IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce, tra l'altro, che: "il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le societa' che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle societa' individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM"; Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V; Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, la Nuova Breda Fucine S.p.a. e' stata esclusa dalla liquidazione coatta amministrativa, "in quanto sono state presentate proposte di sistemazione che interessano anche il personale"; Vista la lettera n. CL 813/95 del 12 maggio 1995, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM ha presentato istanza di liquidazione coatta amministrativa della societa' Nuova Breda Fucine S.p.a. in liquidazione, con sede in Sesto San Giovanni, via Venezia, 3/7, sulla base di motivazioni che qui sono integralmente richiamate e recepite; Considerato che, come fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM con la citata lettera del 12 maggio: la Nuova Breda Fucine S.p.a. e' una societa' controllata dall'EFIM ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 487/1992; non hanno avuto esito le trattative per la vendita della societa', ne' quelle per la cessione dell'azienda; "il deficit patrimoniale della Nuova Breda Fucine S.p.a., pari a lire 34.820 milioni, rende palese l'impossibilita' dell'azienda di soddisfare i diritti dei creditori con i presumibili realizzi degli elementi attivi del capitale investito"; Considerato che l'assoggettamento della Nuova Breda Fucine S.p.a. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e' inteso ad assicurare una migliore tutela dell'interesse pubblico in termini di minor aggravio per l'erario, in quanto, ai sensi dell'art. 201 della legge fallimentare, sono estese alla liquidazione coatta amministrativa le disposizioni in tema di fallimento che comportano il blocco delle azioni esecutive (art. 51 legge fallimentare) e la sospensione del corso degli interessi legali e convenzionali (art. 55 legge fallimentare); Considerato che, secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, non sussiste alcun rischio in relazione agli effetti revocatori che potrebbero conseguire all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa, su atti di vendita o di disposizione del patrimonio della societa' utilmente effettuati dal commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni in materia contenute nell'art. 8 del decreto-legge n. 487/1992 e nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 643/1994; Considerato che, sempre secondo quanto precisato dal commissario liquidatore, l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa consente l'accertamento di responsabilita' penali per eventuali reati commessi nell'esercizio delle proprie attivita' dagli amministratori e dagli altri soggetti indicati dalla legge; Ritenuto opportuno, per i motivi sopra accennati, di sottoporre la societa' Nuova Breda Fucine S.p.a. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Decreta: Art. 1. La societa' Nuova Breda Fucine S.p.a., con sede in Sesto San Giovanni (Milano), via Venezia, 3/7, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Monza n. 43135, e' assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.