Con decreto ministeriale 7 agosto 1995 e' approvata la proroga del
programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 14 giugno
1994 all'8 novembre 1994, della ditta S.r.l. Metalmetron, con sede in
Savona e unita' di Savona.
   Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di cui sopra, ai sensi dell'art. 7,
comma 5, della legge n. 236/1993 e alle  condizioni  ivi  previste  -
lavoratori  interessati  pari  o  inferiori a 100 - e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del 18 gennaio 1994, con effetto dal 14 giugno 1993, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Metalmetron,  con  sede  in Savona e unita' di Savona, per il periodo
dal 14 giugno 1994 all'8 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata l'8 febbraio 1995 con decorrenza
14 giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 29 agosto 1994 al 28 agosto 1995, della ditta
S.p.a. Alcatel Dial Face - Gruppo  Alcatel,  con  sede  in  Milano  e
unita' di Bari.
   Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcatel Dial Face - Gruppo
Alcatel, con sede in Milano e unita' di Bari, per il periodo  dal  29
agosto 1994 al 28 febbraio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza
29 agosto 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 29 agosto 1994,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.
Alcatel  Dial  Face  - Gruppo Alcatel, con sede in Milano e unita' di
Bari, per il periodo dal 1 marzo 1995 al 28 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1994 con decorrenza
1 marzo 1995;
    3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 25  novembre  1993  al  24
maggio 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di
Livorno, con sede in Livorno e unita' di Livorno.
   Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per  liquidazione  coatta, gia' disposta con
decreto ministeriale del 13 dicembre 1993 con effetto dal 25 novembre
1992, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.c.  a  r.l.  Consorzio  agrario provinciale di Livorno, con sede in
Livorno e unita' di Livorno, per il periodo dal 25 novembre  1993  al
24 maggio 1994.
   Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto del 21 dicembre
1990. Contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale  del  22  giugno
1995,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  22  giugno 1995 con effetto dal 29 agosto 1994, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Simint  servizi  amministrativi  gruppo  Simint, con sede in Modena e
unita' di Modena, per il periodo dal 1 marzo 1995 al 28 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza
1 marzo 1995;
    5)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 7 novembre 1994, e' autorizzata la ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del  7  novembre  1994  con  effetto  dal  3
gennaio  1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l. Interklim  sistemi,  con  sede  in  Cerese  di  Virgilio
(Mantova)  e  unita' di Cerese di Virgilio (Mantova), Chieti, Genova,
Pavia, Tito (Potenza), per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2  luglio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza
3 gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 19  novembre  1994  al  18
maggio 1995, della ditta S.r.l. Echo, con sede in Ferrara e unita' di
Ferrara, frazione Cassana (Ferrara).
   Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per  fallimento,  gia'  disposta con decreto
ministeriale del 26 luglio 1994 con effetto dal 19 novembre 1993,  in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Echo,
con  sede in Ferrara e unita' di Ferrara, frazione Cassana (Ferrara),
per il periodo dal 19 novembre 1994 al 18 maggio 1995.
   Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del
19 novembre 1993, n. 3118. Contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 19 dicembre 1994 al 18 dicembre 1995, della ditta  S.p.a.
Irbi, con sede in Catania e unita' di Pomezia (Roma).
   Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Irbi, con sede in Catania e  unita'  di
Pomezia  (Roma),  per  il  periodo  dal 19 dicembre 1994 al 18 giugno
1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1995 con decorrenza
19 dicembre 1994;
    8) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 13 febbraio 1995 al 12 febbraio 1996, della ditta S.p.a.
Officine meccaniche Lenzi, con sede in Trento e unita' di Trento (due
unita' produttive).
   Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. Officine meccaniche Lenzi, con sede in
Trento e unita' di Trento (due unita' produttive), per il periodo dal
13 febbraio 1995 al 12 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 27 febbraio 1995 con decorrenza
13 febbraio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  7  agosto 1995 e' approvata la proroga
complessa del programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente
al periodo dal 6 luglio 1994 al 5 gennaio 1995,  della  ditta  S.p.a.
Italiana  manifatture,  con  sede  in  S.  Benedetto del Tronto dal 1
gennaio 1995  Colonnella  (Teramo)  e  unita'  di  Acquaviva  (Ascoli
Piceno), Colonnella (Teramo), Roseto (Teramo).
   Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995: favorevole.
   Delibera  CIPE 18 ottobre 1994, pubb. nella Gazzetta Ufficiale del
18 gennaio 1995, n. 14.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con decreto ministeriale del 27 luglio 1992, con effetto dal 9 luglio
1991,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Italiana manifatture, con sede in S. Benedetto del Tronto  dal
1  gennaio  1995  Colonnella  (Teramo)  e unita' di Acquaviva (Ascoli
Piceno), Colonnella (Teramo), Roseto (Teramo), per il periodo  dal  6
luglio 1994 al 5 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 13 agosto 1994 con decorrenza
6 luglio 1994.
   Delibera  CIPE 18 ottobre 1994, pubb. nella Gazzetta Ufficiale del
18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge  n. 223/1991 relativamente alle
unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della  previdenza
sociale   verifichera'   il  superamento  del  suddetto  limite,  con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:
    1)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazioneaziendale, intervenuta con  il  decreto  ministeriale
del  16  giugno  1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  16  giugno  1995  con  effetto dal 6
dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l. Nuova Sardamag, con sede  in  S.  Antioco  (Cagliari)  e
unita'  di S. Antioco (Cagliari), per il periodo dal 30 dicembre 1994
al 2 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza
30 dicembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 10 ottobre 1994 al  9  ottobre  1995,  della  ditta  Bove
Mario,  con  sede in S. Salvatore Telesino (Benevento) e unita' di S.
Salvatore Telesino (Benevento).
   Parere comitato tecnico del 21 giugno 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta Bove Mario, con sede in S. Salvatore Telesino
(Benevento) e unita' di S. Salvatore  Telesino  (Benevento),  per  il
periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata l'8 novembre 1994 con decorrenza
10 ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con esclusione lav.ri assunti per fine cant.re o fine fasi lav.ve;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 10 ottobre 1994,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta Bove Mario, con
sede in S. Salvatore Telesino (Benevento) e unita'  di  S.  Salvatore
Telesino  (Benevento), per il periodo dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre
1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza
10 aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con esclusione lav.ri assunti per fine cant.re o fine fasi lav.ve;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale  del  22  giugno
1995,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  22 giugno 1995 con effetto dal 18 ottobre 1994, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Carlo Monni
- Elettromeccanica  automazioni  strumentazioni,  con  sede  in  Pula
(Cagliari),  zona  industriale  di  Cagliari  e  zona  industriale di
Portovesme (Cagliari), per il  periodo  dal  18  aprile  1995  al  17
ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1995 con decorrenza
18 aprile 1995;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del 22 giugno
1995, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 18 ottobre  1994,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l.
Carlo Monni,  con  sede  in  Pula  (Cagliari),  zona  industriale  di
Cagliari  e zona industriale di Portovesme (Cagliari), per il periodo
dal 18 aprile 1995 al 17 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1995 con decorrenza
18 aprile 1995.
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il  decreto  ministeriale  del  22  giugno  1995,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
22  giugno  1995  con  effetto  dal  10  ottobre  1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Costruttori,
con  sede  in Napoli e unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo
dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1995 con decorrenza
10 aprile 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  10  maggio 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
10 maggio 1995  con  effetto  dal  23  giugno  1994,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.r.l. Imar Sud, con
sede in Baronissi (Salerno) e unita' di Baronissi (Salerno),  per  il
periodo dal 23 dicembre 1994 al 22 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza
23 dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  agosto  1994  al  31 luglio 1995, della ditta S.p.a.
Sitie, con sede in Ferrara e unita' di Assemini (Cagliari).
   Parere comitato tecnico del 21 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitie, con sede in Ferrara e unita'  di
Assemini  (Cagliari),  per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza
1 agosto 1994;
    9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 agosto 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitie, con sede
in Ferrara e unita' di Assemini (Cagliari), per  il  periodo  dal  22
marzo 1995 al 31 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 29 marzo 1995 con decorrenza
1 febbraio 1995.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;
    10)  e'  approvato  il programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 4 luglio 1994  al  3  luglio  1995,  della  ditta  S.p.a.
S.C.A.C., con sede in Milano e unita' di Sassari.
   Parere comitato tecnico del 21 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. S.C.A.C., con sede in Milano  e  unita'
di Sassari, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1994 con decorrenza
4 luglio 1994;
    11)  e'  approvato  il programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre  1995,  della  ditta  S.n.c.
Bove  Emilio & Figli, con sede in S. Salvatore Telesino (Benevento) e
unita'  di  Gioia  Sannitica   (Caserta),   S.   Salvatore   Telesino
(Benevento),   S.  Salvatore  Telesino  -  Cantieri  (Benevento),  S.
Salvatore Telesino - Imp. Calcestruzzi (Benevento),  Telese  Terme  -
Cantiere (Benevento).
   Parere comitato tecnico del 21 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.n.c. Bove Emilio & Figli,  con  sede  in  S.
Salvatore Telesino (Benevento) e unita' di Gioia Sannitica (Caserta),
S. Salvatore Telesino
(Benevento),   S.  Salvatore  Telesino  -  Cantieri  (Benevento),  S.
Salvatore Telesino - Imp. Calcestruzzi (Benevento),  Telese  Terme  -
Cantiere  (Benevento), per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 aprile
1995.
   Istanza aziendale presentata l'8 novembre 1994 con decorrenza
10 ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con esclusione lav.ri assunti per fine cant.re o fine fasi lav.ve;
    12)   a   seguito   dell'approvazione  del  programma  per  crisi
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta  con  effetto  dal  10  ottobre
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.n.c. Bove Emilio  &  Figli,  con  sede  in  S.  Salvatore  Telesino
(Benevento)  e  unita'  di  Gioia  Sannitica  (Caserta), S. Salvatore
Telesino (Benevento), S. Salvatore Telesino -  Cantieri  (Benevento),
S. Salvatore Telesino - Imp. Calcestruzzi (Benevento), Telese Terme -
Cantiere  (Benevento), per il periodo dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre
1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza
10 aprile 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con esclusione lav.ri assunti per fine cant.re o fine fasi lav.ve.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995 e' approvato  il  programma
per  crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 2 maggio 1994 al 1
novembre 1994,  della  ditta  S.r.l.  Printing  house,  con  sede  in
Grumento Nova (Potenza) e unita' di Grumento Nova (Potenza).
   Parere comitato tecnico del 21 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Printing house, con  sede  in  Grumento
Nova  (Potenza)  e  unita' di Grumento Nova (Potenza), per il periodo
dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza
2 maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 luglio 1994 al  30  giugno  1995,  della  ditta  S.p.a.
Subersarda,  con sede in Tempio Pausania (Sassari) e unita' di Tempio
Pausania (Sassari).
   Parere comitato tecnico del 23 giugno 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Subersarda, con sede in Tempio Pausania
(Sassari) e unita' di Tempio Pausania (Sassari), per il periodo dal 1
luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1994 con decorrenza
1 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 luglio 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Subersarda, con
sede in  Tempio  Pausania  (Sassari)  e  unita'  di  Tempio  Pausania
(Sassari), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza
1 gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.a.s. Welco
industriale di C. Guerra &  De  Costanzo,  con  sede  in  Manfredonia
(Foggia) e unita' di Manfredonia (Foggia).
   Parere comitato tecnico del 23 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.a.s. Welco industriale di  C.  Guerra  &  De
Costanzo,  con  sede  in Manfredonia (Foggia) e unita' di Manfredonia
(Foggia), per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1994 con decorrenza
14 marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 7 agosto 1995 e' approvato il programma
per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1 marzo 1994 al  31
agosto  1994,  della ditta S.r.l. CO.RI.SA. Consorzio per le ricerche
in Sardegna, con sede in Sassari e unita' di Sassari.
   Parere comitato tecnico del 23 giugno 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.r.l. CO.RI.SA. Consorzio per le ricerche in
Sardegna, con sede in Sassari e unita' di Sassari, per il periodo dal
1 marzo 1994 al 31 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 7 aprile 1994 con decorrenza
1 marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  20  giugno  1994  al 19 giugno 1995, della ditta S.r.l.
Unilega Siracusa unita'  Mensa  c/o  Enichem  appaltatrice  di  mensa
aziendale  presso  l'azienda  summenzionata,  con  sede in Siracusa e
unita' di Priolo (Siracusa).
   Parere comitato tecnico del 23 giugno 1995.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore  dei  lavoratori  dipendenti
interessati  addetti  alla  unita'  di mensa aziendale sottoindicata,
limitatamente alle giornate in cui vi  e'  stato  l'intervento  della
cassa  integrazione  guadagni  ordinaria  e  straordinaria  presso la
societa' appaltante anch'essa di  seguito  indicata:  S.r.l.  Unilega
Siracusa  unita'  Mensa c/o Enichem, con sede in Siracusa e unita' di
Priolo (Siracusa), per il periodo dal 20 giugno 1994 al  19  dicembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza
20 giugno 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 20 giugno 1994, in favore
dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla  unita'  di  mensa
aziendale  sottoindicata,  limitatamente  alle  giornate in cui vi e'
stato l'intervento della  cassa  integrazione  guadagni  ordinaria  o
straordinaria  presso  la  societa'  appaltante  anch'essa di seguito
menzionata S.r.l. Unilega Siracusa unita' Mensa c/o Enichem, con sede
in Siracusa e unita' di Priolo (Siracusa),  per  il  periodo  dal  20
dicembre 1994 al 19 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1995 con decorrenza
20 dicembre 1994.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio   previsto   dalla  vigente  normativa,  con  particolare
riferimento ai periodi di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita' produttiva determinata  da  situazioni  temporanee  di
mercato.
   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 2 novembre 1994 al 1 novembre 1995,  della  ditta  S.p.a.
Sipes,  con  sede  in Pescara e stabilimento e ufficio in S. Giovanni
Teatino (Chieti).
   Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti   dalla   ditta  S.p.a.  Sipes,  con  sede  in  Pescara  e
stabilimento  e  ufficio  in  S.  Giovanni  Teatino  (Chieti), per il
periodo dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza
2 novembre 1994;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  5  dicembre 1994 al 4 dicembre 1995, della ditta S.r.l.
Tensiter centro, con sede in Bazzano-L'Aquila (L'Aquila) e unita'  di
Bazzano-L'Aquila (L'Aquila).
   Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Tensiter  centro,   con   sede   in
Bazzano-L'Aquila  (L'Aquila) e unita' di Bazzano-L'Aquila (L'Aquila),
per il periodo dal 5 dicembre 1994 al 4 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza
5 dicembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
limitatamente al periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio  1995,  della
ditta  S.p.a.  Standa,  con  sede  in  Rozzano  (Milano) e filiale di
Modena, via Giardini.
   Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Standa,  con  sede in
Rozzano (Milano) e filiale di Modena via Giardini, per il periodo dal
1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1994 con decorrenza
1 agosto 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 agosto  1994,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Standa, con sede  in  Rozzano  (Milano)  e  filiale  di  Modena,  via
Giardini, per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1995 con decorrenza
1 febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 7 agosto 1995 e' approvato il programma
per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1 gennaio  1995  al
30  giugno 1995, della ditta S.p.a. Angelantoni scientifica, con sede
in Massa Martana, localita' Cimacolle (Perugia)  e  unita'  di  Massa
Martana (Perugia), ufficio di Ferrara, ufficio di Milano e ufficio di
Roma.
   Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Angelantoni scientifica,  con  sede  in
Massa  Martana,  localita'  Cimacolle  (Perugia)  e  unita'  di Massa
Martana (Perugia), ufficio di Ferrara, ufficio di Milano e ufficio di
Roma, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1995 con decorrenza
1 gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.