IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con  il  quale  sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1995;
  Visto  l'art.  3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di
approvazione del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario  1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di
emissione dei titoli pubblici in Italia e  all'estero,  al  netto  di
quelli da rimborsare;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici  al  15  settembre
1995 e' pari a 84.208 miliardi;
                              Decreta:
  Per   il   29   settembre   1995  e'  disposta  l'emissione,  senza
l'indicazione del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al
portatore a novantuno giorni con scadenza il 29 dicembre 1995 fino al
limite massimo in valore nominale di lire 15.000 miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1995.
  In  relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario e
nell'interesse dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei
buoni  ordinari  del  Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli
articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle
premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui  alla  lettera
a)  dell'art.  16  puo'  essere  presentata  per  un importo pari a 3
miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le richieste di acquisto potranno essere trasmesse  utilizzando  la
rete  nazionale  interbancaria  ovvero  essere  consegnate a cura del
mittente  direttamente  allo  sportello  all'uopo  istituito   presso
l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 -
Roma:  le  richieste  medesime dovranno pervenire alla Banca d'Italia
entro e non oltre le  ore  12  del  giorno  25  settembre  1995,  con
l'osservanza  delle  modalita'  stabilite  negli  articoli  8 e 9 del
citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.
  Il presente decreto verra' inviato  per  il  controllo  all'Ufficio
centrale  di  ragioneria  per  i  servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 21 settembre 1995
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO