IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  30  dicembre  1986,  n.  936,  recante  norme sul
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
nella legge 7 aprile 1995,  n.  104,  che  tra  l'altro  individua  e
definisce  gli  strumenti  per  una  piu'  efficace  attuazione delle
politiche di intervento nelle aree depresse del territorio;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 24 aprile 1995, n.  123,  che,  ad
integrazione  del  predetto  art.  1  definisce l'istituto del "patto
territoriale" demandando  al  CIPE  la  regolamentazione  generale  e
l'approvazione dei singoli patti;
  Vista la determinazione in data 21 novembre 1994 del presidente del
CNEL  che  istituisce  un  apposito  comitato composto da settantadue
membri, denominato "Consulta per il  Mezzogiorno"  con  funzione  tra
l'altro   di   promozione  dei  patti  territoriali  quali  strumenti
finalizzati allo sviluppo dell'economia e della societa' meridionale;
  Considerato che il suddetto comitato si  e'  posto  il  compito  di
favorire  la  formazione  di iniziative di concertazione tra le parti
sociali e le autonomie locali;
  Ritenuto che il patto territoriale  si  qualifichi,  rispetto  agli
altri  strumenti  della  programmazione negoziata previsti dal citato
art. 1 del decreto-legge n. 32/1995, proprio per  le  presenze  delle
parti sociali, la cui partecipazione si estrinseca sia nel momento di
iniziativa  che  in  quello  attuativo,  con  l'assunzione di impegni
vincolanti;
  Ritenuto opportuno coordinare i vari  strumenti  di  programmazione
negoziata  previsti dall'art. 1 del decreto-legge n. 32/1995 (intese,
accordi, contratti e patti territoriali), demandando a  tal  fine  al
Ministero  del bilancio il compito di individuare criteri e procedure
di  utilizzo  di  tali  strumenti,  anche  allo  scopo  di  orientare
proficuamente  gli  investimenti  pubblici  nelle  aree  depresse del
territorio nazionale;
                              Delibera:
  1. I patti territoriali, di cui all'art.  7  del  decreto-legge  24
aprile  1995,  n.  123, rappresentano - nel rispetto delle competenze
dei diversi livelli istituzionali - lo strumento per l'individuazione
di un  complesso  coordinato  di  interventi  di  tipo  produttivo  e
promozionale,  nonche' di quelli infrastrutturali ad essi funzionali,
ai quali concorra il finanziamento pubblico.
  I  patti  sono  finalizzati  allo  sviluppo   integrato   di   aree
territoriali   delimitate   a   livello   sub-regionale,  costituendo
fondamentale espressione del principio di partenariato sociale.
  2. I patti territoriali:
    a)  sono  promossi  e  redatti  da  una  o  piu'  amministrazioni
pubbliche  locali,  nonche'  dalle  camere  di  commercio,  anche per
iniziativa di operatori economici, di rappresentanze di  categoria  o
sindacali.
  L'amministrazione  promotrice  puo'  indire,  ove  del  caso, anche
conferenze di servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  14
della  legge  7  agosto  1990,  n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni;
    b)  sono  sottoscritti  dalle  amministrazioni  pubbliche  locali
promotrici,  dai  soggetti  privati  e/o  dalle   rappresentanze   di
categoria interessate;
    c)  hanno  l'effetto  di  vincolare  le  parti sottoscrittrici al
rispetto degli impegni assunti per la realizzazione degli  interventi
di rispettiva competenza.
  3. I patti territoriali, predisposti secondo l'allegato modello che
fa  parte  integrante  della  presente  delibera,  sono trasmessi dai
soggetti promotori, anche accompagnati da attestazione  dell'avvenuta
concertazione  delle  parti  sociali  da  parte della Consulta per il
Mezzogiorno  costituita  nell'ambito  del  CNEL,  al  Ministero   del
bilancio e della programmazione economica per l'approvazione da parte
del CIPE.
  Qualora   gli  interventi  oggetto  del  patto  territoriale  siano
proposti ai  fini  del  finanziamento  pubblico,  le  amministrazioni
competenti  per  la concessione del finanziamento ne assicureranno la
piu' tempestiva istruttoria, nel rispetto  delle  procedure  e  delle
modalita' previste dalle normative vigenti.
  5.  Il soggetto responsabile dell'attuazione del patto territoriale
comunica semestralmente lo stato di avanzamento degli  interventi  al
Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione  economica, che ne
informa la Consulta nazionale per il Mezzogiorno, operante presso  il
CNEL.
  Nel  caso  di  sostanziali modifiche al quadro originario, il patto
deve essere riportato all'esame del CIPE, previo rinnovo  della  fase
di concertazione.
  6.  Il  Ministro  del  bilancio entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente delibera, proporra' al  CIPE  criteri  e
indirizzi  per  l'orientamento ed il coordinamento degli investimenti
pubblici oggetto delle  singole  forme  di  programmazione  negoziata
(accordi, intese, contratti, patti).
   Roma, 10 maggio 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
 Registrata alla Corte dei conti il 7 settembre 1995
 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 167