IL DIRETTORE GENERALE
                         DEGLI AFFARI CIVILI
                     E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48 CEE  relativa  ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Vista   la   domanda   di  riconoscimento  di  Ioannis  Anifantakis
presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;
  Vista l'intesa favorevole raggiunta nella conferenza di servizi del
14 settembre 1995 convocata dal Ministero della pubblica istruzione;
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  nazionale  psicologi  al
caso di specie;
  Ritenuto  che, essendo l'interessato in possesso del titolo "Diplom
Psychologe" conseguito presso  l'Universita'  di  Giessen  (Germania)
omologato  in  Grecia  ed  essendo  iscritto all'albo degli psicologi
della Grecia, egli e' in possesso  di  un  "prodotto  finito"  greco,
riconoscibile  ai  sensi  del  citato  decreto legislativo n. 115 del
1992;
  Ritenuto pertanto che la formazione dell'interessato, comparata con
quella  dello  psicologo  italiano,   esclude   l'applicabilita'   di
meccanismi   di  compensazione  ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto
legislativo;
                              Decreta:
  Il titolo di Ioannis Anifantakis, nato il 22 giugno 1963 a  Iraklio
(Grecia),  cittadino  greco, di "Diplom-Psychologe" conseguito presso
l'Universita'  di  Giessen  (Germania)   omologato   in   Grecia,   e
l'iscrizione  all'albo degli psicologi abilitante all'esercizio della
professione di psicologo in  Grecia,  e'  riconosciuto  quale  titolo
abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.
   Roma, 25 settembre 1995
                                       Il direttore generale: ROVELLO