IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto-legge  24  aprile  1995,  n. 123, recante misure
dirette ad elaborare il completamento degli interventi pubblici e  la
realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse;
  Visto  in particolare l'art. 8 del predetto decreto-legge 24 aprile
1995,  n.123,  che,  al  comma  1,  dispone  finanziamenti  per   gli
interventi  nel  settore del commercio a valere sugli stanziamenti di
cui al  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con
modifiche, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto  il  successivo comma 2 del citato art. 8 che demanda al CIPE
la definizione della disciplina per la concessione delle agevolazioni
al settore commercio sulla base dei criteri di cui all'art. 1,  comma
2,  della  legge  19 dicembre 1992, n. 488, e sulla base del criterio
dell'utilizzo delle risorse in  coordinamento  con  finanziamenti  di
competenza  delle  regioni  e  delle province autonome di Trento e di
Bolzano;
  Visto l'art. 1, comma 2, della legge n. 488 del  1992  in  tema  di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Vista  la  disciplina  comunitaria  in  materia di aiuto di Stato a
favore delle piccole e  medie  imprese  approvata  dalla  Commissione
delle Comunita' europee il 20 maggio 1992;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 16 aprile 1993 e, in particolare, le  determinazioni  in
ordine  alla individuazione delle aree depresse e ai relativi livelli
di incentivazione nel quadro  degli  interventi  pubblici  inseribili
nella gestione ordinaria delle singole amministrazioni;
  Vista la decisione della Commissione europea del 1 marzo 1995;
  Preso  atto  dell'istituzione delle due nuove province di Crotone e
di Vibo Valentia i cui territori rientravano in precedenza in  quello
della povincia di Catanzaro;
  Su   proposta   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
                              Delibera:
1. Aree di applicazione.
  1.1. Le  aree  interessate  dalla  presente  delibera  sono  quelle
individuate  o che saranno individuate dalla Commissione europea come
ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali, obiettivi 1,  2  e
5b,  e  quelle  rientranti  nelle  fattispecie  dell'art.  92.3.c del
trattato di Roma.
  1.2. Per quanto attiene all'uso  integrato  dei  Fondi  strutturali
nelle  aree indicate, il Ministro del bilancio e della programmazione
economica provvede a coordinare i relativi programmi con le autorita'
competenti per gli obiettivi 3, 4 e 5a.
  1.3. Le agevolazioni alle imprese sono soggette  alle  disposizioni
previste  dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore delle piccole e  medie  imprese  approvata  dalla  Commissione
delle Comunita' europee il 20 maggio 1992.
2. Soggetti beneficiari.
  2.1.  Possono  accedere  alle  agevolazioni  di  cui  alla presente
deliberazione i soggetti cosi' di seguito individuati:
    a) le imprese che esercitano attivita'  commerciale  all'ingrosso
ed  al  dettaglio  o  di  somministrazione  al pubblico di alimenti e
bevande, ivi comprese le societa' cooperative di consumo, nonche'  le
imprese  che  esercitano  l'attivita'  di  commercio  all'ingrosso di
prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici;
    b) le societa', le cooperative,  i  consorzi  di  cooperative,  i
centri  operativi  delle unioni volontarie ed i gruppi di acquisto, a
condizione  che   siano   costituiti   esclusivamente   tra   imprese
commerciali  come  sopra  definite, con prevalenza di piccole e medie
imprese, e che svolgano l'attivita' di  gestione  di  servizi  comuni
unicamente per gli associati;
    c)  le  societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso ed
al dettaglio.
  2.2.  Una  quota  non  inferiore  al  50%  dei  fondi   annualmente
disponibili  e'  riservata  alle  piccole e medie imprese, mentre una
quota non inferiore al 20% e' riservata ai  progetti  ed  alle  nuove
iniziative     che    assicurino    un    incremento    significativo
dell'occupazione.
  2.3. Ai fini della presente deliberazione:
    a) e' definita piccola e media impresa commerciale l'impresa che:
    ha un massimo di 95 dipendenti;
    ha un fatturato annuo non superiore ai 7,5 milioni di ECU, oppure
un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 3,75  milioni  di
ECU.  Qualora  faccia capo ad una o piu' imprese che non rispondano a
questa  definizione,  la  partecipazione  delle  stesse  deve  essere
limitata  a  non  piu'  di  un  quarto,  ad  eccezione delle societa'
finanziarie pubbliche,  delle  societa'  a  capitale  di  rischio  o,
purche'   non   esercitino   alcun   controllo,   degli   investitori
istituzionali;
    b) e' definita piccola impresa commerciale l'impresa che:
    ha un massimo di 20 dipendenti;
    ha un fatturato annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU,  oppure
un  totale  dello  stato patrimoniale non superiore a 0,75 milioni in
ECU. Qualora faccia capo ad una o piu' imprese che non  rispondano  a
questa  definizione,  la  partecipazione  delle  stesse  deve  essere
limitata a non  piu'  di  un  quarto,  ad  eccezione  delle  societa'
finanziarie  pubbliche,  delle  societa'  a  capitale  di  rischio o,
purche'   non   esercitino   alcun   controllo,   degli   investitori
istituzionali.
  2.4.  Il  tasso  di  conversione lira/ECU da applicare in relazione
alla  presente  deliberazione  e'  quello  vigente   alla   data   di
pubblicazione   del  decreto  di  apertura  annuale  dei  termini  di
presentazione delle domande di cui al successivo punto 6.3.
  2.5. Ai fini della domanda di agevolazione, fatta eccezione per  le
nuove imprese di cui al successivo punto 2.6, sono considerati:
    a)  il  fatturato  annuo  o  il  totale  dello stato patrimoniale
risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente la  domanda
di  agevolazione  ovvero,  per  le  imprese  che non sono tenute alla
redazione  del  bilancio,  dall'ultima  dichiarazione   dei   redditi
presentata;
    b)  il  numero  dei  dipendenti  occupati  a  tempo indeterminato
dall'impresa richiedente alla data di presentazione della domanda  di
agevolazione;
    c)   la   composizione   della   compagine  sociale  dell'impresa
richiedente, se costituita  sotto  forma  di  societa'  di  capitali,
risultante alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
  2.6.   Per  le  imprese  costituite  da  non  oltre  un  anno  sono
considerati il numero dei dipendenti occupati a tempo  indeterminato,
la composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente e la
situazione  patrimoniale  risultanti alla data di presentazione della
domanda di agevolazione.
  2.7. I requisiti richiesti debbono essere posseduti  alla  data  di
presentazione della domanda di contributo.
3. Iniziative ammissibili.
  3.1.  Le  agevolazioni  di  cui alla presente deliberazione possono
essere concesse a  fronte  della  presentazione  di  un  progetto  di
investimento che puo' riguardare le seguenti tipologie:
    a) realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale
elaborazione  ed  applicazione  di  tecniche  innovative  volte  alla
modernizzazione dell'assetto e dell'offerta dell'impresa  commerciale
con    particolare    riferimento    agli    interventi   nel   campo
dell'associazionismo    economico,    della    riqualificazione     e
valorizzazione  del commercio nei centri storici, dell'organizzazione
aziendale e del controllo di gestione;
    b)  realizzazione  di  innovazione   tecnologica   intesa   quale
acquisizione di sistemi informatici integrati per l'automazione delle
principali    procedure   relative   alla   gestione   aziendale   ed
interaziendale nonche' la realizzazione di impianti  automatizzati  o
robotizzati  per  la movimentazione delle merci nel magazzino, per le
operazioni di  allestimento  degli  ordini  e  per  la  distribuzione
commerciale.
  3.2.  Nell'ambito  dei  progetti  di  cui  al comma precedente sono
riconoscibili le spese relative alla qualificazione professionale del
personale coinvolto nella realizzazione del progetto.
  3.3.  Non  e'  ammessa  la  presentazione  di   piu'   domande   di
agevolazione,  sia  pure  riferite  a distinti investimenti, comunque
riconducibili alla medesima tipologia progettuale  di  cui  al  punto
3.1.
  3.4.  La  redditivita'  del progetto per il quale sono richieste le
agevolazioni deve essere dimostrata mediante la predisposizione di un
programma di investimento organico e funzionale, di per se' idoneo  a
conseguire   una   migliore  collocazione  dell'impresa  sul  mercato
attraverso l'aumento della produttivita', la riduzione dei costi e la
qualificazione del servizio offerto.
  3.5. Possono essere finanziati  i  progetti  la  cui  realizzazione
abbia  avuto  inizio a partire dalla data di inoltro della domanda di
contributo. Sono esclusi pertanto quelli che abbiano  comunque  avuto
inizio prima di tale data con riferimento ai contratti di fornitura e
di consulenza ed ai documenti giustificativi della spesa.
  3.6.  Non sono altresi' ammessi i progetti comportanti investimenti
inferiori a L. 50.000.000 al netto di  IVA;  nel  caso  di  locazione
finanziaria  il  valore dell'investimento e' dato dal valore iniziale
del bene locato.
4.  Calcolo  delle  agevolazioni  in  equivalente  sovvenzione  netto
(E.S.N.) o equivalente sovvenzione lordo (E.S.L.) e  graduazione  dei
livelli di agevolazione.
  4.1.  Le agevolazioni relative ai progetti d'impresa sono calcolate
in E.S.N. o in E.S.L. nei  limiti  massimi  indicati  nel  successivo
punto  4.2,  riguardante  la  graduazione dei livelli di sovvenzione,
considerando  come  costi  massimi  ammissibili  l'importo  di  1.000
milioni.
  4.2.  Le  misure  agevolative massime consentite, determinate sulla
base dei costi ammissibili ed  espresse  in  equivalente  sovvenzione
netto  (ESN)  ovvero  in  equivalente sovvenzione lordo (ESL) sono le
seguenti:
    a) per  le  imprese  situate  nelle  aree  dell'obiettivo  1  del
regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni:
    nelle   province   di  Benevento,  Potenza,  Catanzaro,  Cosenza,
Crotone, Vibo Valentia, Reggio  Calabria,  Agrigento,  Caltanissetta,
Enna,  Messina, Trapani, Nuoro, Oristano, 50% ESN piu' 15% ESL per le
piccole e medie imprese;
    nelle province di Avellino,  Caserta,  Napoli,  Salerno,  Matera,
Bari,  Brindisi,  Foggia,  Lecce,  Taranto, Catania, Palermo, Ragusa,
Siracusa, Cagliari, Sassari, 40% ESN piu' 15% ESL per  le  piccole  e
medie imprese;
    nelle  province  della  regione Abruzzo, 30% ESN per le piccole e
medie imprese e 25% per le altre imprese;
    nelle province della regione Molise 45%  ESN  per  le  piccole  e
medie  imprese  e  35% per le altre imprese fino al 31 dicembre 1996;
dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, 40%  ESN  per  le  piccole  e
medie imprese e 30% ESN per le altre imprese; dal 1 gennaio 1999, 30%
ESN per le piccole e medie imprese e 25% ESN per le altre imprese;
    b)  per  le  imprese situate nelle aree dell'obiettivo 2 e 5b del
regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni:
    nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai  sensi  dell'art.
92.3.c) del trattato di Roma, 20% ESN per le piccole imprese, 15% ESN
per le medie imprese e 10% ESN per le altre imprese;
    nelle  altre  aree, 15% ESL per le piccole imprese e 7,5% ESL per
le medie imprese;
    c) per le imprese situate nelle aree non comprese  in  quelle  di
cui  agli obiettivi 1, 2 e 5b ed ammesse ad usufruire della deroga ai
sensi dell'art. 92.3.c) del trattato di Roma, 20% ESN per la  piccola
impresa, 15% ESN per la media impresa e 10% ESN per le altre imprese.
  4.3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato, le misure agevolative massime consentite di cui  al
punto  4.2  sono  adeguate alle eventuali modifiche dalla Commissione
europea.
  4.4. Ai fini della concessione di cui al punto 7.1, l'importo delle
agevolazioni espresso in ESN e' rivalutato, in relazione ad un  piano
di  erogazione  delle agevolazioni stesse in due quote annuali di cui
la prima riferita all'anno in cui e' disposta la concessione medesima
e l'altra a saldo a progetto ultimato. L'ammontare delle agevolazioni
concedibili  e'  determinato  quale  sommatoria   delle   due   quote
rivalutate, maggiorate della relativa imposizione fiscale.
  4.5.  Il  tasso  da applicare per le operazioni di attualizzazione,
come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, e' annuale,
salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno,  ed  e'  determinato
sulla base del tasso di riferimento applicato al settore commerciale,
calcolato  secondo  le  modalita'  di cui al decreto del Ministro del
tesoro del 21 dicembre 1994. Il tasso da  applicare  per  il  calcolo
dell'ESN, riferito al singolo progetto, e' quello in vigore all'epoca
di avvio a realizzazione del progetto stesso. Nel caso di progetti da
avviare  in  anno successivo a quello della concessione si applica in
via presuntiva il  tasso  di  attualizzazione  vigente  all'epoca  di
approvazione  del  progetto. Ulteriori modalita' per il calcolo delle
agevolazioni in ESN e del tasso di attualizzazione sono  disciplinate
con   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato.
5. Spese agevolabili.
  5.1. I contributi sono concessi per i beni materiali o  immateriali
idonei ad utilizzazioni ripetute nel tempo e di cui agli articoli 67,
68  e  74  del  testo  unico  delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917.
Tutti i beni acquisiti devono essere nuovi di fabbrica.
  5.2.  Sono  escluse  le  spese  relative  a  beni immobili, arredi,
impianti  ed  apparecchi  elettrici,  impianti  di  telefonia  e   di
condizionamento,  materiali  di  consumo,  contratti di manutenzione,
attrezzature  ed  accessori  non  strettamente  connessi  al  sistema
informativo,  pubblicita' e consulenze non attinenti al progetto. Per
le sole piccole imprese commerciali, cosi'  come  definite  al  punto
2.3,  lettera  b),  della  presente  deliberazione, sono riconosciute
agevolabili, nel limite massimo del 50% dell'intero programma,  tutte
le  spese  sostenute  attinenti al progetto, con esclusione di quelle
relative ai beni immobili.
  5.3. Le prestazioni di consulenza sono ammissibili solo se prestate
da imprese e societa', anche in  forma  cooperativa  ed  iscritte  al
registro  ditte  della  CCIAA,  da  enti  pubblici  o  privati aventi
personalita' giuridica, nonche' da professionisti iscritti ad un albo
professionale legalmente riconosciuto.
  5.4. Ai soli fini del calcolo  del  contributo  spettante,  saranno
ammesse  nella  stessa misura percentuale risultante dal rapporto tra
il fatturato relativo alla sola attivita' commerciale ed il fatturato
complessivo dell'impresa; tale percentuale dovra' comunque  risultare
superiore al 50%.
  5.5.  Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti per i
quali siano  state  richieste  o  concesse  altre  agevolazioni,  ivi
comprese   quelle  concernenti  esenzioni  o  riduzioni  di  imposta,
previste da altre  normative  statali,  regionali  e  delle  province
autonome   di   Trento   e   Bolzano  ovvero  da  azioni  comunitarie
cofinanziate, fatti salvi i benefici finanziari disposti direttamente
con atti dell'Unione europea.
6. Meccanismi procedurali e di valutazione delle domande.
  6.1. Il CIPE ripartisce annualmente l'importo  disponibile  per  le
agevolazioni  quale  derivante dagli stanziamenti dello Stato e dalle
risorse  finanziarie  a  valere  sui  Fondi  strutturali  dell'Unione
europea, per obiettivo (1, 2 e 5b).
  6.2. Le somme non utilizzate nel corso di ciascun anno sono, previa
riprogrammazione, utilizzate nell'anno successivo.
  6.3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e' fissato il
termine per la presentazione delle richieste  di  concessione;  nello
stesso  decreto  vengono  specificate  le modalita' applicative della
disciplina stabilita dalla presente deliberazione.
  6.4.  Le  richieste  di  concessione  del contributo debbono essere
presentate   al   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato,   mediante   lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento. E' escluso ogni altro mezzo di trasmissione.
  6.5. Le domande devono essere redatte in carta  legale  secondo  il
modello  che  verra'  approvato con il decreto di cui al punto 6.3. I
documenti allegati devono  essere  trasmessi  in  originale,  se  non
diversamente  specificato.  La  domanda  dell'impresa  dovra'  essere
corredata da un piano finanziario di copertura delle spese.
  6.6. L'istruttoria delle domande viene effettuata secondo  l'ordine
cronologico di presentazione tenendo conto della riserva dei fondi di
cui  al  punto 2.2. Al fine dell'esame istruttorio saranno verificati
la sussistenza dei  requisiti  di  legge  stabiliti  per  i  soggetti
beneficiari  e  la  completezza  ed  i contenuti della documentazione
prodotta.
  6.7. Il termine per la conclusione del procedimento di approvazione
e' di novanta giorni,  che  decorrono  dalla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle richieste di contributo. Detto termine
si   intende   sospeso   nel  caso  di  richieste  di  documentazione
integrativa da parte degli  uffici.  Dell'avvenuta  approvazione  del
progetto verra' data comunicazione ai soggetti beneficiari.
  6.8. Limitatamente all'esercizio finanziario successivo all'anno di
presentazione  della domanda i progetti non finanziati per carenza di
fondi   concorrono   prioritariamente   alla    ripartizione    delle
agevolazioni previste nell'esercizio.
7. Procedure per la concessione e la liquidazione del contributo.
  7.1.   L'importo   dell'agevolazione   concessa  e'  impegnato  dal
Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  con  il
decreto  di  concessione,  previo espletamento dei controlli ai sensi
della normativa antimafia; la liquidazione avviene in due  quote:  la
prima,  come  anticipazione,  pari al 25% del contributo concesso, e'
effettuata automaticamente all'emissione del decreto  di  concessione
previa   presentazione   di   fidejussione  bancaria  o  assicurativa
irrevocabile,  incondizionata  ed  escutibile  a  prima  richiesta  a
garanzia  delle  somme  erogate;  la  seconda,  a  saldo, ad avvenuta
realizzazione del progetto.
  7.2. Il decreto di concessione  del  contributo  e  di  contestuale
liquidazione  dell'anticipazione  verra'  inoltrato  per l'impegno di
spesa ai competenti organi del  Ministero  del  tesoro  -  Ragioneria
centrale   presso   il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;  dell'avvenuto  impegno  di   spesa   verra'   data
comunicazione ai soggetti beneficiari.
  7.3.  Eseguito  il  progetto,  ai fini della erogazione a saldo del
contributo il  soggetto  beneficiario  deve  inviare,  esclusivamente
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una apposita
domanda  redatta  in  carta  legale,  secondo  il  modello  che sara'
approvato con  il  decreto  di  cui  al  punto  6.3,  completa  della
documentazione richiesta.
  7.4.  La  liquidazione del contributo avviene nel limite massimo di
quello  concesso,  previa  verifica,  effettuata   secondo   l'ordine
cronologico  di  presentazione  delle  domande di liquidazione, della
documentazione di spesa e della conformita' del progetto realizzato a
quello approvato.
  7.5.  I  progetti  che in fase di liquidazione dovessero comportare
una riduzione della spesa al disotto dell'importo minimo  di  cui  al
punto   3.6  della  presente  deliberazione,  potranno  continuare  a
beneficiare   delle   agevolazioni   purche'   venga   accertato   il
raggiungimento degli obiettivi originariamente previsti.
  7.6.  Effettuati i controlli ai sensi della normativa antimafia, il
contributo viene liquidato con  decreto  ministeriale  di  erogazione
corredato da ordinativo diretto di pagamento.
  7.7.  Il  termine per la conclusione del procedimento e' di novanta
giorni, che decorrono dalla data  di  ricevimento  della  domanda  di
erogazione  del contributo. Detto termine si intende sospeso nel caso
di richieste di documentazione integrativa da parte degli uffici.  Il
decreto  ministeriale  di cui al punto precedente verra' inoltrato ai
competenti organi del Ministero  del  tesoro  -  Ragioneria  centrale
presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dandone comunicazione ai soggetti beneficiari.
  7.8.   I   soggetti  beneficiari  del  contributo  sono  tenuti  ad
osservare, nei confronti dei  lavoratori  dipendenti,  le  norme  sul
lavoro e sui contratti collettivi di lavoro pena le sanzioni previste
dal terzo comma dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
8. Cause di improcedibilita' e motivi di esclusione.
  8.1. Sono motivo di improcedibilita' della domanda di agevolazione:
    a) la trasmissione delle domande al di fuori dei termini previsti
dal  decreto  di  cui al punto 3.3 o mediante mezzi diversi da quello
stabilito;
    b) la mancanza dell'autentica di firma del legale  rappresentante
o titolare sulla domanda di concessione;
    c)  la mancata utilizzazione del modello approvato con il decreto
di  cui  al  punto  6.3  ed  il  mancato  invio  in  allegato   della
documentazione prevista;
    d) l'indicazione di un investimento inferiore a lire 50 milioni.
  8.2. Sono motivo di esclusione:
    a)  la mancanza dei requisiti di cui al punto 1.1, 2.1, 3.1 e 5.5
della presente delibera;
    b)  qualora  il  soggetto  beneficiario  si  trovi  in  stato  di
liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali.
  8.3.  Della  accertata  improcedibilita'  verra' data comunicazione
all'interessato entro quindici giorni dal ricevimento della  domanda.
Dei motivi di esclusione verra' data comunicazione nei termini di cui
al punto 6.7 della presente deliberazione.
9. Revoca delle agevolazioni.
  9.1.   Le   agevolazioni   concesse  sono  revocate  dal  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
    a) per la perdita dei requisiti di cui al punto 2.1;
    b) qualora, per il  medesimo  programma  di  investimenti,  siano
state  concesse  agevolazioni  di  qualsiasi natura previste da altre
norme statali regionali o comunitarie o comunque concesse da  enti  o
istituzioni pubbliche;
    c)  qualora vengano ceduti, alienati o distolti dall'uso previsto
i   beni   materiali   la   cui   acquisizione   e'   stata   oggetto
dell'agevolazione  prima  di tre anni dalla data di completamento del
progetto;
    d)  qualora  il  soggetto  beneficiario  si  trovi  in  stato  di
liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali;
    e) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro  36  mesi  dalla
data  di  emissione  del  decreto  di  concessione  e liquidazione di
anticipazione. Detto termine puo' essere  prorogato  una  sola  volta
previa richiesta, per non oltre un anno per cause di forza maggiore.
  9.2. I contributi indebitamente percepiti debbono essere restituiti
all'erario  maggiorati  di  un  interesse  pari al tasso ufficiale di
sconto vigente alla data  di  erogazione  del  contributo  e  per  il
periodo  intercorrente  da  tale  data  al  versamento delle somme da
restituire. Tali  somme  debbono  essere  versate  alle  entrate  del
bilancio  dello Stato, capo XVIII, capitolo 3600 "Entrate eventuali e
diverse   del   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato".
10. Disposizioni tributarie.
  10.1.  I  contributi erogati sono considerati sopravvenienze attive
del periodo di imposta in cui sono stati concessi, ai sensi dell'art.
55, comma 3, lettera b), del testo unico approvato  con  decreto  del
Presidente della Republica 22 dicembre 1986, n. 917.
 11. Accertamenti d'ufficio.
  11.1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
puo'   disporre   propri   accertamenti  e  chiedere  ogni  eventuale
integrazione documentale e di dati conoscitivi.
   Roma, 10 maggio 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti l'8 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 168