IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, l'articolo due per quanto riguarda i compiti del CIPE; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che stabilisce che il Ministero del bilancio e della programmazione economica attende al coordinamento, alla programmazione, anche finanziaria, ed alla vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale e che, di intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, assicura il coordinamento di tale azione con la politica regionale, strutturale e di coesione economica e sociale della Commissione delle Comunita' europee, e subentra nelle funzioni del soppresso Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno nell'attuazione degli interventi finanziati dal FESR; Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2082/93 del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento CEE n. 4253/88, applicativo del precedente regolamento CEE 2052/88, in materia di coordinamento degli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti nonche' degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 18 giugno 1992, n. 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di pubblici servizi; Visto il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate all'obiettivo 1, per il periodo 1994-1999, approvato con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 29 luglio 1994, n. C (94) 1835; Considerato che il citato quadro comunitario di sostegno (QCS) prevede che: a) per le azioni di assistenza tecnica, pubblicita' e monitoraggio siano utilizzate le risorse assegnate ad un apposito asse prioritario di sviluppo (asse prioritario n. 8), il cui ammontare, per il sottoquadro multiregionale, e' pari a 41,429 Mecu, di cui 29,000 Mecu a carico del FESR e 12,429 Mecu a carico dello Stato italiano; b) nel quadro del partenariato e preso atto della delibera del CIPE del 13 aprile 1994, si dovra' assicurare la necessaria attivita' di orientamento, di sorveglianza e di valutazione, al fine di garantire l'omogeneita' dell'insieme delle attivita' di monitoraggio, finanziario e fisico, e di valutazione sia del QCS sia degli interventi operativi ad esso collegati, facendo ricorso anche a soggetti esterni all'Amministrazione pubblica ai quali dovra' comunque essere affidata la valutazione degli interventi piu' importanti; c) per la selezione dei soggetti cui affidare tali servizi sia lanciato un bando per "manifestazione di interesse" e che le offerte presentate siano analizzate e selezionate, nel quadro del partenariato, al fine di produrre una "short list" di strutture di consulenza di cui potranno disporre le differenti autorita' responsabili dell'attuazione. Vista la proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica relativa alle procedure da adottarsi per l'affidamento a soggetti esterni alla pubblica amministrazione dei servizi di assistenza tecnica, sorveglianza e valutazione, nella coerenza con le indicazioni del quadro comunitario di sostegno per le regioni dell'obiettivo 1 con riferimento al periodo 1994-99; Visto lo schema di bando per "manifestazione di interesse" predisposto dal Ministero del bilancio e della programmazione economica in partenariato con la Commissione delle Comunita' europee; Sentito il comitato tecnico istruttorio di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Delibera: 1. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il quadro comunitario di sostegno 1994-99 nelle regioni dell'obiettivo 1, e tutti i soggetti responsabili dell'attuazione dei singoli programmi operativi ed altre forme di intervento collegati al QCS medesimo, assicureranno la necessaria attivita' di orientamento, di sorveglianza e di valutazione degli interventi facendo ricorso, anche, a strutture esterne all'amministrazione pubblica per i servizi di assistenza tecnica, di sorveglianza e di valutazione; tale ricorso e' obbligatorio per le attivita' di valutazione, al fine di garantire l'indipendenza della valutazione stessa. 2. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, in qualita' di amministrazione responsabile dell'attuazione del QCS, provvede affinche' le citate azioni di assistenza tecnica, di sorveglianza e di valutazione siano impostate ed organizzate su basi omogenee ed unitarie. 3. Le risorse finanziarie occorrenti per i servizi di assistenza tecnica, di sorveglianza e di valutazione faranno capo alla dotazione dell'asse prioritario di sviluppo n. 8 "assistenza tecnica, pubblicita', monitoraggio" del sottoquadro multiregionale del QCS anche per i servizi relativi ai programmi di competenza delle regioni secondo quanto previsto dal successivo punto 6; in questo caso tali risorse si aggiungeranno a quelle assegnate dai sottoquadri regionali. 4. L'importo dei servizi di assistenza tecnica, di monitoraggio e di valutazione dei singoli programmi operativi o delle altre forme di intervento, da porre a base d'asta delle gare di affidamento, sara' definito dall'autorita' responsabile dell'attuazione del programma di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero del tesoro, tenendo conto della dimensione finanziaria del programma, del numero delle misure, del frazionamemto degli interventi, della dispersione tra piu' soggetti attuatori, della natura tecnica, economica ed amministrativa delle attivita'. L'importo complessivo dei servizi di assistenza tecnica, sorveglianza e valutazione dei programmi operativi o altre forme di intervento non potra' di norma essere superiore allo 0,5 per mille del costo dell'asse programmatico cui si riferiscono con un limite massimo di 3.000 milioni; nel caso di assi programmatici di valore inferiore a 720 mecu l'importo complessivo dei servizi risultante dall'applicazione dell'aliquota dello 0,5 per mille potra' essere elevato sino ad 800 milioni di lire. Detti parametri non si applicano ai servizi relativi al QCS. 5. Gli importi a base d'asta possono essere superiori ai parametri indicati nel precedente punto 4 nel caso in cui i servizi di assistenza tecnica comprendano attivita' rivolte al completamento delle progettazioni, al fine di assicurare la cantierabilita' degli interventi cofinanziati. 6. Le regioni che intendono usufruire del finanziamento a valere dell'asse prioritario di sviluppo n. 8 del sottoquadro multiregionale per le attivita' di cui alla presente delibera riferite ai programmi regionali, anche ad integrazione delle risorse assegnate dai sottoquadri regionali, dovranno dimostrare che le societa' o associazioni temporanee di imprese aggiudicatarie, se non gia' prequalificate ai sensi della procedura di cui al successivo punto 7, possiedono le caratteristiche e le qualifiche ivi previste, sempre che esse non cumulino oltre tre incarichi per servizi di assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione relativi a programmi operativi o altre forme di intervento previsti nel QCS. L'importo complessivo del servizio risultante dal cumulo della quota regionale e nazionale non potra' risultare superiore a quello determinato con le modalita' indicate al precedente punto 4 maggiorato del 50%. L'importo complessivo puo' essere maggiorato fino al 100% qualora i servizi di assistenza tecnica comprendano attivita' rivolte al completamento delle progettazioni, al fine di assicurare la cantierabilita' degli interventi cofinanziati nei sottoquadri regionali. 7. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvedera' a bandire la gara di "invito alla manifestazione di interesse" ed alla selezione delle candidature per la definizione delle liste ristrette di soggetti qualificati per lo svoglimento delle azioni di assistenza tecnica, sorveglianza e valutazione relative al QCS ed ai singoli programmi operativi e altre forme di intervento a carattere multiregionale. Per la selezione delle candidature per la definzione delle liste ristrette il Ministero del bilancio e della programmazione economica si avvarra' di una commissione composta da un rappresentante dello stesso Ministero, nella persona del direttore generale del servizio centrale per le politiche di coesione, con funzione di presidente e da un rappresentante ciascuno della Commissione europea, del Ministero del tesoro, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 8. Le gare per l'affidamento dei servizi di sorveglianza, assistenza tecnica e valutazione per le singole forme di intervento - riservate alle imprese qualificate con le procedure di cui alla presente delibera - saranno esperite dalle amministrazioni centrali responsabili dei programmi ovvero dalle amministrazioni vigilanti nel caso in cui i responsabili siano soggetti di diritto privato. La selezione delle offerte avverra' secondo criteri unitari che tengano conto, principalmente, della validita' tecnica ed economica delle medesime nonche' della specializzazione dei candidati. Roma, 23 giugno 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti l'8 settembre 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 169