IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la domanda di riconoscimento di Tardieu Re'my presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo; Sentito il parere del Murst secondo cui essendo il migrante in possesso di titolo "Diplome d'Ingenieur" rilasciato dall'Ecole Nationale Supe'rieure d'Arts ed Me'tiers di Parigi, scuola autorizzata in Francia a rilasciare il titolo di Ingeniuer, comparabile alla laurea in ingegneria e soddisfatto il requisito di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 e al comma 1, lettera a), dell'art. 6, in quanto non risultano sostanziali difformita' rispetto alla formazione italiana; Visto il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri secondo cui il migrante e' in possesso "di prodotto finito" secondo l'ordinamento francese, in quanto il titolo e' riconosciuto dalla "Commission des titres" in Francia abilitante all'esercizio della professione di ingegnere, ed in piu' si riconosce al migrante una larga esperienza professionale lavorando a tempo pieno in Italia nello studio di ingegneri, iscritti all'albo presso la OP Pagliero S.p.a.; Ritenuto pertanto che sussistono tutti i requisiti di legge e in riferimento a casi analoghi si esclude l'applicabilita' di meccanismi di compensazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo; Decreta: Il titolo di Tardieu Re'my nato a Cannes il 18 aprile 1967 (Francia) cittadino francese, di "Diplo'me d'Inge'nieur" conseguito presso la Ecole Nationale Superieure d'Arts ed Me'tiers di Parigi e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri. Roma, 2 giugno 1995 Il direttore generale: ROVELLO