IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale con le politiche  comunitarie,  nonche'  l'art.  5  che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge  comunitaria  1991),
ed  in  particolare  l'art.  75  concernente  il  medesimo  Fondo  di
rotazione;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
2052/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2081/93, relativo ai
compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro  efficacia
e  all'attuazione  di  un  miglior  coordinamento anche con gli altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4253/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2082/93, relativo al
coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4256/88,  come  modificato dal regolamento 2085/93, relativo al Fondo
europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;
  Visti i regolamenti CEE  n.  270/79,  n.  458/80,  n.  1859/82,  n.
1094/88,  n.  4115/88,  n.  1609/89,  e  n.  2328/91,  che  prevedono
interventi da effettuarsi nel settore agricoltura;
  Vista la nota n. 3872 in data 17  maggio  1995,  con  la  quale  il
Ministero  delle  risorse agricole, alimentari e forestali quantifica
il fabbisogno finanziario del regolamento CEE n. 4115/88  per  l'anno
1994;
  Vista  la  nota  n.  5428  in  data  3 luglio 1995, con la quale il
predetto Ministero quantifica, fra l'altro, il fabbisogno finanziario
relativo  all'anno  1995  per  alcune  misure  nel  settore  agricolo
concernenti   talune   azioni   del   FEOGA-garanzia   di   carattere
strutturale, nonche' altri interventi  non  rientranti  nel  contesto
programmatico  di  cui  al regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal
regolamento CEE n. 2081/93, per gli anni 1994 e 1995;
  Viste le risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti  dal  comitato
previsto  dall'art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Ai  fini  della  realizzazione  di  alcune  misure  nel  settore
agricolo  concernenti  talune  azioni del FEOGA-garanzia di carattere
strutturale, nonche' altri interventi  non  rientranti  nel  contesto
programmatico  di  cui  al regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal
regolamento  CEE  n.  2081/93, e' disposto, per gli anni 1994 e 1995,
cumulati nel 1995, un finanziamento  di  370,4  miliardi  di  lire  a
valere  sulle  risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183,  cosi'  come  indicato  nella  allegata
tabella,  che  forma  parte  integrante  e sostanziale della presente
delibera.
  2. Per l'attuazione del regolamento  CEE  n.  1094/88  (set-aside),
restano  confermate  le  modalita' determinate dalla delibera CIPE 12
settembre 1989, modalita' che si estendono anche al  regolamento  CEE
n.  2328/91, titolo VII e VIII. All'attuazione dei regolamenti CEE n.
1609/89, n. 1859/82, n. 4115/88, n. 458/80 e n.  270/79  si  provvede
sulla  base di apposite richieste trasmesse al Fondo di rotazione dal
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
  3. Il Fondo di rotazione interviene, limitatamente alla quota parte
nazionale,  per  azioni  cofinanziate  dalla  Unione   europea,   con
esclusione,  quindi,  sia degli aiuti consentiti ma non cofinanziati,
sia  degli  aiuti  eccedenti  i  limiti  ammessi  al  cofinanziamento
comunitario.  Tuttavia,  per  i regolamenti CEE n. 270/79 e n. 458/80
concernenti,  rispettivamente,  la   divulgazione   agricola   e   la
ristrutturazione  dei  vigneti  il  Fondo  di  rotazione  continua ad
anticipare la quota comunitaria, acquisendo i relativi rimborsi.
  4. Il Fondo di rotazione e' autorizzato  a  proseguire  negli  anni
successivi  al  1995  e,  comunque,  fin  quando perdura l'intervento
comunitario, le erogazioni non  effettuate  nel  corso  del  predetto
esercizio a favore degli aventi diritto.
  5.  Il  Ministero  delle  risorse  agricole, alimentari e forestali
assicura i necessari controlli di competenza. Il Fondo  di  rotazione
puo' effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della
Ragioneria   generale   dello  Stato,  anche  in  collaborazione  con
l'amministrazione centrale interessata.
   Roma, 8 agosto 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 20 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 184