IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85,  il
quale  prevede  la  definizione in forma agevolata delle pendenze per
tasse automobilistiche e abbonamento all'autoradio da  corrispondersi
entro il 31 dicembre 1994;
  Visto  il decreto ministeriale 3 maggio 1995, in Gazzetta Ufficiale
n. 106 del 9 maggio 1995, il quale, tra l'altro, fissa al  30  giugno
1995  il  termine  entro  il  quale deve procedersi alla richiesta di
annotazione  nei  pubblici  registri  delle   formalita'   omesse   e
necessarie per la definizione di cui sopra;
  Visto  il  decreto-legge  28  giugno  1995,  n.  250, con il quale,
all'art. 1, comma 27, lettera d), viene prorogata al 31 ottobre  1995
la  scadenza  del  periodo  utile per il pagamento delle tasse dovute
nonche' di quello entro il quale rimangono sospese  le  procedure  di
riscossione;
  Ritenuto  che occorre adeguare al nuovo termine del 31 ottobre 1995
il periodo entro il quale deve  essere  richiesta  l'annotazione  nei
pubblici registri delle formalita' omesse;
                              Decreta:
  Il termine entro il quale deve chiedersi l'annotazione nei pubblici
registri  delle formalita' omesse, stabilito al 30 giugno 1995 con il
decreto del Ministro delle finanze 3 maggio  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  106  del  6  maggio 1995, e' prorogato al 31
ottobre 1995.
   Roma, 8 settembre 1995
                                                Il Ministro: FANTOZZI