IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la legge regionale 1 luglio 1993, n. 21, cosi' come modificata dalla legge regionale 18 febbraio 1995, n. 9; Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1994, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili nella provincia di Milano fino al 31 luglio 1995; Viste le proprie ordinanze in data 8 e 22 novembre 1994, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - numeri 264 e 273 dell'11 e 22 novembre 1994, concernenti immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza nella provincia di Milano in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; Vista la deliberazione della giunta della regione Lombardia n. VI/00188 del 18 luglio 1995, con la quale e' stata richiesta la proroga dei provvedimenti straordinari ed urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi ed assimilabili nella provincia di Milano; Sentiti, nella riunione del 13 settembre 1995, il presidente della regione Lombardia, il prefetto di Milano, il presidente della provincia di Milano ed il sindaco del comune di Milano; Ritenuto che la situazione di pericolo verificatasi nel territorio della provincia di Milano perdura, mentre gli interventi necessari per fronteggiare tale emergenza necessitano di tempi attuativi piu' lunghi rispetto a quelli previsti nel richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1994; Considerato che nel corso della citata riunione del 15 settembre 1995 si e' concordato sull'opportunita' di procedere ad una nuova definizione delle disposizioni di cui alle citate ordinanze in data 8 e 22 novembre 1994, al fine di assicurare una migliore e piu' rapida esecuzione degli interventi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata in data 15 settembre 1995 con la quale e' stato prorogato lo stato di emergenza, di cui al precedente decreto in data 8 novembre 1994, fino al 31 luglio 1996; Avvalendosi dei poteri conferiti; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della regione Lombardia - nominato commissario delegato - procede alla localizzazione delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili e definisce gli interventi di emergenza che si rendono necessari nel territorio della provincia di Milano. 2. Il commissario delegato procede d'intesa con la regione, con la provincia e con il comune di Milano. Qualora l'intesa non venga raggiunta entro quarantacinque giorni, provvede il commissario delegato. 3. Gli interventi di cui al comma 1 devono in particolare prevedere: obblighi a carico dei comuni di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti ingombranti, della frazione umida, della frazione secca, dei rifiuti da imballaggio, dei contenitori per liquidi e di altre frazioni valorizzabili; obblighi a carico dei consorzi obbligatori per il recupero degli imballaggi per liquidi in vetro, in plastica e metallo e dei relativi contenitori; obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, cosi' come definiti dalla direttiva n. 94/62/CE, di provvedere al loro reimpiego, recupero o reciclaggio, direttamente ovvero avvalendosi di soggetti autorizzati; obblighi a carico dei soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo di applicare il deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori per liquidi; divieti a carico dei produttori di conferire ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti solidi urbani, imballaggi secondari e terziari e gli altri rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani; divieti a carico dei comuni o dei loro consorzi e dei soggetti gestori di servizi pubblici di procedere alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento di imballaggi secondari e terziari e di altri rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani; favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dai rifiuti solidi urbani di energia e di materie, in attuazione del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373; realizzazione di nuovi impianti di recupero e smaltimento, e integrazione e ampliamento di impianti esistenti o in costruzione. 4. Il commissario delegato puo', inoltre, stipulare contratti per il recupero o per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle loro frazioni di materia e di energia; approvare progetti di nuovi impianti o di ampliamento di impianti esistenti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti; provvedere alle occupazioni di urgenza ed agli espropri; eseguire le opere ed autorizzarne l'esercizio; disporre ulteriori conferimenti in discariche gia' autorizzate nell'ambito provinciale, anche con ampliamento di volumi e superfici; disporre il divieto di conferimento in discarica di determinate tipologie di rifiuti suscettibili di valorizzazione anche energetica; disporre la messa in sicurezza e la bonifica delle discariche attive o esaurite, con successivo esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili; disporre ogni altro intervento ritenuto indispensabile per il superamento della situazione di emergenza.