IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista  la  legge  4  agosto  1990,  n.  240  -  capo  I concernente
interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati
al  trasporto  merci  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni
apportate con legge 30 maggio 1995, n. 204;
  Visto  l'art.  6 della citata legge n. 240/90 cosi' come modificato
dall'art. 6, comma 7, della suddetta legge n. 204/95 che autorizza la
contrazione di mutui per un volume di investimenti complessivo pari a
700 miliardi a fronte dei quali il Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione puo' concedere un contributo quindicennale in misura pari
al 5% semestrale in relazione alla spesa assentita;
  Visto  che  per effetto della attuazione dell'art. 9 della legge n.
240/90,  dei  suddetti  700  miliardi  complessivamente  autorizzati,
risultano ancora disponibili 218 miliardi;
  Visto  il  piano  generale  dei trasporti approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986 ed  il  relativo
aggiornamento  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica
29 agosto 1991;
  Visto il decreto del  Ministro  del  tesoro  del  3  ottobre  1991,
registrato  alla Corte dei conti in data 15 ottobre 1991, registro n.
34, foglio n. 104, con cui sono state determinate le modalita' per la
concessione ed erogazione dei contributi di cui sopra;
  Visto lo schema di piano quinquennale degli interporti di cui  alla
delibera CIPET del 31 marzo 1992;
  Visti  i  pareri  resi dalle commissioni permanenti delle Camere in
data  7  ottobre  1992  in  ordine  al  suddetto  schema   di   piano
quinquennale;
  Visti  i requisiti e la documentazione da presentare all'atto della
domanda richiesti dall'art. 6 della citata legge n. 204/1995 ai  fini
dell'ammissione ai contributi;
  Viste  le  conclusioni  alle quali e' pervenuto il gruppo di lavoro
interministeriale  Trasporti-Ambiente  istituito  con   decreto   del
Ministro  dei trasporti 2 novembre 1992, n. 377/D, per la definizione
degli indirizzi finalizzati alla redazione  degli  studi  di  impatto
ambientale per gli interporti;
  Considerato  che in ottemperanza al comma 1 dell'art. 6 della legge
n. 204/1995 il Ministro dei trasporti e della  navigazione  definisce
con proprio decreto i tempi e le modalita' per la presentazione delle
domande per l'ammissione ai contributi della citata legge n. 240/1990
per l'ammontare ancora disponibile pari a lire 218 miliardi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Entro  centoventi  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
decreto, i soggetti interessati alla realizzazione degli  interporti,
di cui al piano quinquennale approvato con deliberazione CIPET del 31
marzo  1992,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 17 aprile
1992, possono beneficiare delle provvidenze ancora disponibili di cui
all'art. 6 della legge 4 agosto 1990, n.  240  -  Capo  I  -  purche'
corrispondano ai requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, lettere a),
b),  c),  d)  ed  e),  della legge 30 maggio 1995, n. 204, nonche' ai
requisiti richiamati al comma  5,  lettera  a),  del  citato  art.  6
fissati dalla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  111  del 14 maggio 1993, e dovranno altresi'
soddisfare alle condizioni previste dalle successive lettere b),  c),
d) ed e) del richiamato comma 5.
  2.  I  soggetti  interessati dovranno inoltrare apposita domanda al
Ministero dei trasporti e  della  navigazione  -  Direzione  generale
della   motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in  concessione  -
Direzione Centrale V - Via G. Caraci, 36 -  00157  Roma  -  corredata
dalla  documentazione comprovante i requisiti richiesti e concernente
le condizioni sopra richiamate relative a:
   soggetto richiedente;
   requisiti;
   sviluppo storico e programmazione regionale;
   flussi di traffico;
   progetto preliminare;
   preventivo di spesa;
   piano finanziario;
   studio di impatto  ambientale,  effettuato  secondo  le  modalita'
previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985;
   studio  specifico  sugli  effetti  indotti  dai flussi di traffico
pesante nell'area di influenza dell'interporto.
  3. La documentazione,  da  trasmettere  in  duplice  copia,  dovra'
essere redatta secondo quanto indicato nell'allegato A, relativo allo
schema  guida  della documentazione e requisiti previsti dal presente
decreto, di cui e' parte integrante il citato allegato.
  4. Non saranno prese in considerazione, ai sensi  del  p.  2  della
citata  deliberazione  CIPET  7  aprile  1993, le domande inviate dai
soggetti gestori degli interporti di cui all'art. 9  della  legge  n.
240/1990.