IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER LA PROGRAMMAZIONE
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, l'articolo due per  quanto  riguarda  i
compiti del CIPE;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che stabilisce
che il  Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
attende  al coordinamento, alla programmazione, anche finanziaria, ed
alla vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle
aree economicamente depresse  del  territorio  nazionale  e  che,  di
intesa   con   il  Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, assicura il coordinamento di tale azione con la politica
regionale, strutturale  e  di  coesione  economica  e  sociale  della
Commissione  delle  Comunita'  europee, e subentra nelle funzioni del
soppresso Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno nell'attuazione
degli interventi finanziati dal FESR;
  Visto il regolamento  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
2082/93  del  20  luglio  1993  che  modifica  il  regolamento CEE n.
4253/88, applicativo  del  precedente  regolamento  CEE  2052/88,  in
materia di coordinamento degli interventi dei vari fondi strutturali,
da  un  lato,  e tra tali interventi e quelli della Banca europea per
gli investimenti nonche' degli altri strumenti finanziari  esistenti,
dall'altro;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 157, concernente
l'attuazione della direttiva del Consiglio  delle  Comunita'  europee
del  18  giugno  1992,  n.  92/50/CEE  che  coordina  le procedure di
aggiudicazione degli appalti di pubblici servizi;
  Visto  il  quadro  comunitario  di  sostegno  per  gli   interventi
strutturali    comunitari    nelle   regioni   italiane   interessate
all'obiettivo 1, per il periodo 1994-1999,  approvato  con  decisione
della  Commissione  delle  Comunita' europee del 29 luglio 1994, n. C
(94) 1835;
  Considerato che il citato  quadro  comunitario  di  sostegno  (QCS)
prevede che:
    a)   per   le   azioni   di  assistenza  tecnica,  pubblicita'  e
monitoraggio siano utilizzate le risorse  assegnate  ad  un  apposito
asse  prioritario  di  sviluppo  (asse  prioritario  n.  8),  il  cui
ammontare, per il sottoquadro multiregionale, e' pari a 41,429  Mecu,
di  cui  29,000  Mecu  a carico del FESR e 12,429 Mecu a carico dello
Stato italiano;
    b) nel quadro del partenariato e preso atto  della  delibera  del
CIPE del 13 aprile 1994, si dovra' assicurare la necessaria attivita'
di  orientamento,  di  sorveglianza  e  di  valutazione,  al  fine di
garantire l'omogeneita' dell'insieme delle attivita' di monitoraggio,
finanziario e  fisico,  e  di  valutazione  sia  del  QCS  sia  degli
interventi  operativi  ad  esso  collegati,  facendo  ricorso anche a
soggetti  esterni  all'Amministrazione  pubblica  ai   quali   dovra'
comunque   essere  affidata  la  valutazione  degli  interventi  piu'
importanti;
    c)  per  la  selezione dei soggetti cui affidare tali servizi sia
lanciato un bando per "manifestazione di interesse" e che le  offerte
presentate   siano   analizzate   e   selezionate,   nel  quadro  del
partenariato, al fine di produrre una "short list"  di  strutture  di
consulenza   di   cui   potranno  disporre  le  differenti  autorita'
responsabili dell'attuazione.
  Vista la proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica relativa alle procedure da adottarsi  per  l'affidamento  a
soggetti   esterni  alla  pubblica  amministrazione  dei  servizi  di
assistenza tecnica, sorveglianza e valutazione, nella coerenza con le
indicazioni  del  quadro  comunitario  di  sostegno  per  le  regioni
dell'obiettivo 1 con riferimento al periodo 1994-99;
  Visto   lo  schema  di  bando  per  "manifestazione  di  interesse"
predisposto  dal  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica in partenariato con la Commissione delle Comunita' europee;
  Sentito  il  comitato  tecnico  istruttorio  di  cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;
                               Delibera:
  1. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica,  per
il   quadro   comunitario   di   sostegno   1994-99   nelle   regioni
dell'obiettivo 1, e tutti i soggetti responsabili dell'attuazione dei
singoli programmi operativi ed altre forme di intervento collegati al
QCS medesimo, assicureranno la necessaria attivita' di  orientamento,
di  sorveglianza  e  di valutazione degli interventi facendo ricorso,
anche, a strutture esterne all'amministrazione pubblica per i servizi
di assistenza tecnica, di sorveglianza e di valutazione; tale ricorso
e' obbligatorio per le attivita' di valutazione, al fine di garantire
l'indipendenza della valutazione stessa.
  2. Il Ministero del bilancio e della programmazione  economica,  in
qualita'  di  amministrazione  responsabile  dell'attuazione del QCS,
provvede  affinche'  le  citate  azioni  di  assistenza  tecnica,  di
sorveglianza  e di valutazione siano impostate ed organizzate su basi
omogenee ed unitarie.
  3. Le risorse finanziarie occorrenti per i  servizi  di  assistenza
tecnica, di sorveglianza e di valutazione faranno capo alla dotazione
dell'asse   prioritario   di   sviluppo  n.  8  "assistenza  tecnica,
pubblicita', monitoraggio" del  sottoquadro  multiregionale  del  QCS
anche per i servizi relativi ai programmi di competenza delle regioni
secondo  quanto  previsto dal successivo punto 6; in questo caso tali
risorse  si  aggiungeranno  a  quelle   assegnate   dai   sottoquadri
regionali.
  4.  L'importo  dei servizi di assistenza tecnica, di monitoraggio e
di valutazione dei singoli programmi operativi o delle altre forme di
intervento, da porre a base d'asta delle gare di  affidamento,  sara'
definito dall'autorita' responsabile dell'attuazione del programma di
intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica
e  con  il  Ministero  del  tesoro,  tenendo  conto  della dimensione
finanziaria del programma, del numero delle misure, del frazionamemto
degli interventi, della  dispersione  tra  piu'  soggetti  attuatori,
della natura tecnica, economica ed amministrativa delle attivita'.
  L'importo   complessivo   dei   servizi   di   assistenza  tecnica,
sorveglianza e valutazione dei programmi operativi o altre  forme  di
intervento  non  potra'  di norma essere superiore allo 0,5 per mille
del costo dell'asse programmatico cui si riferiscono  con  un  limite
massimo  di  3.000  milioni; nel caso di assi programmatici di valore
inferiore  a  720  mecu  l'importo complessivo dei servizi risultante
dall'applicazione dell'aliquota dello 0,5  per  mille  potra'  essere
elevato sino ad 800 milioni di lire.
  Detti parametri non si applicano ai servizi relativi al QCS.
  5.  Gli importi a base d'asta possono essere superiori ai parametri
indicati nel precedente  punto  4  nel  caso  in  cui  i  servizi  di
assistenza  tecnica  comprendano  attivita'  rivolte al completamento
delle progettazioni, al fine di assicurare la  cantierabilita'  degli
interventi cofinanziati.
  6.  Le  regioni  che intendono usufruire del finanziamento a valere
dell'asse prioritario di sviluppo n. 8 del sottoquadro multiregionale
per le attivita' di cui alla presente delibera riferite ai  programmi
regionali,   anche   ad  integrazione  delle  risorse  assegnate  dai
sottoquadri  regionali,  dovranno  dimostrare  che  le   societa'   o
associazioni  temporanee  di  imprese  aggiudicatarie,  se  non  gia'
prequalificate ai sensi della procedura di cui al successivo punto 7,
possiedono le caratteristiche e le qualifiche  ivi  previste,  sempre
che  esse  non cumulino oltre tre incarichi per servizi di assistenza
tecnica, monitoraggio e valutazione relativi a programmi operativi  o
altre forme di intervento previsti nel QCS.
  L'importo  complessivo  del  servizio  risultante  dal cumulo della
quota regionale e nazionale non potra' risultare superiore  a  quello
determinato   con   le  modalita'  indicate  al  precedente  punto  4
maggiorato del 50%. L'importo complessivo puo' essere maggiorato fino
al 100% qualora i servizi di assistenza tecnica comprendano attivita'
rivolte al completamento delle progettazioni, al fine  di  assicurare
la  cantierabilita'  degli  interventi  cofinanziati  nei sottoquadri
regionali.
  7. Il Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
provvedera'  a  bandire  la  gara  di  "invito alla manifestazione di
interesse" ed alla selezione delle  candidature  per  la  definizione
delle  liste  ristrette  di  soggetti  qualificati per lo svoglimento
delle  azioni  di  assistenza  tecnica,  sorveglianza  e  valutazione
relative  al  QCS  ed ai singoli programmi operativi e altre forme di
intervento a carattere multiregionale.
  Per la selezione delle candidature per la  definzione  delle  liste
ristrette  il Ministero del bilancio e della programmazione economica
si avvarra' di una commissione composta da  un  rappresentante  dello
stesso  Ministero,  nella persona del direttore generale del servizio
centrale per le politiche di coesione, con funzione di  presidente  e
da   un   rappresentante  ciascuno  della  Commissione  europea,  del
Ministero del tesoro, del Ministero del  lavoro  e  della  previdenza
sociale   e  del  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali.
  8.  Le  gare  per  l'affidamento  dei  servizi   di   sorveglianza,
assistenza tecnica e valutazione per le singole forme di intervento -
riservate  alle  imprese  qualificate  con  le  procedure di cui alla
presente delibera - saranno esperite dalle  amministrazioni  centrali
responsabili dei programmi ovvero dalle amministrazioni vigilanti nel
caso  in  cui  i  responsabili  siano soggetti di diritto privato. La
selezione delle offerte avverra' secondo criteri unitari che  tengano
conto,  principalmente,  della  validita'  tecnica ed economica delle
medesime nonche' della specializzazione dei candidati.
   Roma, 23 giugno 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti l'8 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 169