IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista  la  legge  regionale  1  luglio  1993,  n.  21,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 18 febbraio 1995, n. 9;
  Visto  il  proprio decreto in data 8 novembre 1994, con il quale e'
stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello  smaltimento
dei  rifiuti  solidi urbani ed assimilabili nella provincia di Milano
fino al 31 luglio 1995;
  Viste le proprie ordinanze in data 8 e 22 novembre 1994, pubblicate
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale  -  numeri
264   e  273  dell'11  e  22  novembre  1994,  concernenti  immediati
interventi per fronteggiare lo stato di emergenza nella provincia  di
Milano in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  Vista  la  deliberazione  della  giunta  della regione Lombardia n.
VI/00188 del 18 luglio 1995, con  la  quale  e'  stata  richiesta  la
proroga dei provvedimenti straordinari ed urgenti per fronteggiare la
situazione  di  emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento
dei rifiuti solidi ed assimilabili nella provincia di Milano;
  Sentiti, nella riunione del 13 settembre 1995, il presidente  della
regione  Lombardia,  il  prefetto  di  Milano,  il  presidente  della
provincia di Milano ed il sindaco del comune di Milano;
  Ritenuto che la situazione di pericolo verificatasi nel  territorio
della  provincia  di  Milano perdura, mentre gli interventi necessari
per fronteggiare tale emergenza necessitano di tempi  attuativi  piu'
lunghi   rispetto  a  quelli  previsti  nel  richiamato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1994;
  Considerato che nel corso della citata riunione  del  15  settembre
1995  si  e'  concordato  sull'opportunita' di procedere ad una nuova
definizione delle disposizioni di cui alle citate ordinanze in data 8
e 22 novembre 1994, al fine di assicurare una migliore e piu'  rapida
esecuzione degli interventi;
  Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata in data
15 settembre 1995 con  la  quale  e'  stato  prorogato  lo  stato  di
emergenza, di cui al precedente decreto in data 8 novembre 1994, fino
al 31 luglio 1996;
  Avvalendosi dei poteri conferiti;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  presidente  della  regione Lombardia - nominato commissario
delegato -  procede  alla  localizzazione  delle  discariche  per  lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili e definisce gli
interventi di emergenza che si rendono necessari nel territorio della
provincia di Milano.
  2.  Il commissario delegato procede d'intesa con la regione, con la
provincia e con il comune  di  Milano.  Qualora  l'intesa  non  venga
raggiunta   entro  quarantacinque  giorni,  provvede  il  commissario
delegato.
  3.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1  devono  in  particolare
prevedere:
   obblighi   a   carico  dei  comuni  di  provvedere  alla  raccolta
differenziata dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti ingombranti,  della
frazione umida, della frazione secca, dei rifiuti da imballaggio, dei
contenitori per liquidi e di altre frazioni valorizzabili;
   obblighi  a  carico dei consorzi obbligatori per il recupero degli
imballaggi per liquidi in vetro, in plastica e metallo e dei relativi
contenitori;
   obblighi  a  carico  dei  detentori  di  imballaggi  secondari   e
terziari,  cosi'  come  definiti  dalla  direttiva  n.  94/62/CE,  di
provvedere al loro reimpiego, recupero  o  reciclaggio,  direttamente
ovvero avvalendosi di soggetti autorizzati;
   obblighi  a  carico  dei soggetti responsabili della distribuzione
delle merci e dei beni di consumo di applicare il deposito cauzionale
obbligatorio sui contenitori per liquidi;
   divieti a carico dei produttori di conferire ai  servizi  pubblici
di  gestione  dei  rifiuti  solidi  urbani,  imballaggi  secondari  e
terziari e gli altri rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti  solidi
urbani;
   divieti  a  carico  dei  comuni o dei loro consorzi e dei soggetti
gestori di servizi pubblici di procedere alla raccolta, al trasporto,
al recupero e allo smaltimento di imballaggi secondari e  terziari  e
di altri rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani;
   favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero
dai  rifiuti solidi urbani di energia e di materie, in attuazione del
decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373;
   realizzazione di nuovi  impianti  di  recupero  e  smaltimento,  e
integrazione e ampliamento di impianti esistenti o in costruzione.
  4.  Il  commissario delegato puo', inoltre, stipulare contratti per
il recupero o per lo smaltimento dei rifiuti solidi  urbani  e  delle
loro  frazioni  di  materia e di energia; approvare progetti di nuovi
impianti o di ampliamento di impianti esistenti per il recupero e  lo
smaltimento  dei  rifiuti;  provvedere alle occupazioni di urgenza ed
agli  espropri;  eseguire  le  opere  ed  autorizzarne   l'esercizio;
disporre   ulteriori  conferimenti  in  discariche  gia'  autorizzate
nell'ambito provinciale, anche con ampliamento di volumi e superfici;
disporre il divieto  di  conferimento  in  discarica  di  determinate
tipologie di rifiuti suscettibili di valorizzazione anche energetica;
disporre  la messa in sicurezza e la bonifica delle discariche attive
o esaurite, con  successivo  esercizio  dell'azione  di  rivalsa  nei
confronti  dei  responsabili; disporre ogni altro intervento ritenuto
indispensabile per il superamento della situazione di emergenza.