Con decreto ministeriale 4 luglio 1995: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1994 con effetto dal 18 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova e unita' di Finale Ligure (Savona), Genova, Genova-Sestri, per il periodo dal 18 novembre 1994 al 15 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1994 con decorrenza 18 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 maggio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1995 con effetto dal 3 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta A.R.T.E.A., con sede in Ostra Vetere (Ancona) e unita' di Ostra Vetere (Ancona), per il periodo dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 15 maggio 1995 con decorrenza 3 aprile 1995; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. L.F. - Lavorazioni ferro, con sede in Arcola (La Spezia) e unita' di Arcola (La Spezia), per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1995 con decorrenza 1 febbraio 1995. Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata dal 2 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Ceramiche di Siena, sede di Buonconvento (Siena), unita' di Buonconvento (Siena). Parere comitato tecnico del 30 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ceramiche di Siena, con sede in Buoconvento (Siena) e unita' di Buonconvento (Siena), per il periodo dal 20 aprile 1994 al 31 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1994 con decorrenza 1 marzo 1994. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 luglio 1995: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 novembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 novembre 1994 con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ad.Im., con sede in Ascoli Piceno e unita' di Ascoli Piceno, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 4 ottobre 1994; 2) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 2 maggio 1994 al 1 agosto 1995, della ditta S.p.a. Sitip, con sede in Trieste e unita' di Muggia (Trieste). Parere comitato tecnico del 30 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitip, con sede in Trieste e unita' di Muggia (Trieste), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994; 3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitip, con sede in Trieste e unita' di Muggia (Trieste), per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 luglio 1995: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 3 maggio 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.r.l. Fornaci "Le Nuove Riunite", con sede in Lucera (Foggia) e unita' di Lucera (Foggia). Parere comitato tecnico del 1 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fornaci "Le Nuove Riunite", con sede in Lucera (Foggia) e unita' di Lucera (Foggia), per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1994 con decorrenza 3 maggio 1994; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 3 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fornaci "Le Nuove Riunite", con sede in Lucera (Foggia) e unita' di Lucera (Foggia), per il periodo dal 3 novembre 1994 al 28 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 28 novembre 1994 con decorrenza 3 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 luglio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.r.l. Imba Sud, con sede in Montecorvino Pugliano (Salerno) e unita' di Montecorvino Pugliano (Salerno). Parere comitato tecnico del 7 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Imba Sud, sede in Montecorvino Pugliano (Salerno), e unita' di Montecorvino Pugliano (Salerno), per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 4 luglio 1994; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Imba Sud, con sede in Montecorvino Pugliano (Salerno) e unita' di Montecorvino Pugliano (Salerno), per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 luglio 1995 ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Milano e unita' in Aprilia (Latina), per il periodo dal 2 marzo 1995 al 1 settembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 2 settembre 1995 al 1 marzo 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 4 luglio 1995 e' accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Societa' finanziaria ed editoriale S. Marco, con sede in Venezia-Mestre e unita' di Belluno, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Venezia-Mestre e Vicenza. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' finanziaria ed editoriale S. Marco, con sede in Venezia-Mestre e unita' di Belluno, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Venezia-Mestre e Vicenza, per il periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 aprile 1995. Con decreto ministeriale 4 luglio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corradini, con sede in Cles (Trento) e unita' di Cles (Trento), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 4 luglio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agr. interp. Imperia - La Spezia - Genova - Savona, con sede in Imperia e unita' di Imperia, La Spezia, Genova, Savona, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 6 luglio 1994 al 5 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 6 gennaio 1995 al 5 luglio 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 4 luglio 1995 ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. La Gatta, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e unita' in Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 6 gennaio 1995 al 5 luglio 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 6 luglio 1995 al 5 gennaio 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalla disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 4 luglio 1995 e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 12 ottobre 1994 all'11 ottobre 1995, della ditta S.r.l. Gruppo San Zeno Editrice Il Nuovo Veronese, con sede in Verona e unita' di Verona. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo San Zeno Editrice Il Nuovo Veronese, con sede in Verona e unita' di Verona, per il periodo dal 12 ottobre 1994 all'11 aprile 1995. Con decreto ministeriale 6 luglio 1995: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995, della ditta a r.l. Coop. avicola veronese, con sede in Caselle di Sommacampagna (Verona) e unita' di Caselle di Sommacampagna (Verona). Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta a r.l. Coop. avicola veronese, con sede in Caselle di Sommacampagna (Verona) e unita' di Caselle di Sommacampagna (Verona), per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1994 con decorrenza 17 gennaio 1994. Art. 3, legge n. 240/1984; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 17 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta a r.l. Coop. avicola veronese, con sede in Caselle di Sommacampagna (Verona) e unita' di Caselle di Sommacampagna (Verona), per il periodo dal 1 novembre 1994 al 16 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata l'8 novembre 1994 con decorrenza 17 luglio 1994. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. Art. 3, legge n. 240/1984. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 sono revocati: la delibera CIPI del 28 dicembre 1993 relativa all'approvazione del programma per crisi della S.p.a. F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catania) per i cantieri in provincia di Catania e per gli uffici di Palermo per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 gennaio 1994 ed il conseguente decreto ministeriale 18 gennaio 1994, n. 14104 ai punti 8) e 9). E' approvato il programma di crisi aziendale della societa' di cui sopra per il periodo dal 21 gennaio 1993 al 20 gennaio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catania) e cantieri in provincia di Catania e uffici di Palermo, per il periodo dal 21 gennaio 1993 al 20 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il trattamento di cui sopra e' prorogato per il periodo dal 21 luglio 1993 al 20 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.