IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con  le  politiche  comunitarie,  nonche'  l'art. 5 che ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  concernente  il
trasferimento  delle  competenze  dei  soppressi Dipartimento per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per  la  promozione
dello  sviluppo  nel  Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19
dicembre 1992, n. 488;
  Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante la disciplina  organica
dell'intervento  straordinario nel Mezzogiorno, come modificata dalla
citata legge n. 488/1992;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista  la  legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991),
ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il medesimo  Fondo
di rotazione;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052/88, come modificato dal  regolamento  n.  2081/93,  relativo  ai
compiti  dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia
e all'attuazione di un miglior  coordinamento  anche  con  gli  altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4253/88, come modificato dal  regolamento  n.  2082/93,  relativo  al
coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4254/88, come modificato dal  regolamento  n.  2083/93,  relativo  al
Fondo europeo di sviluppo regionale;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4255/88, come modificato dal  regolamento  n.  2084/93,  relativo  al
fondo sociale europeo;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4256/88, come modificato dal  regolamento  n.  2085/93,  relativo  al
Fondo   europeo   agricolo   di   orientamento  e  garanzia,  sezione
orientamento;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
2080/93,  recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n.
2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di  orientamento
della pesca (SFOP);
  Vista  la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(93)
3103 del 28 ottobre 1993 che stabilisce  la  ripartizione  indicativa
per  Stato membro degli stanziamenti di impegno dei fondi strutturali
e dello SFOP per l'obiettivo 1;
  Vista  la  propria delibera 13 aprile 1994 concernente lo stato del
negoziato e i provvedimenti di attuazione del quadro  comunitario  di
sostegno  delle  regioni  italiane  dell'obiettivo  1  per il periodo
1994-1999;
  Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee  C(94)
1835  del  29  luglio  1994,  concernente  la  definizione del quadro
comunitario di sostegno per  gli  interventi  strutturali  comunitari
nelle  regioni  d'Italia interessate dall'obiettivo 1, per il periodo
1994-1999, ad eccezione della regione Abruzzo per la quale  i  citati
interventi sono limitati al 1996;
  Considerato   che  il  fabbisogno  complessivo  di  cofinanziamento
pubblico nazionale per  gli  interventi  a  gestione  regionale,  che
risultano  dal  predetto quadro comunitario di sostegno a fronte FESR
per il triennio 1994-1996, e'  al  momento  valutato  in  complessivi
1.354  MECU,  di  cui  541,6  MECU,  pari al 40 per cento della quota
prevista a carico dello Stato, a valere sulle disponibilita' previste
della legge n. 488/1992 (art. 1, comma 8), ai sensi del decreto-legge
n. 123/1995 (art. 4, comma 3);
  Viste le decisioni con le  quali  la  Commissione  delle  Comunita'
europee  ha  approvato, nell'ambito del partenariato con le autorita'
centrali e regionali interessate, parte dei programmi  operativi  per
gli  interventi  strutturali dell'obiettivo 1 per le regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna e Puglia;
  Considerata  l'opportunita'   di   procedere   tempestivamente   al
cofinanziamento   nazionale  dei  programmi  operativi  delle  citate
regioni, limitatamente a quelli per i quali sono gia' intervenute  le
decisioni  di  approvazione comunitaria, con riserva di assicurare il
cofinanziamento dei rimanenti programmi operativi  regionali  mano  a
mano   che   interverranno  le  relative  decisioni  di  approvazione
comunitaria;
  Considerata  l'opportunita'  che  gli   interventi   di   carattere
multiregionale  e  quelli a valere sul Fondo sociale europeo, formino
oggetto di un distinto cofinanziamento nazionale;
  Considerata  la  necessita'  di  procedere  ad   una   ricognizione
dell'attuazione degli interventi a fronte FEOGA gia' cofinanziati dal
CIPE  con  riferimento  ad  esercizi  precedenti, anche allo scopo di
individuare  la  eventuale  quota   parte   confluita   nella   nuova
programmazione 1994-1999 oggetto della presente delibera;
  Considerato   che,   in  attesa  della  predetta  ricognizione,  e'
opportuno avviare la fase attuativa della nuova  programmazione,  sia
pure  limitando il finanziamento di parte nazionale a fronte FEOGA al
50 per cento - per le sole annualita' 1994-1995 -  degli  importi  da
prevedere ai sensi della citata delibera 13 aprile 1994;
  Considerato  che  a  fronte  delle  risorse  rese  disponibili  nel
contesto  delle  suddette  decisioni  dalla  Commissione  dell'Unione
europea   per  gli  interventi  a  gestione  regionale  -  ammontanti
complessivamente a  1.709,2  MECU  a  valere  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo  regionale  ed  a  742,9  MECU  a  valere  sul Fondo europeo
agricolo di orientamento e garanzia,  sezione  orientamento,  per  il
periodo  1994-1999  -  occorre provvedere ad assicurare le necessarie
risorse nazionali pubbliche valutate in circa 4.055,116  miliardi  di
lire,  di  cui 2.007,392 miliardi di lire per il triennio 1994-1996 -
assegnate con la  presente  delibera  per  1.906,814  -  e  2.047,724
miliardi di lire per il triennio 1997-1999;
  Considerata  l'opportunita'  di  ricorrere  per  tali interventi al
Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche  comunitarie,  di
cui  alla  legge  n.  183/1987  e alla predetta legge n. 488/1992, in
armonia con la citata delibera CIPE in data 13 aprile 1994 e  con  il
quadro comunitario di sostegno del 29 luglio 1994;
  Visto il citato decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, art. 4, comma
3,   che  consente  l'utilizzo  delle  risorse  gia'  destinate  alla
realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale,  per  la
copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione
di  programmi  regionali  previsti nel quadro comunitario di sostegno
per il periodo 1994-1999;
  Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote  annuali,  in
termini  di cassa, l'intervento del Fondo di rotazione, limitatamente
al primo triennio 1994-1996, rinviando a successive deliberazioni  la
specificazione annuale delle restanti quote per il periodo 1997-1999;
  Vista  la  nota  del  Ministero del bilancio e della programmazione
economica n. 5/7526 in data 15  giugno  1995,  nonche'  la  nota  del
Ministero  delle  risorse agricole, alimentari e forestali n. 5010 in
data 16 giugno 1995;
  Viste le risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti  dal  comitato
previsto  dall'art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Le linee di intervento per le azioni a gestione regionale  nelle
zone  dell'obiettivo  1,  quali  risultano  dal quadro comunitario di
sostegno  e  dai  relativi  programmi  operativi  approvati  con   le
decisioni   indicate   nelle  allegate  tabelle,  che  formano  parte
integrante della  presente  delibera,  riguardano  infrastrutture  ed
iniziative di sviluppo in vari settori produttivi.
  2.  Il fabbisogno complessivo di cofinanziamento pubblico nazionale
per l'insieme degli interventi a gestione  regionale,  che  risultano
dal  quadro comunitario di sostegno a valere sul FESR per il triennio
1994-1996, e' al momento valutato in complessivi 1.354 MECU.
  Ad esso si provvede, tenuto conto della  delibera  CIPE  13  aprile
1994, limitatamente a 541,6 MECU, pari al 40 per cento, con una parte
delle  risorse  di  cui  all'art.  4,  comma  3, del decreto-legge n.
123/1995, che viene riservata a tale scopo. Le predette risorse  sono
trasferite  al  Fondo  di  rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie  di  cui  alla  legge  n.    183/1987,  a  seguito  della
contrazione dei mutui autorizzati a valere sulle disponibilita' della
legge n. 488/1992, ai sensi del decreto-legge n. 123/1995.
  3.  Per il triennio 1994-1996, la quota pubblica di cofinanziamento
nazionale - specificata nelle predette tabelle per ciascun intervento
a gestione regionale approvato in sede  comunitaria  -  e'  disposta,
come gia' richiamato in premessa, nel modo di seguito indicato:
    a)  il  cofinanziamento  a fronte del FESR e' assicurato per lire
459,062 miliardi a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione
di cui all'art. 5 della legge  16  aprile  1987,  n.  183,  per  lire
587,564 miliardi a valere sulle risorse della legge 19 dicembre 1992,
n.  488,  ai  sensi del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, nonche'
per  lire  497,694  miliardi  con   disponibilita'   delle   regioni.
L'intervento  del  Fondo di rotazione si articola in quote annue pari
rispettivamente a lire  70,412  miliardi  per  l'anno  1994,  a  lire
177,330  miliardi  per  l'anno  1995  ed  a lire 211,320 miliardi per
l'anno 1996;
    b) il cofinanziamento a fronte del FEOGA e' assicurato  per  lire
229,010 miliardi a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione
di  cui  all'art.  5  della  legge 16 aprile 1987, n. 183, e per lire
133,484 con disponibilita' delle regioni. L'intervento del  Fondo  di
rotazione  si  articola  in  quote  aunue pari rispettivamente a lire
32,118 miliardi per l'anno 1994, a lire 68,456  miliardi  per  l'anno
1995 ed a lire 128,436 miliardi per l'anno 1996.
  Le  annualita'  1994  e  1995  sono state, al momento, calcolate in
misura pari al 50 per cento della quota da prevedere ai  sensi  della
citata  delibera  CIPE  13 aprile 1994, in attesa di procedere ad una
ricognizione dell'attuazione degli interventi  a  fronte  del  FEOGA,
gia'  cofinanziati  dal  CIPE  con riferimento ad esercizi precedenti
anche allo scopo di individuare la eventuale  quota  parte  confluita
nella nuova programmazione 1994-1999.
  4.  I  pagamenti  da  parte  del Fondo di rotazione in favore delle
regioni vengono disposti secondo le modalita'  indicate  dall'art.  9
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568,
con  riferimento  a  ciascuna delle annualita' indicate nelle singole
tabelle. L'anticipo relativo  alla  prima  annualita'  viene  erogato
subito  dopo  la  pubblicazione  della presente delibera. I pagamenti
successivi sono disposti  sulla  base  di  motivate  richieste  delle
regioni  inoltrate  al  Fondo  di rotazione medesimo, che provvede di
seguito all'intervento comunitario.
  5. Il Fondo  di  rotazione  e'  autorizzato  ad  erogare  la  quota
nazionale  prevista per il 1994 nel corso dell'anno 1995 ed in quelli
seguenti. Le quote nazionali 1994, 1995  e  1996  possono,  comunque,
essere  erogate negli anni successivi fin quando perdura l'intervento
comunitario.
  In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai  sensi  dell'art.
25 del regolamento CEE n. 4253/88 come modificato dal regolamento CEE
n. 2082/93, il Fondo di rotazione e' autorizzato ad adeguare le quote
di propria competenza, fermo restando lo stanziamento complessivo per
ciascuna regione autorizzato con la presente delibera.
  6.  Le  regioni  attuano  tutte  le  iniziative  ed i provvedimenti
necessari per utilizzare entro le scadenze previste  i  finanziamenti
comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi, assegnando la
priorita'  ai  progetti  immediatamente cantierabili. A tal fine esse
dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte e in corso
di definizione - nel quadro del partenariato  -  con  la  Commissione
europea   e  in  sede  di  conferenza  Stato-regioni,  in  ordine  al
rafforzamento delle strutture amministrative,  alla  attivazione  del
monitoraggio  centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero
del tesoro  -  Ragioneria  generale  dello  Stato,  d'intesa  con  il
Ministero   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  alla
revisione  delle  procedure  ed  al  potenziamento   ed   ampliamento
dell'azione di assistenza tecnica.
  I  comitati  di  sorveglianza,  entro il 30 aprile di ciascun anno,
definiscono lo stato di attuazione degli interventi  cofinanziati  al
31  dicembre  dell'esercizio  precedente,  sulla  base  dei  dati  di
monitoraggio  di  cui  sopra.  Il  Ministro  del  bilancio  e   della
programmazione  economica,  di  concerto  con il Ministro del tesoro,
riunisce almeno una volta l'anno i  presidenti  ed  i  segretari  dei
comitati  di  sorveglianza delle amministrazioni centrali dello Stato
interessate  e  dei  servizi  della  commissione,  per  la   verifica
complessiva dello stato di attuazione dei programmi operativi.
  Nel  caso  siano  rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione
degli interventi, le amministrazioni interessate attiveranno in tempo
utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire  il  pieno  e
tempestivo  utilizzo  delle  risorse  assegnate, nonche' le procedure
previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  1995,  n.
123.
  Le somme assegnate per il cofinanziamento nazionale potranno essere
rideterminate  dal CIPE nel primo semestre del 1996, previo esame del
comitato  di  cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  n.  284/1994, in funzione dell'avanzamento dei programmi,
anche in applicazione a quanto disposto dal sopracitato art. 4, comma
2, del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123.
  7. Le regioni  interessate  effettuano  i  necessari  controlli  di
competenza. Il Fondo di rotazione puo' effettuare ulteriori controlli
avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.
   Roma, 23 giugno 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 163