.".
  L'art.  19,  comma  6, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 marzo 1994, di  cui  alle  premesse,  e'  sostituito  dal
seguente:
  "6.   l'Ufficio   per   il   diritto   d'autore   e  la  promozione
dell'attivita' culturale, al quale sono attribuite le  competenze  di
cui al comma 1, lettera d), e' articolato nei seguenti servizi:
   servizio   per   la   normativa   interna   e   per   gli  accordi
internazionali;
   servizio per l'antipirateria;
   servizio per i riconoscimenti e la promozione culturale.".
  L'art. 19, comma 7, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  10  marzo  1994,  di  cui  alle premesse, e' sostituito dal
seguente:
  "7. l'Ufficio per gli affari generali e le attivita' formative,  al
quale  sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettere e) ed
f), e' articolato nei seguenti servizi:
   servizio per il coordinamento organizzativo;
   servizio per le attivita' formative e di studio;
   servizio per i  rapporti  con  gli  organismi  internazionali  nei
settori dell'informazione e della comunicazione.".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 agosto 1995
                                                  Il Presidente: DINI