IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Visto  l'art.  4  del  testo  unico   delle   leggi   sulle   tasse
automobilistiche,   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica;
  Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1967, n.  1235,  concernente
la  nuova  disciplina  degli  abbonamenti alle radioaudizioni per gli
apparecchi  radioriceventi  installati  a  bordo  di  autoveicoli   e
autoscafi;
  Visto  l'art.  4  della  legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive
modificazioni,  recante  provvedimenti  finanziari  per  l'attuazione
delle regioni a statuto ordinario;
  Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1986, che ha approvato la
convenzione, stipulata sotto la stessa data del 26 novembre 1986, con
la  quale  sono stati affidati all'Automobile club d'Italia (A.C.I.),
per conto dello Stato e delle regioni a statuto ordinario, i  servizi
di   riscossione   e   riscontro   delle   tasse  automobilistiche  e
dell'abbonamento all'autoradio;
  Viste le istanze avanzate dall'A.C.I. per ottenere il  rimborso,  a
norma  dell'art. 20 della convenzione, dei maggiori costi di gestione
sopportati negli anni 1988, 1989 e 1990;
  Viste le note n. 1150 del 5 aprile 1994, n. 2394 del 6 agosto  1994
e  n.  3342  del  18  novembre 1994 del Servizio ispettivo centrale -
Controllo  A.C.I.-S.I.A.E.,  dalle  quali  risulta  che  in  base  ai
riscontri  effettuati  le  somme da rimborsare per maggiori costi del
personale  ammontano  a  L.  2.909.183.635  per   il   1988,   a   L.
5.096.570.449 per il 1989 ed a L. 3.880.225.034 per il 1990;
  Viste  le  lettere  n.  155966  del 3 giugno 1994, n. 184151 del 22
settembre 1994 e n. 174/AA.TT. dell'11 ottobre  1994,  con  le  quali
l'A.C.I. ha preso atto delle rettifiche apportate alle spese predette
dal Servizio ispettivo centrale - Controllo A.C.I.-S.I.A.E.;
  Ritenuto  che  le  maggiori  spese  generali  vanno calcolate nella
misura del 20% dei maggiori costi del personale;
  Visti i riepiloghi dei  costi  da  addebitare  allo  Stato  e  alle
regioni  a  statuto  ordinario  per "rimanenti spese" riportati nelle
ultime due pagine dell'appendice al documento tecnico 30 agosto  1986
(lettere D1 e D2);
  Viste  le  note n. 1117 dell'8 luglio 1994, n. 2230 del 7 settembre
1994 e n.  2850  del  16  dicembre  1994  con  le  quali  l'ISTAT  ha
comunicato  che, rispetto al 1986, l'indice dei prezzi al consumo per
l'intera collettivita' nazionale e' aumentato del 10% nel  1988,  del
16,9% nel 1989 e del 24,5% nel 1990;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8  agosto  1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 282 del 30 novembre 1992, con il quale e' stato
disposto il rimborso delle maggiori spese relative all'anno  1987  ed
e'  stato  adeguato a tali maggiori spese il compenso annuo spettante
all'ente;
  Ritenuto che il compenso annuo, rivalutato con  il  citato  decreto
ministeriale 8 agosto 1992, va rettificato in L. 57.541.810.165 - non
dovendosi tener conto, ai fini della rivalutazione, della somma di L.
541.390.429,  rimborsata  all'A.C.I. quale spesa una tantum sostenuta
nell'anno 1987 per l'adeguamento del fondo  di  quiescenza  -  e  che
conseguentemente  occorre  procedere  al  recupero  della somma di L.
1.326.405.771;
  Visti i pareri del Consiglio di  Stato,  sezione  III,  n.  1416/86
dell'11  novembre  1986  e  n.  466/9/2  del 5 maggio 1992, espressi,
rispettivamente, sulla convenzione e sull'applicazione delle clausole
per il rimborso dei maggiori costi del servizio e per l'aggiornamento
del compenso annuo;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni,  recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia  di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421";
                              Decreta:
  All'Automobile  club  d'Italia, ai sensi dell'art. 20, commi 8 e 9,
della convenzione approvata con decreto ministeriale 26 novembre 1986
e sulla base degli  annessi  prospetti  di  liquidazione  compete  il
rimborso dei maggiori costi di gestione cosi' determinati:
   per  l'anno  1988 in L. 6.336.647.560, di cui L. 2.909.183.635 per
spese  di  personale,  L.  581.836.725   per   spese   generali,   L.
2.525.310.000per   "rimanenti   spese"   e  L.  320.317.200  per  IVA
(prospetto A);
   per l'anno 1989 in L. 10.167.875.690, di cui L. 5.096.570.450  per
spese   di   personale,  L.  1.019.314.090  per  spese  generali,  L.
3.631.539.600  per  "rimanenti  spese"  e  L.  420.451.550  per   IVA
(prospetto B);
   per  l'anno 1990 in L. 10.530.458.395, di cui L. 3.880.225.035 per
spese  di  personale,  L.  776.045.005   per   spese   generali,   L.
5.264.658.000per   "rimanenti   spese"   e  L.  609.530.355  per  IVA
(prospetto C), per un  totale  di  L.  27.034.981.645  sul  quale  va
effettuato  il  recupero  della  somma  di  L. 1.326.405.770, per cui
l'ammontare della somma da corrispondere all'A.C.I. va determinato in
L. 25.708.575.875 (prospetto D), da addebitarsi  allo  Stato  e  alle
regioni  a  statuto  ordinario  in  proporzione  a  quanto a ciascuno
attribuito  nel  triennio  predetto  per  tasse  automobilistiche   e
abbonamento all'autoradio, secondo quanto previsto dall'art. 21 della
convenzione.
 L'Automobile   club   d'Italia,   con   il   rispetto   dei  criteri
d'imputazione innanzi indicati, e' autorizzato a trattenere la  somma
di L. 25.708.575.875 in occasione del primo versamento delle quote di
tasse automobilistiche e di abbonamento all'autoradio effettuato agli
aventi  diritto a norma dell'art. 21, primo comma, della convenzione,
posteriormente alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  A decorrere dal mese successivo a quello in cui avviene l'anzidetta
pubblicazione il compenso annuo al quale vanno  commisurati  i  ratei
mensili  che  l'A.C.I.  ha  diritto  a  prelevare a proprio favore e'
elevato, a norma del decimo comma dell'art. 20 della convenzione,  da
L. 57.541.810.165 a L. 76.482.621.580 (prospetto E).
  Il presente decreto sara' registrato alla Corte dei conti.
   Roma, 12 luglio 1995
                                         Il direttore generale: ROXAS
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1995
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 20