IL DIRETTORE GENERALE
                    DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
  Visti  i  decreti  legislativi 27 gennaio 1992, n. 135, n. 136 e n.
137, di attuazione delle direttive CEE, rispettivamente:
   86/662, 89/514 (limitazione del rumore prodotto  dagli  escavatori
idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici);
   88/180, 88/181 (livello di potenza acustica dei tosaerba);
   87/405 (livello di potenza acustica delle gru a torre);
  Visti  i decreti interministeriali 28 gennaio 1994, n. 226; 4 marzo
1994, n. 316, 25 marzo 1994, n. 317, recanti norme sulle condizioni e
modalita' per il rilascio delle  autorizzazioni  alla  certificazione
dei  livelli  di rumore prodotto dalle macchine di cui alle direttive
sopra citate;
  Vista la richiesta presentata dalla societa' O.C.E. - Organismo  di
certificazione europea S.r.l., con sede in via Ancona, 21, Roma;
  Visto  l'esito  dei  lavori  dell'apposita  riunione  conclusiva di
coordinamento tenutasi presso  l'ispettorato  tecnico  del  Ministero
dell'indutria,  del  commercio  e dell'artigianato convocata ai sensi
dell'art. 2, comma 5, dei decreti sopra citati svoltasi il 10  maggio
1995, con la partecipazione dei Ministeri della sanita', del lavoro e
della previdenza sociale e dell'ambiente;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. La societa' O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l.,
e'  autorizzata  al  rilascio  di certificazioni CEE per i livelli di
rumore  emessi  dai  seguenti  tipi  di  macchine  individuate  dalle
direttive CEE in premessa:
   gru a torre.
  2.  La  certificazione  CEE  di cui al precedente comma deve essere
effettuata secondo le forme, modalita' e  procedure  stabilite  nelle
pertinenti direttive elencate nelle premesse.
  3.  Gli  estremi  delle  certificazioni  rilasciate  devono  essere
riportate nell'apposito registro  vidimato  dall'ispettorato  tecnico
del Ministero industria.
  4.  Tutti  gli  atti  relativi all'attivita' di certificazione, ivi
compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un  periodo
non  inferiore  a  cinque  anni.  L'ispettorato tecnico del Ministero
industria ed il Ministero del lavoro  e  previdenza  sociale  possono
procedere  alla  verifica  delle  procedure  di certificazione svolte
dalla societa'.
  5. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche, la
presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato,  dandosi
luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa.
  6.  Nei  casi di particolare gravita' o qualora venga a cessare uno
dei requisiti di cui all'allegato IV delle direttive  in  parola,  si
procede alla revoca della presente autorizzazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 settembre 1995
                                     Il direttore generale: AMMASSARI