IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488; Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, come modificata dalla citata legge n. 488/1992; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il medesimo Fondo di rotazione; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, relativo al fondo sociale europeo; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2080/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP); Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(93) 3103 del 28 ottobre 1993 che stabilisce la ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno dei fondi strutturali e dello SFOP per l'obiettivo 1; Vista la propria delibera 13 aprile 1994 concernente lo stato del negoziato e i provvedimenti di attuazione del quadro comunitario di sostegno delle regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(94) 1835 del 29 luglio 1994, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni d'Italia interessate dall'obiettivo 1, per il periodo 1994-1999, ad eccezione della regione Abruzzo per la quale i citati interventi sono limitati al 1996; Considerato che il fabbisogno complessivo di cofinanziamento pubblico nazionale per gli interventi a gestione regionale, che risultano dal predetto quadro comunitario di sostegno a fronte FESR per il triennio 1994-1996, e' al momento valutato in complessivi 1.354 MECU, di cui 541,6 MECU, pari al 40 per cento della quota prevista a carico dello Stato, a valere sulle disponibilita' previste della legge n. 488/1992 (art. 1, comma 8), ai sensi del decreto-legge n. 123/1995 (art. 4, comma 3); Viste le decisioni con le quali la Commissione delle Comunita' europee ha approvato, nell'ambito del partenariato con le autorita' centrali e regionali interessate, parte dei programmi operativi per gli interventi strutturali dell'obiettivo 1 per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna e Puglia; Considerata l'opportunita' di procedere tempestivamente al cofinanziamento nazionale dei programmi operativi delle citate regioni, limitatamente a quelli per i quali sono gia' intervenute le decisioni di approvazione comunitaria, con riserva di assicurare il cofinanziamento dei rimanenti programmi operativi regionali mano a mano che interverranno le relative decisioni di approvazione comunitaria; Considerata l'opportunita' che gli interventi di carattere multiregionale e quelli a valere sul Fondo sociale europeo, formino oggetto di un distinto cofinanziamento nazionale; Considerata la necessita' di procedere ad una ricognizione dell'attuazione degli interventi a fronte FEOGA gia' cofinanziati dal CIPE con riferimento ad esercizi precedenti, anche allo scopo di individuare la eventuale quota parte confluita nella nuova programmazione 1994-1999 oggetto della presente delibera; Considerato che, in attesa della predetta ricognizione, e' opportuno avviare la fase attuativa della nuova programmazione, sia pure limitando il finanziamento di parte nazionale a fronte FEOGA al 50 per cento - per le sole annualita' 1994-1995 - degli importi da prevedere ai sensi della citata delibera 13 aprile 1994; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili nel contesto delle suddette decisioni dalla Commissione dell'Unione europea per gli interventi a gestione regionale - ammontanti complessivamente a 1.709,2 MECU a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale ed a 742,9 MECU a valere sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per il periodo 1994-1999 - occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in circa 4.055,116 miliardi di lire, di cui 2.007,392 miliardi di lire per il triennio 1994-1996 - assegnate con la presente delibera per 1.906,814 - e 2.047,724 miliardi di lire per il triennio 1997-1999; Considerata l'opportunita' di ricorrere per tali interventi al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987 e alla predetta legge n. 488/1992, in armonia con la citata delibera CIPE in data 13 aprile 1994 e con il quadro comunitario di sostegno del 29 luglio 1994; Visto il citato decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, art. 4, comma 3, che consente l'utilizzo delle risorse gia' destinate alla realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale, per la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno per il periodo 1994-1999; Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del Fondo di rotazione, limitatamente al primo triennio 1994-1996, rinviando a successive deliberazioni la specificazione annuale delle restanti quote per il periodo 1997-1999; Vista la nota del Ministero del bilancio e della programmazione economica n. 5/7526 in data 15 giugno 1995, nonche' la nota del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 5010 in data 16 giugno 1995; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Le linee di intervento per le azioni a gestione regionale nelle zone dell'obiettivo 1, quali risultano dal quadro comunitario di sostegno e dai relativi programmi operativi approvati con le decisioni indicate nelle allegate tabelle, che formano parte integrante della presente delibera, riguardano infrastrutture ed iniziative di sviluppo in vari settori produttivi. 2. Il fabbisogno complessivo di cofinanziamento pubblico nazionale per l'insieme degli interventi a gestione regionale, che risultano dal quadro comunitario di sostegno a valere sul FESR per il triennio 1994-1996, e' al momento valutato in complessivi 1.354 MECU. Ad esso si provvede, tenuto conto della delibera CIPE 13 aprile 1994, limitatamente a 541,6 MECU, pari al 40 per cento, con una parte delle risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 123/1995, che viene riservata a tale scopo. Le predette risorse sono trasferite al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987, a seguito della contrazione dei mutui autorizzati a valere sulle disponibilita' della legge n. 488/1992, ai sensi del decreto-legge n. 123/1995. 3. Per il triennio 1994-1996, la quota pubblica di cofinanziamento nazionale - specificata nelle predette tabelle per ciascun intervento a gestione regionale approvato in sede comunitaria - e' disposta, come gia' richiamato in premessa, nel modo di seguito indicato: a) il cofinanziamento a fronte del FESR e' assicurato per lire 459,062 miliardi a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per lire 587,564 miliardi a valere sulle risorse della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ai sensi del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, nonche' per lire 497,694 miliardi con disponibilita' delle regioni. L'intervento del Fondo di rotazione si articola in quote annue pari rispettivamente a lire 70,412 miliardi per l'anno 1994, a lire 177,330 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 211,320 miliardi per l'anno 1996; b) il cofinanziamento a fronte del FEOGA e' assicurato per lire 229,010 miliardi a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e per lire 133,484 con disponibilita' delle regioni. L'intervento del Fondo di rotazione si articola in quote aunue pari rispettivamente a lire 32,118 miliardi per l'anno 1994, a lire 68,456 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 128,436 miliardi per l'anno 1996. Le annualita' 1994 e 1995 sono state, al momento, calcolate in misura pari al 50 per cento della quota da prevedere ai sensi della citata delibera CIPE 13 aprile 1994, in attesa di procedere ad una ricognizione dell'attuazione degli interventi a fronte del FEOGA, gia' cofinanziati dal CIPE con riferimento ad esercizi precedenti anche allo scopo di individuare la eventuale quota parte confluita nella nuova programmazione 1994-1999. 4. I pagamenti da parte del Fondo di rotazione in favore delle regioni vengono disposti secondo le modalita' indicate dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, con riferimento a ciascuna delle annualita' indicate nelle singole tabelle. L'anticipo relativo alla prima annualita' viene erogato subito dopo la pubblicazione della presente delibera. I pagamenti successivi sono disposti sulla base di motivate richieste delle regioni inoltrate al Fondo di rotazione medesimo, che provvede di seguito all'intervento comunitario. 5. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare la quota nazionale prevista per il 1994 nel corso dell'anno 1995 ed in quelli seguenti. Le quote nazionali 1994, 1995 e 1996 possono, comunque, essere erogate negli anni successivi fin quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88 come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione e' autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando lo stanziamento complessivo per ciascuna regione autorizzato con la presente delibera. 6. Le regioni attuano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi, assegnando la priorita' ai progetti immediatamente cantierabili. A tal fine esse dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte e in corso di definizione - nel quadro del partenariato - con la Commissione europea e in sede di conferenza Stato-regioni, in ordine al rafforzamento delle strutture amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, alla revisione delle procedure ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica. I comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui sopra. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, riunisce almeno una volta l'anno i presidenti ed i segretari dei comitati di sorveglianza delle amministrazioni centrali dello Stato interessate e dei servizi della commissione, per la verifica complessiva dello stato di attuazione dei programmi operativi. Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione degli interventi, le amministrazioni interessate attiveranno in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonche' le procedure previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123. Le somme assegnate per il cofinanziamento nazionale potranno essere rideterminate dal CIPE nel primo semestre del 1996, previo esame del comitato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 284/1994, in funzione dell'avanzamento dei programmi, anche in applicazione a quanto disposto dal sopracitato art. 4, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123. 7. Le regioni interessate effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione puo' effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. Roma, 23 giugno 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 163