IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 marzo 1994 pubblicato nel supplemento ordinario n. 65 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994; Tenuta presente la necessita' di dare un piu' adeguato assetto organizzativo al coordinamento dell'attivita' di prevenzione e repressione della pirateria nei riguardi delle opere dell'ingegno e al coordinamento legislativo a livello internazionale nei settori dell'informazione e della comunicazione istituzionale; Ritenuta la conseguente opportunita' di adeguare l'organizzazione di alcuni degli uffici del Dipartimento per l'informazione e l'editoria; Decreta: L'art. 19, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994, di cui alle premesse, e' sostituito dal seguente: " d) affari relativi al diritto d'autore e ai diritti connessi, con riferimento alla normativa interna ed internazionale; interventi a sostegno dell'antipirateria, iniziative di promozione delle attivita' culturali;". L'art. 19, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994, di cui alle premesse, e' sostituito dal seguente: " f) attivita' di studi e ricerche nelle materie di competenza del Dipartimento e di coordinamento legislativo a livello internazionale nei settori dell'informazione e della comunicazione istituzionali.". L'art. 19, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994, di cui alle premesse, e' sostituito dal seguente: "6. l'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione dell'attivita' culturale, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera d), e' articolato nei seguenti servizi: servizio per la normativa interna e per gli accordi internazionali; servizio per l'antipirateria; servizio per i riconoscimenti e la promozione culturale.". L'art. 19, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994, di cui alle premesse, e' sostituito dal seguente: "7. l'Ufficio per gli affari generali e le attivita' formative, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettere e) ed f), e' articolato nei seguenti servizi: servizio per il coordinamento organizzativo; servizio per le attivita' formative e di studio; servizio per i rapporti con gli organismi internazionali nei settori dell'informazione e della comunicazione.". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 agosto 1995 Il Presidente: DINI