Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante 'Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi' e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 23, e all'articolo 25, comma 1 ('i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del diciannove per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'articolo 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta e' elevata al venti per cento per le indennita' di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese'?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi l'abrogazione dell'articolo 42, comma terzo ('Il questore ha facolta' di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facolta' di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65'), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati gli articoli 17, comma 1, numero 2) ('l'ergastolo') e 22, nonche', limitatamente alle parole 'l'ergastolo', l'art. 18, comma 1, del codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante 'Ordinamento giudiziario' limitatamente alle seguenti parti: articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole: ', senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura' e comma 3 ('In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali e' parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.')?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante 'Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado', limitatamente a: articolo 121, comma 3 ('I docenti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre docenti su due classi nell'ambito del plesso di titolarita' o di plessi diversi del circolo; qualora cio' non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarita' secondo moduli costituiti da quattro docenti su tre classi, in modo da assicurare in ogni scuola l'orario di attivita' didattica di cui all'articolo 129.'); articolo 127, comma 3, limitatamente alle parole 'del modulo organizzativo di cui all'articolo 121' e comma 5, limitatamente alle parole 'A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.'; articolo 128, comma 3 ('Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuita' didattica, nonche' la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione nel tempo.'), comma 4 ('Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.'), comma 5 ('Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 121 e', di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo docente in ognuna delle classi.)', comma 6 ('La pluralita' degli interventi e' articolata, di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle piu' ampie attivita' formative.'), e comma 7 ('Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonche' alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento e delle diverse discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto: a) dell'affinita' delle discipline, soprattutto nei primi due anni delle scuole elementari; b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare l'educazione all'immagine, al suono e alla musica e l'educazione motoria.'); articolo 130, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: 'e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'articolo 128.' e comma 3 ('I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attivita' di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121.'); articolo 131, comma 11 limitatamente alle parole: 'da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo'; articolo 133, comma 4, limitatamente alle parole 'per l'attuazione del modulo organizzativo', comma 5 ('Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 121, 128 e 130, si realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni.', comma 6 limitatamente alle parole: 'per l'attivazione del nuovo modulo organizzativo.', e comma 9, limitatamente alle parole ', nonche' all'attuazione del programma del nuovo modulo,'?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, avente ad oggetto 'Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica', limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: 'con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta', alle parole 'tre quarti dei', alle parole: 'con arrotondamento per difetto' ed alle parole: 'Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione e' costituita in unica circoscrizione elettorale'; comma 4: 'I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422'; articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: 'Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.'; articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: 'che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale'; articolo 17; articolo 18; articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole: 'in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario'; comma 6, limitatamente alle parole: 'Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la piu' alta cifra individuale.'?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante 'Istituzione del servizio sanitario nazionale', nel testo risultante dalle successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: articolo 63, comma 2, limitatamente alle parole: 'che, secondo le leggi vigenti', alle parole: 'ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati' nonche' alle parole: 'nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM'?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 261, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: 'La ripartizione in seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale', comma 3, limitatamente alle parole 'settantacinque per cento del', comma quarto 'In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi e' attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84'; articolo 4, comma 2, numero 1), limitatamente alle parole 'da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnato da uno o piu' contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o piu' contrassegni, deve essere uguale', e numero 2): 'un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unita' superiore. Le liste recanti piu' di un nome sono formate da candidati e da candidate, in ordine alternato'; articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: 'o liste di candidati', alla parola 'liste' prima della parola 'medesime', nonche' alle parole 'nelle singole circoscrizioni', comma 2, limitatamente alle parole 'le loro liste con', comma 3, limitatamente alle parole ', sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,'; articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole 'i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con le altre liste. Nel caso di collegamenti con piu' liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e' suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con piu' liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale', comma 2, limitatamente alle parole: 'o i contrassegni' nonche' alle parole: 'nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini dell'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di piu' liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo e' effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore'; articolo 19; articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: 'Le liste dei candidati o', comma 2, limitatamente alle parole 'della lista' nonche' alle parole 'alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all' articolo 18', comma 5, limitatamente alle parole: 'di lista', nonche' alle parole: 'Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali', comma 7, limitatamente alle parole: 'della lista di candidati o', nonche' alle parole: 'la lista o', comma 8, limitatamente alle parole: 'della lista'; articolo 31, comma 2, limitatamente alle parole: 'Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi'; articolo 68, comma 3: 'Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui e' stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista', comma 3-bis: 'Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione'; articolo 71, comma 2, limitatamente alle parole: 'o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale'; articolo 77, comma 1, limitatamente al numero 2): 'determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui e' stato eletto, ai sensi del numero 19, un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati della meta' e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreche' tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a piu' liste di candidati, la detrazione avviene pro quota, in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista e' dato dalla parte intera dei quozienti cosi' attenuti;', al numero 3): 'determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi nei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale', al numero 4): 'determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma primo, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali prevale il piu' anziano d'eta'. In caso di collegamento dei candidati con piu' liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui e' stato dichiarato il collegamento;' e al numero 5): 'comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, nonche', ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista,'; articolo 83; articolo 84, comma 1: 'Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi e' gia' stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 4, che non risultino gia' proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a piu' liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti, partendo dalla lista con la cifra elettorale piu' elevata. Qualora il termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne da' comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, affinche' si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo,'; articolo 85; articolo 86, comma 4: 'Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e' attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.', comma 5: 'Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i propri candidati, si procede con le modalita' di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo';?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195, recante 'Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura', limitatamente alle seguenti parti: articolo 21; articolo 22; articolo 23; articolo 24; articolo 25; a Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, recante 'Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche', limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: ', al quale e' riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attivita' di produzione, di importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta salvo quanto stabilito nei numeri 5), 6) e 8) dell'articolo 4'?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante 'Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni', convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, limitatamente all'articolo 2?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante 'Ordinamento del corpo della Guardia di Finanza', limitatamente a: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: 'delle forze armate dello Stato e' nonche' alle parole 'concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;'; articolo 2; articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: 'e' scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed' nonche' alle parole 'di concerto col Ministro per la difesa', comma 2, limitatamente alle parole 'Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto e' necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza.' e comma 3, limitatamente alle parole: 'Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione piu' anziano della Guardia di finanza.'; articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: 'possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo articolo 7.', e comma 2: 'Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con lo stato maggiore dell'Esercito e' assegnato al Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in servizio permanente.'; articolo 7; articolo 8, comma 1, limitatamente alle parole: 'altre' e comma 2, limitatamente alle parole: 'non militari'; articolo 9, limitatamente alle parole: 'e truppa'; articolo 10; articolo 12?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 8 agosto 1992, n. 359, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante 'misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, limitatamente all'art. 11 comma 2 ove recita: 'con l'assistenza delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali'?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante 'Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza', limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: 'essere ammessi a', comma 2, ('I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.') e comma 3, limitatamente alla parola 'comunque'; articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: 'entro 60 giorni dall'arruolamento', e comma 2 ('Gli abili e gli arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla presente legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.'); articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: 'sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerita' dei motivi addotti dal richiedente'; articolo 4; articolo 8, comma 6, limitatamente alle parole ', sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'articolo 4'?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 25 luglio 1966, n. 570, recante 'Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'Appello', la legge 20 dicembre 1973, n. 831, recante 'Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori' e la legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante 'Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni', limitatamente alle seguenti parti: articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: 'e in seguito a scrutinio', comma 2, limitatamente alle parole: 'per un decimo' ed alle parole: 'per sette decimi ai promuovibili per merito distinto a seguito di scrutinio; per due decimi ai promuovibili per merito a seguito di scrutinio.', comma 3, limitatamente alle parole: 'per un decimo' ed alle parole: 'e comunque per un numero di posti non inferiore a tre; per nove decimi ai promuovibili per merito distinto a seguito di scrutinio', comma 4 ('Nella ripartizione dei posti fra concorsi e scrutini, in caso di frazioni pari l'unita' e' attribuita al concorso; altrimenti l'unita' e' attribuita all'aliquota che ha la frazione maggiore. Nell'ambito dei posti spettanti alle due qualifiche di scrutinio per la promozione in appello, in caso di frazioni pari l'unita' e' attribuita all'aliquota che ha la frazione maggiore.'), comma 5 ('I posti che, in esito all'espletamento dei concorsi per esame, rimarranno eventualmente non assegnati per difetto di vincitori andranno attribuiti in aumento alle rispettive quote riservate ai promuovibili per merito distinto nello stesso anno.') e comma 6 ('Sono considerate vacanze previste quelle che si verificano per collocamenti a riposo determinati da limiti di eta': sono considerate vacanze impreviste quelle che si verificano per qualsiasi altra causa.'); articolo 3; articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: 'e ai promuovibili per scrutinio' e comma 4 ('I posti che non possono essere attribuiti per difetto di magistrati gia' compresi negli elenchi dei promuovibili saranno formati in esito agli scrutini successivi con decorrenza 31 dicembre 1962, salve le norme della presente legge relative alle promozioni in soprannumero.'); articolo 5; articolo 8, comma 1, lettera b) ('i magistrati dichiarati impromuovibili nello scrutinio a turno di anzianita''); articolo 14; articolo 15; articolo 16; articolo 17; articolo 18; articolo 19; articolo 20; articolo 21; articolo 22; articolo 23; articolo 24; articolo 25; articolo 26; articolo 27; articolo 28; articolo 29; articolo 30; articolo 31; articolo 32; articolo 33?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 13 aprile 1988, n. 117, recante 'Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati', limitatamente a: articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: 'contro lo Stato'; articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: 'L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri' e comma 2, limitatamente alle parole: 'contro lo Stato'; articolo 6, comma 1 ('Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio non puo' essere chiamato in causa ma puo' intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Al fine di consentire l'eventuale intervento del magistrato, il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima udienza.'), comma 2, limitatamente alle parole: 'nel giudizio di rivalsa se il magistrato non e' intervenuto volontariamente in giudizio. Non fa stato' e comma 3 ('Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non puo' essere assunto come teste ne' nel giudizio di ammissibilita', ne' nel giudizio contro lo Stato.'); articolo 7; articolo 8; articolo 9, comma 2 ('Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa.'); articolo 16, comma 4, limitatamente alle parole: 'in sede di rivalsa,' e comma 5, limitatamente alle parole: 'di rivalsa ai sensi dell'articolo 8'?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante 'Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato' limitatamente alle seguenti parti: articolo 8, comma 6, limitatamente alle parole: '4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al' ed alle parole: 'deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva'?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi l'abrogazione degli articoli 1, 4, 5, 6, lettera b), limitatamente alle parole: 'tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro'; 7 comma primo limitatamente alle parole: 'del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico puo' avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico e' tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente' e comma secondo (Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento puo' essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico e' tenuto a darne comunicazione al medico provinciale); 8; 9 comma primo limitatamente alle parole: 'alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed', e comma quarto limitatamente alle parole: 'l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e', nonche' alle parole: 'secondo le modalita' previste dagli articoli 5, 7 e 8'; 10 comma primo limitatamente alle parole: 'nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6', nonche' alle parole: 'di cui all'articolo 8', e comma terzo limitatamente alle parole: 'secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5'; 11 comma primo (l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento e' stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito da' notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale e' avvenuto, senza fare menzione dell'identita' della donna.); 12; 13; 14; 19 comma primo (Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 5 o 8, e' punito con la reclusione sino a tre anni), comma secondo (La donna e' punita con la multa fino a lire 100.000), comma terzo limitatamente alle parole: 'o comunque senza l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 7', comma quinto (Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalita' previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona e' punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla meta'. La donna non e' punibile.) e comma settimo (Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.); 22 comma terzo (Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non e' punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.) della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante 'Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza'?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete che sia abrogato l'articolo 842 del codice civile, approvato con regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262, comma 1 ('Il proprietario di un fondo non puo' impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.') e comma 2 ('Egli puo' sempre opporsi a chi non e' munito della licenza rilasciata dall'autorita'.')?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante 'Ordinamento della professione di giornalista'?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato l'intero regio decreto-legge n. 436 del 15 marzo 1927, convertito nella legge n. 510 del 19 febbraio 1928, intitolato 'Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi del reale Automobile Club d'Italia'?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati l'articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: 'di piante di canapa indiana,'; l'articolo 38, comma 1, limitatamente alla parola: 'II,' e comma 4, limitatamente alla parola: ',II'; l'articolo 50, comma 9, limitatamente alla parola: 'II,'; l'articolo 54, comma 1, limitatamente alla parola: 'II,' e comma 2, limitatamente alla parola: ',II'; l'articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: 'II e' e comma 2, limitatamente alle parole: 'II e'; l'articolo 79, comma 1, limitatamente alle parole: 'II e', del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 'Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza'?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma.