IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 43 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il quale prevede la definizione in forma agevolata delle pendenze per tasse automobilistiche e abbonamento all'autoradio da corrispondersi entro il 31 dicembre 1994; Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1995, in Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1995, il quale, tra l'altro, fissa al 30 giugno 1995 il termine entro il quale deve procedersi alla richiesta di annotazione nei pubblici registri delle formalita' omesse e necessarie per la definizione di cui sopra; Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, con il quale, all'art. 1, comma 27, lettera d), viene prorogata al 31 ottobre 1995 la scadenza del periodo utile per il pagamento delle tasse dovute nonche' di quello entro il quale rimangono sospese le procedure di riscossione; Ritenuto che occorre adeguare al nuovo termine del 31 ottobre 1995 il periodo entro il quale deve essere richiesta l'annotazione nei pubblici registri delle formalita' omesse; Decreta: Il termine entro il quale deve chiedersi l'annotazione nei pubblici registri delle formalita' omesse, stabilito al 30 giugno 1995 con il decreto del Ministro delle finanze 3 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 6 maggio 1995, e' prorogato al 31 ottobre 1995. Roma, 8 settembre 1995 Il Ministro: FANTOZZI