IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935, n. 1071 - modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore  -
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni
sull'ordinamento   didattico    universitario    -    e    successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista  la  legge  21 febbraio 1980, n. 28, delega al governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  riordinamento  della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano triennale di
sviluppo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  gennaio   1992,   concernente
autorizzazione alle universita' ad istituire i diplomi universitari;
  Vista  la  legge  12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Uditi  i  pareri  del  Consiglio  universitario nazionale in merito
all'ordinamento didattico  del  corso  di  diploma  universitario  in
"sistemi informativi territoriali";
  Ritenuta  la  necessita' di modificare la denominazione del diploma
universitario  per  "tecnico   analista   dei   sistemi   informativi
territoriali",  indicata  nel  citato decreto ministeriale 31 gennaio
1992, con quella approvata dal Consiglio universitario  nazionale  di
diploma universitario in "sistemi informativi territoriali";
  Sentito il parere del Consiglio nazionale degli architetti;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamento didattico universitario e  di  aggiungere,  dopo  la
tabella  XXX-bis  del medesimo, la tabella XXX-ter, relativa al corso
di diploma universitario in "sistemi informativi territoriali";
  Ritenuto di dover ritirare il decreto ministeriale  n.  761  del  3
maggio 1994 relativo all'ordinamento didattico del diploma in sistemi
informativi territoriali;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'elenco  delle  lauree  e  dei  diplomi  di  cui alla tabella I,
annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e'  aggiunto  il
diploma universitario in "sistemi informativi territoriali".
  La  tabella  II  annessa al predetto regio decreto e' integrata nel
senso che la facolta' di  architettura  puo'  rilasciare  l'anzidetto
diploma universitario in sistemi informativi territoriali.
  Dopo  la  tabella  XXX-bis,  annessa al citato decreto 30 settembre
1938, n. 1652, e aggiunta alla tabella XXX-ter, relativa  al  diploma
universitario in sistemi informativi territoriali.
  L'anzidetta   tabella  e'  allegata  al  presente  decreto  di  cui
costituisce parte integrante.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 giugno 1995
                                                 Il Ministro: SALVINI
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1995
Registro n. 1 Universita', foglio n. 124