LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha introdotto un nuovo sistema di finanziamento della CONSOB, che prevede la corresponsione alla stessa di contribuzioni da parte dei soggetti tenuti in relazione ai servizi da essa resi; Vista la propria delibera n. 9423 del 1 settembre 1995 con la quale sono state individuate le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al relativo pagamento, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 1995; Vista la propria delibera n. 9424 del 1 settembre 1995 con la quale e' stata stabilita la misura delle suddette contribuzioni articolantisi in "corrispettivo istruttorio", "corrispettivo per la partecipazione ad esami", "contributo di vigilanza" e "contributo sulle negoziazioni", resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 1995; Attesa la necessita' di definire le modalita' di pagamento delle suddette contribuzioni nonche' i termini di pagamento per i casi in cui gli stessi non risultano gia' stabiliti dalla citata delibera n. 9424/1995; Rilevata l'opportunita' di procedere, per il momento, all'indicazione di modalita' e termini di pagamento provvisori e relativi solo alle contribuzioni - "corrispettivi istruttori", "corrispettivi per la partecipazione ad esami" e "contributi di vigilanza" di cui all'art. 3, lettere p) e q), della citata delibera n. 9423/1995 - che si applicano gia' per il corrente esercizio finanziario, e con riserva di provvedere alla definizione della materia entro il 30 novembre 1995; Delibera: Art.1. Modalita' di pagamento 1. Il pagamento del "corrispettivo istruttorio" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 9423 del 1 settembre 1995, del "corrispettivo per la partecipazione ad esami" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 2 della predetta delibera n. 9423 e del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere p) e q), della stessa delibera deve essere effettuato con le seguenti modalita' alternative: a) bonifico bancario sul conto corrente n. 11170.33 intestato a "Consob/Gestione contribuzioni, via Isonzo, 19/D-E - 00198 Roma", presso Banca di Roma/Agenzia n. 9, via Sicilia, 188 - 00187 Roma - Cod. 3002.3 - CAB 05019.5; b) versamento sul conto corrente postale n. 54194006 intestato a "Consob/Gestione contribuzioni, via Isonzo, 19/D-E - 00198 Roma", utilizzando bollettini di versamento a quattro sezioni. 2. All'atto del pagamento devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti dati relativi al soggetto tenuto al pagamento, che dovranno risultare dalla documentazione attestante il pagamento stesso: a) nome e cognome (per persone fisiche) o denominazione (per persone giuridiche); b) codice fiscale (per persone fisiche e giuridiche residenti in Italia); c) indirizzo (per persone fisiche) o sede legale (per persone giuridiche); d) codice della causale del pagamento; e) descrizione della causale del pagamento. 3. Il codice e la descrizione delle causali di pagamento, da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante. 4. Per i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario, i dati di cui al comma 2 devono essere indicati come segue: a) il codice fiscale, unitamente al nome e cognome ovvero alla denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche del soggetto tenuto al pagamento; b) il codice e la descrizione della causale del pagamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario. 5. Per i pagamenti effettuati mediante versamento sul conto corrente postale, il codice fiscale del soggetto tenuto al pagamento ed il codice e la descrizione della causale del pagamento devono essere indicati sul retro del bollettino di versamento nell'apposito "spazio per la causale del versamento";