IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania approvato
con regio decreto 20 aprile  1939,  n.  1073,  modificato  con  regio
decreto  16  ottobre  1940,  n.  1527,  e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  30  ottobre 1992 concernente
modificazioni    all'ordinamento    didattico    universitario    con
l'introduzione  della  nuova  tabella  per  l'istituzione del diploma
universitario in matematica;
  Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle
deliberazioni  della  facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e
naturali del 15 giugno 1994, del senato accademico e del consiglio di
amministrazione rispettivamente del 16 e 17 settembre 1994;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica (Istruzione universitaria - Ufficio II) del
21 agosto c.a., con allegato  il  parere  favorevole  espresso  nella
riunione  del  13  luglio  1995 dal Consiglio universitario nazionale
all'istituzione del diploma universitario in matematica;
  Riconosciuta la particolare necessita'  di  apportare  la  modifica
proposta  dalle  autorita'  accademiche,  in deroga al termine di cui
all'ultimo comma dell'art. 17 del testo  unico  31  agosto  1933,  n.
1592,   per   i  motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi
accademici  di  questo  Ateneo  e  ritenuti  validi   dal   Consiglio
universitario nazionale nel predetto parere;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Catania, approvato e
modificato con  i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e  successive
modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Nella  parte  quarta  al  capo  I  viene aggiunto il numero 23 e la
dizione: "Matematica".
  Dopo l'art. 873 viene aggiunto il seguente capo ed articoli:
          Capo XXIII - DIPLOMA UNIVERSITARIO IN MATEMATICA
  Art. 874. - Il corso di diploma universitario in matematica  ha  il
fine di fornire agli studenti le conoscenze di matematica di base e i
metodi  di  matematica  applicata  per il conseguimento di un livello
formativo atto ad affrontare e gestire  con  competenza  le  numerose
applicazioni   della   matematica   nei  diversi  settori  del  mondo
produttivo e dei servizi.
  Art. 875. - I titoli  di  ammissione  sono  quelli  previsti  dalle
vigenti  disposizioni  di  legge  che  regolano l'accesso al corso di
laurea in matematica.
  Art. 876. - Il numero degli iscritti al primo anno e' limitato.
  Art.  877.  -  Il  corso  di  diploma  universitario e' previsto in
diversi orientamenti.
  Art. 878. - Prima dell'inizio di ogni  anno  accademico,  viste  le
varie  esigenze,  saranno  stabiliti  gli orientamenti da attivare, i
relativi curricula ed il numero massimo di iscritti al primo anno per
ciascun orientamento.
  Art. 879. - Il corso di diploma in matematica si svolge  presso  la
facolta'  di  scienze matematiche, fisiche e naturali ed ha la durata
di due anni. E previsto un esame finale di cultura matematica.
  Art. 880. - Ciascuno dei due anni di corso  comprende  480  ore  di
attivita'   didattica   complessiva   di   lezioni,  esercitazioni  e
laboratori di calcolo.
  Art. 881. - I moduli di insegnamento possono essere  costituiti  da
una  annualita'  (120)  o da una semestralita' o mezza annualita' (60
ore).  Un  modulo  annuale  equivale   a   due   semestralita'.   Gli
insegnamenti  dovranno  essere scelti all'interno delle aree indicate
nelle tabelle A e B annesse alla tabella XXII-ter.
  Art. 882. - Il curriculum del diploma universitario e' il seguente:
  1 Anno:
   due  semestralita'  nell'ambito   della   sottoarea   dell'analisi
matematica;
   due semestralita' nell'ambito della sottoarea della geometria;
   due semestralita' nell'ambito della sottoarea dell'informatica;
   una semestralita' nell'ambito della sottoarea dell'algebra;
   una   semestralita'   nell'ambito   della  sottoarea  dell'analisi
numerica.
  2 Anno:
   una semestralita' nell'ambito della sottoarea dell'algebra;
   una  semestralita'  nell'ambito   della   sottoarea   dell'analisi
matematica;
   una  semestralita'  nell'ambito  della sottoarea del calcolo delle
probabilita' e statistica matematica;
   due  semestralita'  nell'ambito  della  sottoarea   della   fisica
matematica;
   due   semestralita'   nell'ambito   delle  sottoaree  qualificanti
l'orientamento.
  Art. 883. - All'inizio di ogni anno  accademico  il  consiglio  del
corso  di  diploma indichera' i moduli attivati o le loro equivalenze
per ogni singola sottoarea.
  Art. 884. - Per ciascuno degli insegnamenti attivati e' previsto un
esame finale.
  Art. 885. - Le  eventuali  propedeuticita'  saranno  stabilite  dal
consiglio del corso di diploma sulla base dei moduli attivati.
  Art.  886.  -  Per  essere  ammessi  all'esame  finale  di  cultura
matematica lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami
di tutti gli insegnamenti di cui al punto 9.
  Art. 887.  -  I  piani  di  studio  dovranno  prevedere  che  siano
soddisfatte  le  condizioni,  indicate nell'ordinamento didattico del
corso  di  laurea  in  matematica,  affinche'  il   diplomato   possa
iscriversi  al  terzo anno del corso di laurea e cioe' il superamento
di prove di valutazione del  profitto  per  corsi  annuali  o  moduli
semestrali   equivalenti   complessivamente  a  quattro  esami  delle
discipline del primo biennio del corso di laurea in matematica.
  Art.  888.  - I piani di studio dovranno prevedere l'aquisizione da
parte dello studente di competenze nell'uso dei mezzi di calcolo  per
problemi  di  matematica. Queste competenze potranno essere acquisite
attraverso gli insegnamenti dell'area matematica previsti  dai  piani
di  studio  (tabella  A).  Tuttavia,  qualora  il  piano di studi non
preveda, a questo scopo almeno un modulo semestrale in una disciplina
della sottoarea analisi numerica o della  sottoarea  informatica,  lo
studente  dovra'  superare  una  prova  pratica nell'uso dei mezzi di
calcolo,  in  aggiunta  alle  prove  di  valutazione  relative   agli
insegnamenti  seguiti.  Le  modalita' per sostenere questa prova, che
non  dara'  luogo  a  votazione,  sono  stabilite  dalla   competente
struttura didattica.
  Art.   889.   -  Ai  fini  del  proseguimento  degli  studi  e  del
riconoscimento previsto dal comma  3  dell'art.  16  della  legge  19
novembre 1990, n. 341, sono considerati affini: il corso di laurea in
matematica,  il  corso  di  laurea in fisica, tutti i corsi di laurea
della facolta' di ingegneria, tutti i corsi di laurea della  facolta'
di  scienze  statistiche,  demografiche  ed  attuariali. Le strutture
didattiche competenti provvedono ai riconoscimenti ai sensi del comma
2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i
programmi effettivamente svolti. Sono comunque riconoscibili ai  fini
del  conseguimento  della laurea in matematica tutti gli insegnamenti
comuni al corso di laurea in matematica. Coloro che hanno  conseguito
il  diploma  in matematica possono ottenere a domanda l'iscrizione al
terzo anno del corso di laurea  in  matematica  previa  verifica  che
siano  ottemperate  le  condizioni  di  cui al precedente comma 8. Il
consiglio  di  corso  di  laurea   determinera'   le   modalita'   di
riconoscimento dei moduli semestrali.
  Art. 890. - Il consiglio di corso di diploma in matematica coincide
con  il  consiglio  di corso di laurea in matematica, integrato con i
titolari  di  insegnamenti  specifici  del  corso   di   diploma   in
matematica.  Esso  determina, in conformita' al regolamento didattico
di  Ateneo  e  nel   rispetto   della   liberta'   di   insegnamento,
l'articolazione  dei  corsi  di  diploma  universitario, la tipologia
delle forme didattiche, le prove di  valutazione  della  preparazione
degli  studenti,  la  prova finale di cultura e la composizione delle
relative commissioni, le modalita' degli obblighi di frequenza  e  la
propedeuticita' degli insegnamenti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Catania, 1 settembre 1995
                                               Il rettore: RIZZARELLI