Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 28 settembre 1995, ha raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione   resa   da  tredici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete  voi  che  sia  abrogato  il  decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante 'Disposizioni comuni in
materia di accertamento  delle  imposte  sui  redditi'  e  successive
modificazioni,  limitatamente  all'articolo  23,  e  all'articolo 25,
comma 1 ('i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo  23,  che
corrispondono   a  soggetti  residenti  nel  territorio  dello  Stato
compensi comunque denominati, anche  sotto  forma  di  partecipazione
agli  utili,  per  prestazioni  di  lavoro  autonomo,  ancorche'  non
esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di
terzi,  devono  operare  all'atto  del  pagamento  una  ritenuta  del
diciannove  per  cento  a  titolo di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone  fisiche  dovuta  dai  percipienti,  con  l'obbligo  di
rivalsa.   La   stessa  ritenuta  deve  essere  operata  sulla  parte
imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare
delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'articolo
49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta  e'  elevata  al
venti  per  cento  per  le  indennita'  di  cui  alle lettere f) e g)
dell'articolo 12 del decreto stesso.  La  ritenuta  non  deve  essere
operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese'?".
   Dichiarano  altresi'  di  eleggere  domicilio  presso  la sede del
Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76
- Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  28  settembre  1995,  ha  raccolto  a verbale e dato atto della
dichiarazione  resa  da  tredici  cittadini  italiani,   muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi  l'abrogazione  dell'articolo  42,  comma  terzo  ('Il
questore ha facolta' di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco
e  il  prefetto  ha  facolta'  di  concedere,  in  caso di dimostrato
bisogno, licenza di portare rivoltelle di qualunque misura o  bastoni
animati  la  cui  lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri
65'), del regio decreto 18 giugno 1931, n.  773  (Testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni?".
   Dichiarano  altresi'  di  eleggere  domicilio  presso  la sede del
Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76
- Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  28  settembre  1995,  ha  raccolto  a verbale e dato atto della
dichiarazione  resa  da  tredici  cittadini  italiani,   muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che siano abrogati gli articoli 17, comma 1, numero 2)
('l'ergastolo')    e   22,   nonche',   limitatamente   alle   parole
'l'ergastolo', l'art. 18, comma 1, del codice  penale  approvato  con
regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni?".
   Dichiarano  altresi'  di  eleggere  domicilio  presso  la sede del
Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76
- Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  28  settembre  1995,  ha  raccolto  a verbale e dato atto della
dichiarazione  resa  da  tredici  cittadini  italiani,   muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogato il regio decreto 30 gennaio 1941,  n.
12,  recante  'Ordinamento  giudiziario'  limitatamente alle seguenti
parti: articolo 16, comma 2,  limitatamente  alle  parole:  ',  senza
l'autorizzazione  del Consiglio Superiore della Magistratura' e comma
3 ('In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico  o  di
presidente  del  collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati
nei quali e' parte l'Amministrazione dello  Stato  ovvero  aziende  o
enti  pubblici,  salvo quanto previsto dal capitolato generale per le
opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato  con
D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.')?".
   Dichiarano  altresi'  di  eleggere  domicilio  presso  la sede del
Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76
Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  28  settembre  1995,  ha  raccolto  a verbale e dato atto della
dichiarazione  resa  da  tredici  cittadini  italiani,   muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogato il D.Lgs. 16  aprile  1994,  n.  297,
recante  'Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado', limitatamente a: articolo 121, comma  3  ('I  docenti  sono
utilizzati  secondo moduli organizzativi costituiti da tre docenti su
due classi nell'ambito del plesso di titolarita' o di plessi  diversi
del  circolo;  qualora  cio'  non  sia possibile, sono utilizzati nel
plesso di titolarita' secondo moduli costituiti da quattro docenti su
tre classi,  in  modo  da  assicurare  in  ogni  scuola  l'orario  di
attivita'  didattica  di cui all'articolo 129.'); articolo 127, comma
3,  limitatamente  alle  parole  'del  modulo  organizzativo  di  cui
all'articolo  121'  e comma 5, limitatamente alle parole 'A tal fine,
il collegio dei  docenti,  in  sede  di  programmazione,  propone  al
direttore   didattico   i   necessari   adattamenti   in  materia  di
costituzione dei moduli.';  articolo  128,  comma  3  ('Il  direttore
didattico,  sulla  base  di  quanto  stabilito  dalla  programmazione
dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi
di ciascuno dei  moduli  organizzativi  di  cui  all'articolo  121  e
l'assegnazione  degli  ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di
garantire le condizioni per  la  continuita'  didattica,  nonche'  la
migliore   utilizzazione   delle   competenze   e   delle  esperienze
professionali, assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione nel
tempo.'),  comma 4 ('Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, i
docenti operano collegialmente e  sono  contitolari  della  classe  o
delle classi a cui il modulo si riferisce.'), comma 5 ('Nei primi due
anni  della scuola elementare, per favorire l'impostazione unitaria e
pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo
organizzativo  di  cui  all'articolo  121  e',  di  norma,  tale   da
consentire  una  maggiore presenza temporale di un singolo docente in
ognuna delle classi.)', comma 6 ('La pluralita' degli  interventi  e'
articolata,  di  norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento
allo sviluppo delle piu' ampie attivita' formative.'), e comma 7 ('Il
collegio dei docenti, nel  quadro  della  programmazione  dell'azione
educativa,   procede   all'aggregazione   delle  materie  per  ambiti
disciplinari,  nonche'  alla  ripartizione  del  tempo  da   dedicare
all'insegnamento  e  delle diverse discipline del curricolo secondo i
criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione,  sentito  il
Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione,  tenendo conto: a)
dell'affinita' delle discipline, soprattutto nei primi due anni delle
scuole elementari; b) dell'esigenza di non raggruppare da sole  o  in
unico  ambito disciplinare l'educazione all'immagine, al suono e alla
musica e l'educazione motoria.'); articolo 130, comma 2, lettera  c),
limitatamente  alle parole: 'e che l'organizzazione didattica preveda
la suddivisione dei docenti per  ambiti  disciplinari  come  previsto
dall'articolo  128.'  e  comma  3  ('I  posti  derivanti da eventuali
soppressioni  delle  predette  attivita'  di  tempo   pieno   saranno
utilizzati  esclusivamente  per l'attuazione dei moduli organizzativi
di cui all'articolo 121.'); articolo 131, comma 11 limitatamente alle
parole: 'da attuarsi in incontri collegiali dei  docenti  di  ciascun
modulo';  articolo  133,  comma  4,  limitatamente  alle  parole 'per
l'attuazione  del  modulo  organizzativo',  comma   5   ('Il   modulo
organizzativo  e  didattico  di  cui agli articoli 121, 128 e 130, si
realizza gradualmente, con  la  conversione  dei  posti  istituiti  o
comunque  assegnati  ai  sensi  delle vigenti disposizioni.', comma 6
limitatamente  alle  parole:  'per  l'attivazione  del  nuovo  modulo
organizzativo.',  e  comma  9,  limitatamente  alle parole ', nonche'
all'attuazione del programma del nuovo modulo,'?".
   Dichiarano altresi' di  eleggere  domicilio  presso  la  sede  del
Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76
- Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 28 settembre 1995, ha raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione   resa   da  tredici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete  voi  che  sia abrogato il decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, avente ad oggetto  'Testo  unico  delle  leggi  recanti
norme per l'elezione del Senato della Repubblica', limitatamente alle
seguenti  parti: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: 'con
eccezione del Molise e della Valle d'Aosta', alle parole 'tre  quarti
dei',  alle  parole: 'con arrotondamento per difetto' ed alle parole:
'Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione
e' costituita  in  unica  circoscrizione  elettorale';  comma  4:  'I
collegi  uninominali  della regione Trentino-Alto Adige sono definiti
dalla  legge  30  dicembre  1991,  n.  422';  articolo  2,  comma  1,
limitatamente  alle  parole:  'Gli  ulteriori  seggi  sono attribuiti
proporzionalmente  in  circoscrizioni  regionali  tra  i  gruppi   di
candidati concorrenti nei collegi uninominali.'; articolo 9, comma 1,
limitatamente  alle parole: 'che non partecipano al riparto dei seggi
in ragione proporzionale'; articolo 17;  articolo  18;  articolo  19,
comma  1,  limitatamente  alle  parole: 'in uno dei collegi in cui la
proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario'; comma  6,
limitatamente  alle  parole:  'Quando,  per  qualsiasi  causa,  resti
vacante il seggio di senatore attribuito  con  calcolo  proporzionale
nelle   circoscrizioni   regionali   l'Ufficio  elettorale  regionale
proclama eletto il candidato del medesimo gruppo  con  la  piu'  alta
cifra individuale.'?".
   Dichiarano  altresi'  di  eleggere  domicilio  presso  la sede del
Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76
Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  28  settembre  1995,  ha  raccolto  a verbale e dato atto della
dichiarazione  resa  da  tredici  cittadini  italiani,   muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogata la legge 23 dicembre  1978,  n.  833,
recante  'Istituzione  del  servizio  sanitario nazionale', nel testo
risultante   dalle   successive   modificazioni    e    integrazioni,
limitatamente   alle   seguenti   parti:   articolo   63,   comma  2,
limitatamente alle parole: 'che,  secondo  le  leggi  vigenti',  alle
parole:   'ad  un  istituto  mutualistico  di  natura  pubblica  sono
assicurati'  nonche'  alle  parole:  'nel  limite  delle  prestazioni
sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM'?".
   Dichiarano  altresi'  di  eleggere  domicilio  presso  la sede del
Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76
Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  28  settembre  1995,  ha  raccolto  a verbale e dato atto della
dichiarazione  resa  da  tredici  cittadini  italiani,   muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogato il testo unico  delle  leggi  recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  marzo 1957, n. 261, nel testo
risultante   dalle   modificazioni   ed    integrazioni    ad    esso
successivamente  apportate  in particolare dalla legge 4 agosto 1993,
n. 277, limitatamente alle  seguenti  parti:  articolo  1,  comma  2,
limitatamente  alle  parole:  'La  ripartizione  in  seggi attribuiti
secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e  84,
si  effettua  in  sede  di  Ufficio  centrale  nazionale',  comma  3,
limitatamente alle  parole  'settantacinque  per  cento  del',  comma
quarto  'In  ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale
dei seggi e' attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra
liste  concorrenti  a  norma degli articoli 77, 83 e 84'; articolo 4,
comma 2, numero  1),  limitatamente  alle  parole  'da  esprimere  su
apposita  scheda  recante  il cognome e il nome di ciascun candidato,
accompagnato da uno o piu' contrassegni ai  sensi  dell'articolo  18,
comma  1.  I  contrassegni  che  contraddistinguono  il candidato non
possono  essere  superiori  a  cinque.  Nella   scheda,   lo   spazio
complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o piu'
contrassegni,  deve  essere  uguale',  e  numero  2): 'un voto per la
scelta della lista ai fini dell'attribuzione  dei  seggi  in  ragione
proporzionale,   da  esprimere  su  una  diversa  scheda  recante  il
contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna  lista.  Il  numero
dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un terzo
dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con
arrotondamento  alla  unita'  superiore.  Le liste recanti piu' di un
nome sono formate da candidati e da candidate, in ordine  alternato';
articolo  14,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  'o  liste  di
candidati',  alla  parola  'liste'  prima  della  parola  'medesime',
nonche'   alle   parole  'nelle  singole  circoscrizioni',  comma  2,
limitatamente alle parole 'le loro liste con', comma 3, limitatamente
alle parole ', sia che  si  riferiscano  a  candidature  nei  collegi
uninominali  sia  che si riferiscano a liste,'; articolo 18, comma 1,
limitatamente alle parole 'i  quali  si  collegano  a  liste  di  cui
all'articolo  1,  comma 4, cui gli stessi aderiscono con accettazione
della candidatura.   La dichiarazione  di  collegamento  deve  essere
accompagnata  dall'accettazione  scritta  del  rappresentante, di cui
all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della  lista  a
cui  il  candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la
conoscenza degli eventuali collegamenti con le altre liste. Nel  caso
di  collegamenti  con  piu' liste, questi devono essere i medesimi in
tutti i collegi uninominali in cui e'  suddivisa  la  circoscrizione.
Nell'ipotesi  di  collegamento  con  piu'  liste, il candidato, nella
stessa dichiarazione di collegamento,  indica  il  contrassegno  o  i
contrassegni  che  accompagnano  il  suo  nome e il suo cognome sulla
scheda  elettorale',  comma  2,  limitatamente  alle  parole:  'o   i
contrassegni'  nonche' alle parole: 'nonche' la lista o le liste alle
quali il candidato si collega ai  fini  dell'articolo  77,  comma  1,
numero  2).    Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato
nel collegio uninominale siano gli stessi di  una  lista  o  di  piu'
liste   presentate   per   l'attribuzione   dei   seggi   in  ragione
proporzionale,  il  collegamento  di  cui  al  presente  articolo  e'
effettuato,   in   ogni   caso,   d'ufficio   dall'Ufficio   centrale
circoscrizionale, senza  che  si  tenga  conto  di  dichiarazioni  ed
accettazioni  difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso
il  mancato  collegamento  d'ufficio  sono   presentate,   entro   le
ventiquattro   ore  successive  alla  scadenza  dei  termini  per  la
presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che  decide
entro  le  successive  ventiquattro  ore';  articolo 19; articolo 20,
comma 1, limitatamente alle parole: 'Le liste dei candidati o', comma
2, limitatamente alle parole 'della lista' nonche' alle parole  'alle
candidature   nei   collegi   uninominali  deve  essere  allegata  la
dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui  all'
articolo 18', comma 5, limitatamente alle parole: 'di lista', nonche'
alle  parole:  'Le  stesse disposizioni si applicano alle candidature
nei collegi uninominali', comma 7, limitatamente alle parole:  'della
lista  di  candidati  o', nonche' alle parole: 'la lista o', comma 8,
limitatamente alle parole:  'della  lista';  articolo  31,  comma  2,
limitatamente  alle parole:   'Le schede per l'attribuzione dei seggi
in ragione  proporzionale  riportano  accanto  ad  ogni  contrassegno
l'elenco  dei  candidati  della  rispettiva  lista, nell'ambito degli
stessi spazi'; articolo 68, comma 3:    'Compiute  le  operazioni  di
scrutinio  delle  schede  per  l'elezione  dei  candidati nei collegi
uninominali, il presidente procede alle operazioni di  spoglio  delle
schede  per  l'attribuzione  dei seggi in ragione proporzionale.  Uno
scrutatore  designato  mediante  sorteggio   estrae   successivamente
ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei
seggi  in  ragione  proporzionale e la consegna al presidente. Questi
enuncia ad alta voce il contrassegno  della  lista  a  cui  e'  stato
attribuito  il  voto.  Passa  quindi la scheda ad altro scrutatore il
quale, insieme con il segretario, prende nota dei  voti  di  ciascuna
lista',  comma 3-bis:  'Il segretario proclama ad alta voce i voti di
lista. Un terzo scrutatore pone le schede,  i  cui  voti  sono  stati
spogliati,  nella  cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le
schede  non  utilizzate.  Quando  la  scheda  non   contiene   alcuna
espressione  di  voto,  sul  retro  della  scheda stessa viene subito
impresso  il  timbro  della   sezione';   articolo   71,   comma   2,
limitatamente alle parole: 'o per le singole liste per l'attribuzione
dei   seggi   in   ragione  proporzionale';  articolo  77,  comma  1,
limitatamente  al  numero  2):   'determina   la   cifra   elettorale
circoscrizionale  di  ogni  lista. Tale cifra e' data dalla somma dei
voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole  sezioni  elettorali
della  circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui e' stato
eletto, ai sensi del numero 19, un candidato collegato alla  medesima
lista,  un  numero  di  voti  pari  a quello conseguito dal candidato
immediatamente successivo per numero di voti, aumentati della meta' e
comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti  validamente
espressi  nel  medesimo  collegio,  sempreche' tale cifra non risulti
superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora  il
candidato  eletto  sia  collegato  a  piu'  liste  di  candidati,  la
detrazione avviene pro quota, in misura proporzionale alla somma  dei
voti   ottenuti   da   ciascuna   delle  liste  suddette  nell'ambito
territoriale  del  collegio.     A  tal   fine   l'Ufficio   centrale
circoscrizionale  moltiplica  il  totale  dei  voti  conseguiti nelle
singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il
totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del  secondo
periodo,  alle  liste  collegate,  e divide il prodotto per il numero
complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero
dei voti da detrarre a ciascuna lista e' dato dalla parte intera  dei
quozienti  cosi' attenuti;', al numero 3): 'determina, ai fini di cui
all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato  presentatosi
nei  collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto
ai  sensi  del  numero  1)  del  presente  comma.  Tale  cifra  viene
determinata  moltiplicando  per  cento  il  numero  dei  voti  validi
ottenuti e dividendo  il  prodotto  per  il  numero  complessivo  dei
votanti  nel  collegio  uninominale',  al  numero  4):  'determina la
graduatoria dei candidati  nei  collegi  uninominali  non  proclamati
eletti  collegati  ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  primo,  alla
medesima  lista,  disponendoli  nell'ordine  delle  rispettive  cifre
individuali.  A  parita' di cifre individuali prevale il piu' anziano
d'eta'.  In  caso  di  collegamento  dei  candidati con piu' liste, i
candidati entrano a far parte della graduatoria relativa  a  ciascuna
delle liste con cui e' stato dichiarato il collegamento;' e al numero
5): 'comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del
verbale,  la  cifra  elettorale  circoscrizionale  di ciascuna lista,
nonche', ai fini di cui all'articolo  83,  comma  1,  numero  2),  il
totale  dei  voti  validi  della circoscrizione ed il totale dei voti
validi ottenuti nella circoscrizione da  ciascuna  lista,';  articolo
83;  articolo  84,  comma  1:  'Il  presidente  dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio  centrale  nazionale
le  comunicazioni  di  cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti,
nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i  candidati
compresi  nella lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione.
Se qualcuno tra  essi  e'  gia'  stato  proclamato  eletto  ai  sensi
dell'articolo   77,  comma  1,  numero  4,  che  non  risultino  gia'
proclamati eletti. Nel caso di  graduatorie  relative  a  piu'  liste
collegate  con  gli  stessi  candidati  nei  collegi  uninominali, si
procede alla proclamazione degli eletti, partendo dalla lista con  la
cifra elettorale piu' elevata. Qualora il termine delle proclamazioni
effettuate  ai  sensi del terzo e del quarto periodo rimangano ancora
da attribuire dei seggi ad  una  lista,  il  presidente  dell'Ufficio
centrale  circoscrizionale  ne da' comunicazione all'Ufficio centrale
nazionale, affinche' si proceda ai sensi dell'articolo 83,  comma  1,
numero  4),  ultimo periodo,'; articolo 85; articolo 86, comma 4: 'Il
seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga  vacante  per
qualsiasi  causa, anche sopravvenuta, e' attribuito nell'ambito della
medesima  circoscrizione  al  candidato   che   nella   lista   segue
immediatamente  l'ultimo  degli  eletti  nell'ordine  progressivo  di
lista.', comma 5: 'Nel caso in cui una lista abbia  gia'  esaurito  i
propri candidati, si procede con le modalita' di cui all'articolo 84,
comma 1, terzo, quarto e quinto periodo';?".
   Dichiarano  altresi'  di  eleggere  domicilio  presso  la sede del
Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76
- Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  28  settembre  1995,  ha  raccolto  a verbale e dato atto della
dichiarazione  resa  da  tredici  cittadini  italiani,   muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogata la  legge  24  marzo  1958,  n.  195,
recante  'Norme  sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio
Superiore della Magistratura',  limitatamente  alle  seguenti  parti:
articolo 21; articolo 22; articolo 23; articolo 24; articolo 25; a
   Dichiarano  altresi'  di  eleggere  domicilio  presso  la sede del
Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76
- Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  28  settembre  1995,  ha  raccolto  a verbale e dato atto della
dichiarazione  resa  da  tredici  cittadini  italiani,   muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete  voi  che  sia abrogata la legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
recante 'Istituzione dell'Ente nazionale per  l'energia  elettrica  e
trasferimento   ad   esso   delle   imprese  esercenti  le  industrie
elettriche', limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma  1,
limitatamente  alle  parole:  ',  al quale e' riservato il compito di
esercitare nel territorio nazionale le attivita'  di  produzione,  di
importazione     ed    esportazione,    trasporto,    trasformazione,
distribuzione e vendita dell'energia  elettrica  da  qualsiasi  fonte
prodotta  salvo quanto stabilito nei numeri 5), 6) e 8) dell'articolo
4'?".
   Dichiarano altresi' di  eleggere  domicilio  presso  la  sede  del
Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76
- Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 28 settembre 1995, ha raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione   resa   da  tredici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete  voi  che sia abrogato il decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332,  recante  'Norme  per   l'accelerazione   delle   procedure   di
dismissione  di  partecipazioni  dello Stato e degli enti pubblici in
societa' per azioni', convertito in legge, con  modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, limitatamente all'articolo 2?".
   Dichiarano  altresi'  di  eleggere  domicilio  presso  la sede del
Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76
- Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  28  settembre  1995,  ha  raccolto  a verbale e dato atto della
dichiarazione  resa  da  tredici  cittadini  italiani,   muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogata la legge  23  aprile  1959,  n.  189,
recante   'Ordinamento   del   corpo   della   Guardia  di  Finanza',
limitatamente a: articolo 1,  comma  2,  limitatamente  alle  parole:
'delle  forze  armate  dello Stato e' nonche' alle parole 'concorrere
alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso  di  guerra,
alle   operazioni  militari;';  articolo  2;  articolo  4,  comma  1,
limitatamente alle  parole:  'e'  scelto  fra  i  generali  di  Corpo
d'armata  dell'Esercito  in servizio permanente effettivo ed' nonche'
alle parole 'di concerto  col  Ministro  per  la  difesa',  comma  2,
limitatamente  alle  parole  'Prende  accordi  con gli stati maggiori
delle  Forze  armate  per   quanto   e'   necessario   in   relazione
all'addestramento  militare  e al concorso dei reparti del Corpo alle
operazioni militari in caso di emergenza.' e comma  3,  limitatamente
alle  parole:  'Assume la carica di Comandante in seconda il generale
di divisione piu' anziano della Guardia  di  finanza.';  articolo  5,
comma  1,  limitatamente  alle  parole:  'possono  esservi  assegnati
ufficiali di altre Forze armate, ai  sensi  del  successivo  articolo
7.', e comma 2: 'Per le esigenze addestrative di carattere militare e
per  il collegamento con lo stato maggiore dell'Esercito e' assegnato
al Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in  servizio
permanente.';  articolo  7;  articolo  8, comma 1, limitatamente alle
parole: 'altre' e comma 2, limitatamente alle parole: 'non militari';
articolo 9, limitatamente  alle  parole:  'e  truppa';  articolo  10;
articolo 12?".
   Dichiarano  altresi'  di  eleggere  domicilio  presso  la sede del
Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76
- Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  28  settembre  1995,  ha  raccolto  a verbale e dato atto della
dichiarazione  resa  da  tredici  cittadini  italiani,   muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogata la  legge  8  agosto  1992,  n.  359,
conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333,  recante  'misure  urgenti  per  il  risanamento  della
finanza  pubblica, limitatamente all'art. 11 comma 2 ove recita: 'con
l'assistenza delle organizzazioni della  proprieta'  edilizia  e  dei
conduttori  maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite
le loro organizzazioni provinciali'?".
   Dichiarano altresi' di  eleggere  domicilio  presso  la  sede  del
Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76
- Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 28 settembre 1995, ha raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione   resa   da  tredici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete  voi  che  sia abrogata la legge 15 dicembre 1972, n. 772,
recante 'Norme per il riconoscimento  dell'obiezione  di  coscienza',
limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 1, limitatamente
alle  parole:  'essere  ammessi  a', comma 2, ('I motivi di coscienza
addotti debbono essere attinenti ad  una  concezione  generale  della
vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali
professati  dal  soggetto.')  e  comma  3,  limitatamente alla parola
'comunque'; articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: 'entro 60
giorni dall'arruolamento', e comma 2 ('Gli  abili  e  gli  arruolati,
ammessi  al  ritardo  e  al rinvio del servizio militare per i motivi
previsti dalla presente legge, che non  avessero  presentato  domanda
nei  termini  stabiliti  dal  comma  precedente, potranno produrla ai
predetti organi di leva entro il  31  dicembre  dell'anno  precedente
alla  chiamata  alle armi.'); articolo 3, comma 1, limitatamente alle
parole: 'sentito il parere di una commissione circa la  fondatezza  e
la  sincerita'  dei  motivi  addotti  dal  richiedente';  articolo 4;
articolo 8, comma 6, limitatamente alle parole ', sentita,  nei  casi
di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'articolo 4'?".
   Dichiarano  altresi'  di  eleggere  domicilio  presso  la sede del
Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76
- Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 28 settembre 1995, ha raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione   resa   da  tredici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete  voi  che  sia  abrogata  la legge 25 luglio 1966, n. 570,
recante 'Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte  d'Appello',
la   legge   20   dicembre   1973,   n.   831,   recante   'Modifiche
dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione
e per il conferimento degli uffici direttivi superiori' e la legge  4
gennaio  1963,  n.  1,  recante  'Disposizioni  per  l'aumento  degli
organici della magistratura e per le promozioni', limitatamente  alle
seguenti parti: articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: 'e in
seguito  a  scrutinio',  comma  2, limitatamente alle parole: 'per un
decimo' ed alle parole: 'per sette decimi ai promuovibili per  merito
distinto  a  seguito di scrutinio; per due decimi ai promuovibili per
merito a seguito di scrutinio.', comma 3, limitatamente alle  parole:
'per  un  decimo'  ed alle parole: 'e comunque per un numero di posti
non inferiore a tre; per  nove  decimi  ai  promuovibili  per  merito
distinto  a  seguito  di scrutinio', comma 4 ('Nella ripartizione dei
posti fra concorsi e scrutini, in caso di frazioni pari  l'unita'  e'
attribuita   al   concorso;   altrimenti   l'unita'   e'   attribuita
all'aliquota che ha  la  frazione  maggiore.  Nell'ambito  dei  posti
spettanti  alle  due  qualifiche  di  scrutinio  per la promozione in
appello, in caso di frazioni pari l'unita' e' attribuita all'aliquota
che ha la frazione maggiore.'), comma  5  ('I  posti  che,  in  esito
all'espletamento dei concorsi per esame, rimarranno eventualmente non
assegnati  per  difetto  di  vincitori andranno attribuiti in aumento
alle rispettive quote riservate ai promuovibili per  merito  distinto
nello  stesso  anno.')  e comma 6 ('Sono considerate vacanze previste
quelle che si verificano per collocamenti  a  riposo  determinati  da
limiti  di  eta':  sono  considerate vacanze impreviste quelle che si
verificano per qualsiasi altra  causa.');  articolo  3;  articolo  4,
comma   1,  limitatamente  alle  parole:    'e  ai  promuovibili  per
scrutinio' e comma 4 ('I posti che non possono essere attribuiti  per
difetto  di  magistrati  gia' compresi negli elenchi dei promuovibili
saranno formati in esito agli scrutini successivi con  decorrenza  31
dicembre  1962,  salve  le  norme  della presente legge relative alle
promozioni in soprannumero.');  articolo  5;  articolo  8,  comma  1,
lettera b) ('i magistrati dichiarati impromuovibili nello scrutinio a
turno  di  anzianita'');  articolo  14;  articolo  15;  articolo  16;
articolo 17; articolo 18; articolo  19;  articolo  20;  articolo  21;
articolo  22;  articolo  23;  articolo  24; articolo 25; articolo 26;
articolo 27; articolo 28; articolo  29;  articolo  30;  articolo  31;
articolo 32; articolo 33?".
   Dichiarano  altresi'  di  eleggere  domicilio  presso  la sede del
Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76
- Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  28  settembre  1995,  ha  raccolto  a verbale e dato atto della
dichiarazione  resa  da  tredici  cittadini  italiani,   muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogata la legge  13  aprile  1988,  n.  117,
recante   'Risarcimento  dei  danni  cagionati  nell'esercizio  delle
funzioni  giudiziarie  e  responsabilita'  civile  dei   magistrati',
limitatamente  a:  articolo  2,  comma  1, limitatamente alle parole:
'contro lo Stato'; articolo 4, comma 1,  limitatamente  alle  parole:
'L'azione  di  risarcimento  del  danno  contro  lo Stato deve essere
esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri' e
comma 2, limitatamente alle parole: 'contro lo  Stato';  articolo  6,
comma  1  ('Il  magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento
rileva in  giudizio  non  puo'  essere  chiamato  in  causa  ma  puo'
intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto
disposto  dal secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura
civile. Al fine di consentire l'eventuale intervento del  magistrato,
il   presidente   del   tribunale   deve   dargli  comunicazione  del
procedimento almeno 15 giorni prima della data fissata per  la  prima
udienza.'),  comma  2,  limitatamente  alle  parole: 'nel giudizio di
rivalsa se  il  magistrato  non  e'  intervenuto  volontariamente  in
giudizio.  Non  fa  stato'  e  comma  3  ('Il  magistrato  cui  viene
addebitato il provvedimento non puo' essere assunto  come  teste  ne'
nel  giudizio di ammissibilita', ne' nel giudizio contro lo Stato.');
articolo 7; articolo 8; articolo 9, comma 2 ('Gli atti  del  giudizio
disciplinare   possono  essere  acquisiti,  su  istanza  di  parte  o
d'ufficio,  nel  giudizio  di  rivalsa.');  articolo  16,  comma   4,
limitatamente   alle  parole:  'in  sede  di  rivalsa,'  e  comma  5,
limitatamente alle parole: 'di rivalsa ai sensi dell'articolo 8'?".
   Dichiarano altresi' di  eleggere  domicilio  presso  la  sede  del
Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76
- Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 28 settembre 1995, ha raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione   resa   da  tredici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete  voi  che  sia  abrogata  la  legge 6 agosto 1990, n. 223,
recante 'Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico  e  privato'
limitatamente alle seguenti parti: articolo 8, comma 6, limitatamente
alle  parole:  '4 per cento dell'orario settimanale di programmazione
ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque  non
superiore  al'  ed  alle  parole:  'deve  essere  recuperata nell'ora
antecedente o successiva'?".
   Dichiarano altresi' di  eleggere  domicilio  presso  la  sede  del
Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76
- Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 28 settembre 1995, ha raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione   resa   da   dodici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete  voi  l'abrogazione degli articoli 1, 4, 5, 6, lettera b),
limitatamente alle parole:  'tra  cui  quelli  relativi  a  rilevanti
anomalie  o malformazioni del nascituro'; 7 comma primo limitatamente
alle   parole:   'del   servizio   ostetrico-ginecologico   dell'ente
ospedaliero  in  cui  deve  praticarsi l'intervento, che ne certifica
l'esistenza.  Il  medico  puo'  avvalersi  della  collaborazione   di
specialisti. Il medico e' tenuto a fornire la documentazione sul caso
e   a   comunicare  la  sua  certificazione  al  direttore  sanitario
dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente' e  comma
secondo  (Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria
per imminente pericolo per la vita  della  donna,  l'intervento  puo'
essere  praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste
dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo  8.
In  questi  casi, il medico e' tenuto a darne comunicazione al medico
provinciale); 8; 9  comma  primo  limitatamente  alle  parole:  'alle
procedure   di   cui  agli  articoli  5  e  7  ed',  e  comma  quarto
limitatamente alle parole: 'l'espletamento delle  procedure  previste
dall'articolo  7  e',  nonche'  alle  parole:  'secondo  le modalita'
previste dagli articoli 5, 7 e 8'; 10 comma primo limitatamente  alle
parole:  'nelle  circostanze  previste dagli articoli 4 e 6', nonche'
alle parole: 'di cui all'articolo 8',  e  comma  terzo  limitatamente
alle parole: 'secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo
5';  11  comma  primo  (l'ente  ospedaliero,  la  casa  di  cura o il
poliambulatorio nei  quali  l'intervento  e'  stato  effettuato  sono
tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una
dichiarazione  con  la quale il medico che lo ha eseguito da' notizia
dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della  quale
e'  avvenuto,  senza  fare menzione dell'identita' della donna.); 12;
13; 14; 19 comma primo (Chiunque  cagiona  l'interruzione  volontaria
della  gravidanza  senza  l'osservanza delle modalita' indicate negli
articoli 5 o 8, e' punito con la reclusione sino a tre  anni),  comma
secondo  (La donna e' punita con la multa fino a lire 100.000), comma
terzo limitatamente alle parole: 'o comunque senza l'osservanza delle
modalita'   previste   dall'articolo   7',   comma   quinto   (Quando
l'interruzione  volontaria  della  gravidanza avviene su donna minore
degli  anni  diciotto,  o  interdetta,  fuori  dei   casi   o   senza
l'osservanza  delle modalita' previste dagli articoli 12 e 13, chi la
cagiona e' punito con le  pene  rispettivamente  previste  dai  commi
precedenti  aumentate  fino  alla meta'. La donna non e' punibile.) e
comma settimo (Le pene stabilite dal comma precedente sono  aumentate
se  la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal
quinto comma.); 22 comma  terzo  (Salvo  che  sia  stata  pronunciata
sentenza  irrevocabile  di  condanna, non e' punibile per il reato di
aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il  fatto  prima
dell'entrata  in  vigore  della presente legge, se il giudice accerta
che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.)  della
legge  22  maggio  1978, n. 194, recante 'Norme per la tutela sociale
della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza'?".
   Dichiarano altresi' di  eleggere  domicilio  presso  la  sede  del
Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76
- Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 28 settembre 1995, ha raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  quattordici  cittadini  italiani, muniti dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete  che  sia  abrogato  l'articolo  842  del  codice  civile,
approvato con regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262, comma  1  ('Il
proprietario  di  un  fondo  non  puo'  impedire  che vi si entri per
l'esercizio della caccia, a meno che il fondo  sia  chiuso  nei  modi
stabiliti  dalla  legge  sulla  caccia  o  vi  siano  colture in atto
suscettibili di danno.') e comma 2 ('Egli puo' sempre opporsi  a  chi
non e' munito della licenza rilasciata dall'autorita'.')?".
   Dichiarano  altresi'  di  eleggere  domicilio  presso  la sede del
Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76
- Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  28  settembre  1995,  ha  raccolto  a verbale e dato atto della
dichiarazione resa da  quattordici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogata la legge  3  febbraio  1963,  n.  69,
recante 'Ordinamento della professione di giornalista'?".
   Dichiarano  altresi'  di  eleggere  domicilio  presso  la sede del
Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76
- Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  28  settembre  1995,  ha  raccolto  a verbale e dato atto della
dichiarazione  resa  da  tredici  cittadini  italiani,   muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogato l'intero regio decreto-legge  n.  436
del  15  marzo  1927,  convertito  nella legge n. 510 del 19 febbraio
1928, intitolato 'Disciplina dei  contratti  di  compravendita  degli
autoveicoli  ed  istituzione  del  Pubblico  Registro Automobilistico
presso le sedi del reale Automobile Club d'Italia'?".
   Dichiarano altresi' di  eleggere  domicilio  presso  la  sede  del
Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76
- Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 28 settembre 1995, ha raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione   resa   da   dodici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete   voi   che   siano   abrogati  l'articolo  26,  comma  1,
limitatamente alle parole: 'di piante di canapa indiana,'; l'articolo
38,  comma  1,  limitatamente  alla  parola:   'II,'   e   comma   4,
limitatamente   alla   parola:   ',II';   l'articolo   50,  comma  9,
limitatamente   alla   parola:   'II,';   l'articolo   54,  comma  1,
limitatamente alla  parola:  'II,'  e  comma  2,  limitatamente  alla
parola: ',II'; l'articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: 'II
e' e comma 2, limitatamente alle parole: 'II e'; l'articolo 79, comma
1,  limitatamente  alle  parole:  'II  e', del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 'Testo unico delle leggi  in
materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza'?".
   Dichiarano  altresi'  di  eleggere  domicilio  presso  la sede del
Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76
- Roma.