IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 19 ottobre 1919 n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convertito nella legge 22 settembre 1920, n. 1365; Visto l'art. 1-bis della legge 7 luglio 1951, n. 579; Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14; Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto l'art. 10, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, che prevede il riassetto organizzativo e funzionale degli enti gestori dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognature e di depurazione delle acque reflue, sottoposti a vigilanza statale, ridefinendone la natura giuridica e le competenze territoriali, nel rispetto dei criteri e delle modalita' di gestione dei servizi di cui alla medesima legge n. 36 del 1994; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1991 con il quale il dott. Emilio Lagrotta e' stato nominato presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per la durata di un quadriennio; Vista la risoluzione n. 7-00170 approvata dalla commissione VIII della Camera dei deputati in data 15 marzo 1995 con la quale sono stati indicati al Governo criteri per la riorganizzazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese; Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1995, n. 2147, con il quale si e' provveduto, in attesa dell'intervento di riassetto, alla parziale ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese al fine di assicurarne il funzionamento; Considerato che essendo scaduto il mandato del presidente dell'Ente si rende opportuno procedere ad una verifica dell'organizzazione funzionale ed economico-finanziaria dell'Ente; Atteso che a seguito della suddetta verifica occorre provvedere al riassetto funzionale ed organizzativo dell'Ente finalizzato anche al riequilibrio economico e finanziario e al recupero di efficienza gestionale, da sottoporre ai Ministeri vigilanti, alle regioni interessate ed alle Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 36 del 1994; Visto che peraltro nell'attuale consiglio di amministrazione sono emersi dissapori che hanno comportato ricorsi al giudice amministrativo e che sono state sollevate, da parte del magistrato della Corte dei conti addetto al controllo, con nota al presidente dell'Ente in data 3 maggio 1995, perplessita' riguardo alle operazioni di voto per l'elezione dei vice presidenti; Ritenuta, pertanto, da quanto premesso la necessita' di provvedere alla nomina di un organo di vertice unitario dell'Ente che disponga dei necessari poteri anche a carattere straordinario, secondo i principi generali in materia; Su proposta dei Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e dell'ambiente; Decreta: Art. 1. 1. Per le finalita' indicate in premessa, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, il dott. Raffaele Santoro e' nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese. Il commissario straordinario assume le funzioni di rappresentanza dell'Ente, sovraintende all'andamento generale della gestione, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresi quelli di impegno e di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ed esercita i poteri attribuiti al consiglio di amministrazione ed alla giunta esecutiva dalle vigenti norme dello statuto dell'Ente. 2. A decorrere dalla data di assunzione delle funzioni di cui al comma 1 da parte del commissario straordinario, il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di cui al decreto ministeriale 17 marzo 1995, n. 2147, e la giunta esecutiva sono sciolti. 3. Con successivo provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, verra' determinato il compenso spettante al commissario straordinario, che gravera' sul bilancio dell'Ente e nei limiti dello stesso.