IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale e' stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, relativa alle zone umide d'importanza internazionale; Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1981, n. 141, con il quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha dichiarato l'area di "Torre Guaceto" quale zona umida di importanza internazionale in esecuzione della convenzione di Ramsar; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; Visto in particolare, l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali; Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1991 con il quale il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, ha istituito la riserva naturale marina denominata "Torre Guaceto"; Vista la nota n. 5649/SCN/4.8.9. del 18 dicembre 1991, con il quale il Ministero dell'ambiente ha chiesto al presidente della giunta regionale della Puglia, al presidente dell'amministrazione provinciale di Brindisi e ai sindaci dei comuni di Brindisi e Carovigno, di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di ampliamento della zona umida di "Torre Guaceto"; Vista la delibera del consiglio comunale di Carovigno datata 10 giugno 1992, n. 84, con la quale tale amministrazione ha espresso parere favorevole all'ampliamento della zona umida; Vista la deliberazione n. 46 del 30 maggio 1994 del consiglio comunale di Carovigno con la quale, in seguito alla presentazione di una richiesta di approvazione di un piano di lottizzazione per l'edificazione di un villaggio turistico nella zona oggetto della proposta di tutela, richiesta dapprima rigettata e poi, di fatto, non piu' osteggiata dall'amministrazione comunale, il consiglio stesso ha revocato la sopracitata deliberazione n. 84 del 10 giugno 1992; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette; Visto in particolare l'art. 6 della predetta legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale prevede che in caso di necessita' ed urgenza il Ministro dell'ambiente possa individuare aree da proteggere e adottare su di esse misure di salvaguardia; Visto il programma triennale per le aree naturali protette, approvato con delibera del comitato per le aree naturali protette in data 21 dicembre 1993, all'interno del quale e' prevista l'area naturale di "Torre Gauceto"; Ritenuto di dover procedere, ai sensi del citato programma triennale alla istituzione della riserva naturale di "Torre Guaceto", con le modalita' di cui agli articoli 8 e 17 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Ritenuto che nelle more della istituzione della riserva naturale dello Stato e' necessario garantire la salvaguardia delle zone circostanti l'area individuata con il citato decreto ministeriale del 18 maggio 1981, secondo quanto indicato nella nota del Ministero dell'ambiente n. 5649/SCN/4.8.9. del 18 dicembre 1991; Ritenuto che sussistano i requisiti di necessita' ed urgenza al fine di evitare possibili danni ai valori naturalistici ivi esistenti; Ordina: Art. 1. Nell'area perimetrata come indicato nell'allegato A al presente decreto e' vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi.