IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro e' determinata ogni caratteristica, clausola accessoria, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute, nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Visto il proprio decreto n. 594061 del 20 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177, del 31 luglio 1995, con il quale e' stata disposta un'emissione sui mercati internazionali per un ammontare nominale fino a 1500 milioni di Ecu, parzialmente collocato per un importo pari a 1000 milioni di Ecu; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'8 settembre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 82.989 miliardi; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni; Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, fra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale; Attesa l'opportunita' di acquisire fondi in Ecu, destinati a rifinanziare una parte dei certificati del Tesoro in Ecu in scadenza nel corso del 1995; Considerato che, sul mercato internazionale, e' possibile emettere titoli obbligazionari a tasso variabile e sostituire, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di "swap", i relativi pagamenti con pagamenti a tasso fisso - anche denominati in altra valuta - ottenendo condizioni di costo piu' favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto direttamente a tasso fisso nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro per un ammontare nominale pari a 500 milioni di Ecu, ad interesse variabile pagabile in rate trimestrali posticipate di cui la prima con scadenza il 31 ottobre 1995. L'operazione viene effettuata come "tranche" fungibile - ai medesimi termini e condizioni - del prestito obbligazionario di cui al decreto n. 594061 del 20 luglio 1995, in premessa citato.