IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino "Romagna Albana Spumante" corredata del parere espresso dalla regione Emilia-Romagna; Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - che recepisce e ratifica quello favorevole espresso al riguardo dal precedente Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini a suo tempo costituito ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 12 luglio 1963 - sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Romagna Albana Spumante" e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1994; Vista l'istanza avverso il parere del Comitato, fatta pervenire dagli interessati, peraltro nei termini e nei modi previsti, relativa ad alcuni emendamenti da apportare agli articoli 2, 3, 5 e 6 della proposta di disciplinare pubblicata, unitamente al parere del Comitato medesimo, nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale; Considerato che il Comitato ha deliberato di non accogliere detta istanza in quanto le richieste in essa espresse riguardano emendamenti da apportare ex-novo e quindi suscettibili di valutazione nel corso di una istruttoria inerente una specifica richiesta di modifica del disciplinare di produzione di che trattasi che potra' essere eventualmente avanzata, al riguardo, dagli interessati; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Romagna Albana Spumante" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1 settembre 1995.