IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con  il  quale  sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1995;
  Visto  l'art.  3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di
approvazione del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario  1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di
emissione dei titoli pubblici in Italia e  all'estero,  al  netto  di
quelli da rimborsare;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici  al  15  settembre
1995 e' pari a 84.208 miliardi;
                              Decreta:
  Per   il   29   settembre   1995  e'  disposta  l'emissione,  senza
l'indicazione del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al
portatore  a centottantadue giorni con scadenza il 29 marzo 1996 fino
al limite massimo in valore nominale di lire 14.500 miliardi.
  La spesa per interessi  gravera'  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1996.
  In relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario  e
nell'interesse  dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione dei
buoni ordinari del Tesoro avverra' con le  modalita'  indicate  negli
articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle
premesse.  L'offerta  senza indicazione di prezzo di cui alla lettera
a) dell'art. 16 puo' essere  presentata  per  un  importo  pari  a  3
miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le  richieste  di acquisto potranno essere trasmesse utilizzando la
rete nazionale interbancaria ovvero  essere  consegnate  a  cura  del
mittente   direttamente  allo  sportello  all'uopo  istituito  presso
l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 -
Roma: le richieste medesime dovranno pervenire  alla  Banca  d'Italia
entro  e  non  oltre  le  ore  12  del  giorno 25 settembre 1995, con
l'osservanza delle modalita' stabilite  negli  articoli  8  e  9  del
citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi  del  debito  pubblico  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 21 settembre 1995
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO