IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto   il  decreto-legge  19  ottobre  1919  n.  2060,  istitutivo
dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convertito
nella legge 22 settembre 1920, n. 1365;
  Visto l'art. 1-bis della legge 7 luglio 1951, n. 579;
  Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14;
  Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto l'art. 10, comma 5, della legge 5 gennaio 1994,  n.  36,  che
prevede  il  riassetto  organizzativo e funzionale degli enti gestori
dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad  usi
civili,  di fognature e di depurazione delle acque reflue, sottoposti
a  vigilanza  statale,  ridefinendone  la  natura  giuridica   e   le
competenze  territoriali,  nel rispetto dei criteri e delle modalita'
di gestione dei servizi di cui alla medesima legge n. 36 del 1994;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27  giugno
1991  con  il  quale  il  dott.  Emilio  Lagrotta  e'  stato nominato
presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per la durata
di un quadriennio;
  Vista la risoluzione n. 7-00170 approvata  dalla  commissione  VIII
della  Camera  dei  deputati  in data 15 marzo 1995 con la quale sono
stati indicati al Governo criteri per la  riorganizzazione  dell'Ente
autonomo per l'acquedotto pugliese;
  Visto  il decreto ministeriale 17 marzo 1995, n. 2147, con il quale
si e'  provveduto,  in  attesa  dell'intervento  di  riassetto,  alla
parziale  ricostituzione  del  consiglio di amministrazione dell'Ente
autonomo  per  l'acquedotto  pugliese  al  fine  di  assicurarne   il
funzionamento;
  Considerato che essendo scaduto il mandato del presidente dell'Ente
si  rende  opportuno  procedere  ad  una verifica dell'organizzazione
funzionale ed economico-finanziaria dell'Ente;
  Atteso che a seguito della suddetta verifica occorre provvedere  al
riassetto  funzionale ed organizzativo dell'Ente finalizzato anche al
riequilibrio economico e finanziario  e  al  recupero  di  efficienza
gestionale,  da  sottoporre  ai  Ministeri  vigilanti,  alle  regioni
interessate ed alle Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art.  10,
comma 5, della legge n. 36 del 1994;
  Visto  che  peraltro nell'attuale consiglio di amministrazione sono
emersi  dissapori   che   hanno   comportato   ricorsi   al   giudice
amministrativo  e  che  sono state sollevate, da parte del magistrato
della Corte dei conti addetto al controllo, con  nota  al  presidente
dell'Ente   in   data  3  maggio  1995,  perplessita'  riguardo  alle
operazioni di voto per l'elezione dei vice presidenti;
  Ritenuta, pertanto, da quanto premesso la necessita' di  provvedere
alla  nomina  di un organo di vertice unitario dell'Ente che disponga
dei necessari poteri  anche  a  carattere  straordinario,  secondo  i
principi generali in materia;
  Su  proposta  dei  Ministri  del  tesoro,  dei  lavori  pubblici  e
dell'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per le finalita' indicate in premessa, a decorrere dalla data di
emanazione  del  presente  decreto,  il  dott.  Raffaele  Santoro  e'
nominato   commissario   straordinario   dell'Ente    autonomo    per
l'acquedotto   pugliese.   Il  commissario  straordinario  assume  le
funzioni  di  rappresentanza  dell'Ente,  sovraintende  all'andamento
generale  della  gestione,  compie  tutti  gli  atti  di  ordinaria e
straordinaria amministrazione, ivi compresi quelli di  impegno  e  di
spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ed esercita i poteri
attribuiti  al  consiglio di amministrazione ed alla giunta esecutiva
dalle vigenti norme dello statuto dell'Ente.
  2. A decorrere dalla data di assunzione delle funzioni  di  cui  al
comma  1  da  parte  del  commissario  straordinario, il consiglio di
amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese  di  cui
al decreto ministeriale 17 marzo 1995, n. 2147, e la giunta esecutiva
sono sciolti.
  3.  Con  successivo provvedimento del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  verra'  determinato  il
compenso  spettante  al  commissario  straordinario, che gravera' sul
bilancio dell'Ente e nei limiti dello stesso.