IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio  1993,  n.  33,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n.
487/1992,   convertito   dalla  legge  n.  33/1993,  come  modificato
dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n.  643,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre 1994, n. 738, il quale
stabilisce, tra l'altro, che: "il  commissario  liquidatore  provvede
all'attuazione  del  programma  di  cui  all'art.  2,  comma 2, e dei
progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla  liquidazione  dell'ente
soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di
cui al comma 1.  Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le societa'
che  a  tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono
assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con
decreto  del  Ministro  del  tesoro,  ad  eccezione  delle   societa'
individuate  con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano
ad applicarsi le disposizioni  del  presente  decreto,  e  successive
modificazioni,  fino  alla  data  del  31  gennaio 1996, intendendosi
sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al
commissario liquidatore dell'EFIM";
  Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare
il titolo V;
  Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995,  pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, ai
sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma 3, del decreto-legge
n. 487/1992, su proposta del commissario  liquidatore  dell'EFIM,  la
Nuova  Breda Fucine S.p.a. e' stata esclusa dalla liquidazione coatta
amministrativa,  "in  quanto  sono  state  presentate   proposte   di
sistemazione che interessano anche il personale";
  Vista  la  lettera n. CL 813/95 del 12 maggio 1995, con la quale il
commissario  liquidatore   dell'EFIM   ha   presentato   istanza   di
liquidazione  coatta amministrativa della societa' Nuova Breda Fucine
S.p.a. in liquidazione, con sede in Sesto San Giovanni, via  Venezia,
3/7,  sulla base di motivazioni che qui sono integralmente richiamate
e recepite;
  Considerato che, come fatto presente  dal  commissario  liquidatore
dell'EFIM con la citata lettera del 12 maggio:
   la Nuova Breda Fucine S.p.a. e' una societa' controllata dall'EFIM
ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 487/1992;
   non hanno avuto esito le trattative per la vendita della societa',
ne' quelle per la cessione dell'azienda;
   "il  deficit  patrimoniale della Nuova Breda Fucine S.p.a., pari a
lire 34.820 milioni, rende palese  l'impossibilita'  dell'azienda  di
soddisfare  i  diritti dei creditori con i presumibili realizzi degli
elementi attivi del capitale investito";
  Considerato che l'assoggettamento della Nuova Breda  Fucine  S.p.a.
alla  procedura  di  liquidazione  coatta amministrativa e' inteso ad
assicurare una migliore tutela dell'interesse pubblico in termini  di
minor  aggravio per l'erario, in quanto, ai sensi dell'art. 201 della
legge   fallimentare,   sono   estese   alla   liquidazione    coatta
amministrativa  le  disposizioni in tema di fallimento che comportano
il  blocco  delle  azioni esecutive (art. 51 legge fallimentare) e la
sospensione del corso degli interessi legali e convenzionali (art. 55
legge fallimentare);
  Considerato che, secondo  quanto  fatto  presente  dal  commissario
liquidatore  dell'EFIM,  non sussiste alcun rischio in relazione agli
effetti revocatori che potrebbero conseguire all'assoggettamento alla
liquidazione  coatta  amministrativa,  su  atti  di  vendita   o   di
disposizione  del  patrimonio della societa' utilmente effettuati dal
commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni
in materia contenute nell'art. 8  del  decreto-legge  n.  487/1992  e
nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 643/1994;
  Considerato  che,  sempre  secondo quanto precisato dal commissario
liquidatore, l'assoggettamento a liquidazione  coatta  amministrativa
consente l'accertamento di responsabilita' penali per eventuali reati
commessi  nell'esercizio delle proprie attivita' dagli amministratori
e dagli altri soggetti indicati dalla legge;
  Ritenuto opportuno, per i motivi sopra accennati, di sottoporre  la
societa'  Nuova  Breda  Fucine  S.p.a. alla procedura di liquidazione
coatta amministrativa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La societa' Nuova Breda  Fucine  S.p.a.,  con  sede  in  Sesto  San
Giovanni  (Milano),  via  Venezia,  3/7,  iscritta nel registro delle
imprese presso la cancelleria del tribunale di  Monza  n.  43135,  e'
assoggettata  alla  procedura di liquidazione coatta amministrativa a
norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.