IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 4 agosto 1990, n. 240 - capo I concernente interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e successive modificazioni ed integrazioni apportate con legge 30 maggio 1995, n. 204; Visto l'art. 6 della citata legge n. 240/90 cosi' come modificato dall'art. 6, comma 7, della suddetta legge n. 204/95 che autorizza la contrazione di mutui per un volume di investimenti complessivo pari a 700 miliardi a fronte dei quali il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' concedere un contributo quindicennale in misura pari al 5% semestrale in relazione alla spesa assentita; Visto che per effetto della attuazione dell'art. 9 della legge n. 240/90, dei suddetti 700 miliardi complessivamente autorizzati, risultano ancora disponibili 218 miliardi; Visto il piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986 ed il relativo aggiornamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1991; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 3 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti in data 15 ottobre 1991, registro n. 34, foglio n. 104, con cui sono state determinate le modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi di cui sopra; Visto lo schema di piano quinquennale degli interporti di cui alla delibera CIPET del 31 marzo 1992; Visti i pareri resi dalle commissioni permanenti delle Camere in data 7 ottobre 1992 in ordine al suddetto schema di piano quinquennale; Visti i requisiti e la documentazione da presentare all'atto della domanda richiesti dall'art. 6 della citata legge n. 204/1995 ai fini dell'ammissione ai contributi; Viste le conclusioni alle quali e' pervenuto il gruppo di lavoro interministeriale Trasporti-Ambiente istituito con decreto del Ministro dei trasporti 2 novembre 1992, n. 377/D, per la definizione degli indirizzi finalizzati alla redazione degli studi di impatto ambientale per gli interporti; Considerato che in ottemperanza al comma 1 dell'art. 6 della legge n. 204/1995 il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto i tempi e le modalita' per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi della citata legge n. 240/1990 per l'ammontare ancora disponibile pari a lire 218 miliardi; Decreta: Art. 1. 1. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i soggetti interessati alla realizzazione degli interporti, di cui al piano quinquennale approvato con deliberazione CIPET del 31 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 17 aprile 1992, possono beneficiare delle provvidenze ancora disponibili di cui all'art. 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240 - Capo I - purche' corrispondano ai requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 30 maggio 1995, n. 204, nonche' ai requisiti richiamati al comma 5, lettera a), del citato art. 6 fissati dalla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993, e dovranno altresi' soddisfare alle condizioni previste dalle successive lettere b), c), d) ed e) del richiamato comma 5. 2. I soggetti interessati dovranno inoltrare apposita domanda al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione Centrale V - Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma - corredata dalla documentazione comprovante i requisiti richiesti e concernente le condizioni sopra richiamate relative a: soggetto richiedente; requisiti; sviluppo storico e programmazione regionale; flussi di traffico; progetto preliminare; preventivo di spesa; piano finanziario; studio di impatto ambientale, effettuato secondo le modalita' previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985; studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto. 3. La documentazione, da trasmettere in duplice copia, dovra' essere redatta secondo quanto indicato nell'allegato A, relativo allo schema guida della documentazione e requisiti previsti dal presente decreto, di cui e' parte integrante il citato allegato. 4. Non saranno prese in considerazione, ai sensi del p. 2 della citata deliberazione CIPET 7 aprile 1993, le domande inviate dai soggetti gestori degli interporti di cui all'art. 9 della legge n. 240/1990.