IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il medesimo Fondo di rotazione; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento; Visti i regolamenti CEE n. 270/79, n. 458/80, n. 1859/82, n. 1094/88, n. 4115/88, n. 1609/89, e n. 2328/91, che prevedono interventi da effettuarsi nel settore agricoltura; Vista la nota n. 3872 in data 17 maggio 1995, con la quale il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali quantifica il fabbisogno finanziario del regolamento CEE n. 4115/88 per l'anno 1994; Vista la nota n. 5428 in data 3 luglio 1995, con la quale il predetto Ministero quantifica, fra l'altro, il fabbisogno finanziario relativo all'anno 1995 per alcune misure nel settore agricolo concernenti talune azioni del FEOGA-garanzia di carattere strutturale, nonche' altri interventi non rientranti nel contesto programmatico di cui al regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93, per gli anni 1994 e 1995; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Ai fini della realizzazione di alcune misure nel settore agricolo concernenti talune azioni del FEOGA-garanzia di carattere strutturale, nonche' altri interventi non rientranti nel contesto programmatico di cui al regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93, e' disposto, per gli anni 1994 e 1995, cumulati nel 1995, un finanziamento di 370,4 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, cosi' come indicato nella allegata tabella, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera. 2. Per l'attuazione del regolamento CEE n. 1094/88 (set-aside), restano confermate le modalita' determinate dalla delibera CIPE 12 settembre 1989, modalita' che si estendono anche al regolamento CEE n. 2328/91, titolo VII e VIII. All'attuazione dei regolamenti CEE n. 1609/89, n. 1859/82, n. 4115/88, n. 458/80 e n. 270/79 si provvede sulla base di apposite richieste trasmesse al Fondo di rotazione dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 3. Il Fondo di rotazione interviene, limitatamente alla quota parte nazionale, per azioni cofinanziate dalla Unione europea, con esclusione, quindi, sia degli aiuti consentiti ma non cofinanziati, sia degli aiuti eccedenti i limiti ammessi al cofinanziamento comunitario. Tuttavia, per i regolamenti CEE n. 270/79 e n. 458/80 concernenti, rispettivamente, la divulgazione agricola e la ristrutturazione dei vigneti il Fondo di rotazione continua ad anticipare la quota comunitaria, acquisendo i relativi rimborsi. 4. Il Fondo di rotazione e' autorizzato a proseguire negli anni successivi al 1995 e, comunque, fin quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio a favore degli aventi diritto. 5. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali assicura i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione puo' effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con l'amministrazione centrale interessata. Roma, 8 agosto 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 20 settembre 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 184