IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 dicembre 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994) recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze agrarie; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 7 settembre 1995; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. All'art. 184, titolo XI, relativo alla facolta' di agraria vengono soppressi il primo ed il secondo comma e sostituiti dai seguenti: TITOLO XI Facolta' di agraria Art. 184. - La facolta' di agraria rilascia la laurea in scienze e tecnologie agrarie e la laurea in scienze della produzione animale. La durata del corso degli studi per la laurea in scienze e tecnologie agrarie e' di cinque anni divisi in un triennio e in un biennio di applicazione articolato nei seguenti indirizzi: agroalimentare, agroambientale, gestione dei sistemi agro-forestali, produzioni vegetali e difesa, riservando agli indirizzi almeno quattro annualita'.