IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448,  con  il  quale  e'  stata  data piena ed intera esecuzione alla
convenzione  internazionale  firmata  a  Ramsar  il  2 febbraio 1971,
relativa alle zone umide d'importanza internazionale;
  Visto  il decreto ministeriale 18 maggio 1981, n. 141, con il quale
il  Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha dichiarato l'area di
"Torre  Guaceto"  quale  zona  umida  di importanza internazionale in
esecuzione della convenzione di Ramsar;
  Vista  la  legge  8  luglio  1986,  n. 349, recante istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
  Visto in particolare, l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986,
n.  349,  che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad
individuare   le   zone  di  importanza  naturalistica  nazionale  ed
internazionale  promuovendo  in  esse  la  costituzione  di  parchi e
riserve naturali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  dicembre  1991 con il quale il
Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il Ministro della marina
mercantile, ha istituito la riserva naturale marina denominata "Torre
Guaceto";
  Vista la nota n. 5649/SCN/4.8.9. del 18 dicembre 1991, con il quale
il  Ministero  dell'ambiente  ha  chiesto  al presidente della giunta
regionale    della   Puglia,   al   presidente   dell'amministrazione
provinciale  di  Brindisi  e  ai  sindaci  dei  comuni  di Brindisi e
Carovigno,  di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di
ampliamento della zona umida di "Torre Guaceto";
  Vista  la  delibera  del  consiglio comunale di Carovigno datata 10
giugno  1992,  n.  84,  con la quale tale amministrazione ha espresso
parere favorevole all'ampliamento della zona umida;
  Vista  la  deliberazione  n.  46  del  30 maggio 1994 del consiglio
comunale  di Carovigno con la quale, in seguito alla presentazione di
una  richiesta  di  approvazione  di  un  piano  di lottizzazione per
l'edificazione  di  un  villaggio  turistico nella zona oggetto della
proposta di tutela, richiesta dapprima rigettata e poi, di fatto, non
piu' osteggiata dall'amministrazione comunale, il consiglio stesso ha
revocato la sopracitata deliberazione n. 84 del 10 giugno 1992;
  Vista  la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle
aree protette;
  Visto in particolare l'art. 6 della predetta legge 6 dicembre 1991,
n.  394,  il  quale  prevede  che in caso di necessita' ed urgenza il
Ministro   dell'ambiente  possa  individuare  aree  da  proteggere  e
adottare su di esse misure di salvaguardia;
  Visto  il  programma  triennale  per  le  aree  naturali  protette,
approvato  con delibera del comitato per le aree naturali protette in
data  21  dicembre  1993,  all'interno  del  quale e' prevista l'area
naturale di "Torre Gauceto";
  Ritenuto   di  dover  procedere,  ai  sensi  del  citato  programma
triennale alla istituzione della riserva naturale di "Torre Guaceto",
con  le  modalita' di cui agli articoli 8 e 17 della legge 6 dicembre
1991, n. 394;
  Ritenuto  che  nelle  more della istituzione della riserva naturale
dello  Stato  e'  necessario  garantire  la  salvaguardia  delle zone
circostanti l'area individuata con il citato decreto ministeriale del
18  maggio  1981,  secondo  quanto  indicato nella nota del Ministero
dell'ambiente n. 5649/SCN/4.8.9. del 18 dicembre 1991;
  Ritenuto  che  sussistano  i  requisiti di necessita' ed urgenza al
fine   di   evitare  possibili  danni  ai  valori  naturalistici  ivi
esistenti;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Nell'area  perimetrata  come  indicato  nell'allegato A al presente
decreto e' vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi.