IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce
il "Fondo investimenti occupazione";
  Visto l'art. 17, commi 31 e 32, della legge 11 marzo 1988,  n.  67,
che,  richiamando  l'art.  21  della  legge 26 aprile 1983, n. 130, e
l'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, attribuisce al CIPE il
compito  di  definire  i  criteri  di   ripartizione   dell'ammontare
complessivo  del  FIO  tra amministrazioni centrali e regionali e tra
settori di intervento;
  Viste tutte le proprie delibere con le quali e' stato ripartito  il
FIO  e  sono stati dettati i criteri di ammissibilita' e le procedure
attuative, nonche' quelle di  approvazione  delle  graduatorie  e  di
assegnazione dei finanziamenti ai singoli progetti ammessi;
  Considerato   che   nell'anno   1989   si  e'  registrato  l'ultimo
stanziamento annuale del FIO;
  Considerato che, in rapporto agli obiettivi  del  FIO  di  rilancio
degli    investimenti   e   connessa   occupazione,   condizione   di
ammissibilita'  al  finanziamento  FIO  era  -  tra  l'altro   -   la
realizzabilita'  del  progetto  in  un arco temporale non superiore a
cinque anni;
  Considerato che a tutt'oggi sono ancora in corso  di  realizzazione
progetti  finanziati  attraverso  diverse  annualita'  di  FIO  e che
pertanto si  e'  in  presenza  di  presupposti  che  legittimerebbero
l'adozione  di provvedimenti di revoca per sopravvenuta carenza di un
requisito essenziale;
  Ritenuto, peraltro, che l'opportunita' di adottare provvedimenti di
revoca deve essere valutata sulla base del pubblico interesse a:
    a) non lasciare incompiute opere per le  quali  sono  stati  gia'
utilizzati  fondi  pubblici  e  che  hanno  gia'  raggiunto una certa
percentuale di realizzazione;
    b) fronteggiare la contrazione di occupazione che caratterizza il
presente periodo di recessione economica, tenuto  anche  conto  della
gia'   richiamata   funzione  istituzionale  del  FIO,  a  suo  tempo
introdotto come strumento specifico di intervento anticongiunturale;
  Ritenuto pertanto che l'ottimizzazione dei risultati  connessi  con
le  finalita'  del  FIO  e'  tuttora perseguibile anche attraverso il
tardivo completamento delle opere finanziate;
  Ritenuto peraltro che la realizzazione integrale dei progetti  deve
essere  raggiunta  nel minor tempo possibile, adottando strumenti che
ne agevolino la conclusione e consentano ai singoli  beneficiari  dei
finanziamenti il miglior utilizzo globale di questi ultimi;
                              Delibera:
  Entro  il  termine  perentorio  del 31 dicembre 1995, i beneficiari
(amministrazioni dello Stato e regioni) dei  finanziamenti  FIO  '82,
'83,  '84,  '85, '86 e '89 presentano al CIPE, per l'approvazione, un
programma di completamento finalizzato alla conclusione delle singole
iniziative, anche attraverso una diversa distribuzione delle  risorse
finanziarie  originariamente  attribuite  a  ciascun  soggetto, fermo
restando il limite massimo del finanziamento globalmente  concesso  a
ciascun beneficiario.
  I  citati  programmi  di  completamento  devono  essere  portati  a
compimento perentoriamente  nei  24  mesi  successivi  alla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera di approvazione
del  CIPE,  pena  la  revoca  del  finanziamento complessivamente non
utilizzato.  I  singoli beneficiari inviano semestralmente al CIPE un
rapporto sull'avanzamento del programma  che  costituisce  condizione
per   il  trasferimento  delle  occorrenti  risorse  finanziarie  nel
semestre successivo.
  Restano valide le disposizioni che stabiliscono riserve  in  favore
di interventi concernenti il settore ambientale.
   Roma, 8 agosto 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 18 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 178