IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, nella legge 19  dicembre  1992,  n.  488,  concernente
modifiche alla legge n. 64/1986;
  Visto   l'art.  9  del  decreto-legge  23  febbraio  1993,  n.  41,
convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, che demanda al  CIPE  il
riparto  delle  somme  derivanti  dai mutui - il cui onere pari a 540
miliardi annui per dieci anni e' assunto a totale carico dello  Stato
-  per  il  mantenimento e lo sviluppo della base produttiva e per il
potenziamento della dotazione infrastrutturale  nelle  aree  depresse
del territorio nazionale;
  Visto  in  particolare  il  comma 3 del medesimo art. 9 che prevede
l'utilizzo delle predette risorse, nonche' delle altre  eventualmente
disponibili  per  lo  sviluppo  delle  attivita'  produttive,  per la
concessione delle agevolazioni in forma automatica,  nonche'  per  la
costituzione  di  un  apposito  fondo  di garanzia atto a favorire il
consolidamento delle passivita' delle piccole e medie imprese;
  Visto il decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, recante disposizioni
per accelerare  il  completamento  degli  interventi  pubblici  e  la
realizzazione di nuovi interventi nelle aree depresse;
  Vista  la  propria  delibera  del  28  dicembre  1993  con la quale
l'importo di lire 10.000 miliardi recato dall'art. 1, comma 8,  legge
n.  488/1992  e'  stato  ripartito  tra  incentivi industriali: 7.000
miliardi e progetti strategici: 3.000 miliardi;
  Vista la propria delibera in data 27 aprile 1995 con  la  quale,  a
valere  sul predetto importo di 7.000 miliardi, e' stata assegnata al
Ministero dell'industria per le  nuove  agevolazioni  industriali  la
somma  complessiva di 2.000 miliardi, di cui 1.200 gia' ripartiti con
delibera 19 gennaio 1994;
  Considerato che i suddetti 1.200 miliardi rappresentano  una  parte
della  quota  di  finanziamento  nazionale  del quadro comunitario di
sostegno 94-99 e dei documenti unici di programmazione ob. 2 e  5b  e
che  gli  altri  800 miliardi assegnati con la suddetta deliberazione
possono  essere  destinati  in  via  programmatica   agli   incentivi
automatici;
  Ritenuto  opportuno, ai fini di un rapido avvio dei nuovi strumenti
a favore delle attivita'  produttive,  provvedere  ad  una  immediata
assegnazione  di risorse finalizzate alla concessione di incentivi in
forma automatica ed alle attivita' del fondo di garanzia,  in  attesa
di  verificare  l'impatto  di tali misure sugli operatori economici e
valutare l'effettivo fabbisogno finanziario a regime;
  Su proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  sulla  quale e' stato acquisito il concerto del Ministero
del tesoro;
                              Delibera:
  1. L'importo complessivo derivante dai mutui  di  cui  all'art.  9,
comma  1,  della  legge  22  marzo  1995,  n.  85, stimabile in 3.000
miliardi di lire, e' destinato per un terzo  al  potenziamento  della
base  infrastrutturale e per la restante quota al mantenimento e allo
sviluppo della base produttiva.
  2.  A  valere  sulle  somme  destinate  alla  incentivazione  delle
attivita' produttive:
   lire  750  miliardi  sono  assegnati  al  Ministero del tesoro per
l'attivita'  del  fondo  di  garanzia,  previste  dall'art.   2   del
decreto-legge n. 123/1995;
   lire 1.000 miliardi sono assegnati al Ministero dell'industria per
l'erogazione di incentivi in forma automatica.
  3.  La  somma  di  2.000  miliardi  di cui al punto 2 della propria
delibera 27 aprile 1995 e' destinata:
   per  1.200  miliardi  alle  nuove  agevolazioni  industriali   con
procedura  ordinaria  restando  una  pari  quota  di 1.200 miliardi a
carico delle risorse  comunitarie  (Quadro  comunitario  di  sostegno
94-99 e Documenti unici di programmazione ob. 2 e 5b);
   per   800   miliardi   agli   incentivi   in   forma   automatica;
l'assegnazione riveste carattere programmatico e sara' resa operativa
dal CIPE su proposta del  Ministro  dell'industria  che  verifichera'
l'andamento  delle  richieste a valere sui fondi di cui al precedente
punto 2.
  4.  La  somma  di  lire  250  miliardi  di  cui  all'art.   8   del
decreto-legge  n. 123/1995 destinata alla realizzazione di interventi
nel settore commercio e'  assegnata  al  Ministero  dell'industria  e
cosi' ripartita:
   50 miliardi per l'anno 1995;
   100 miliardi per l'anno 1996;
   100 miliardi per l'anno 1997.
    Roma, 10 maggio 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 7 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 166