IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  una nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad  ottenere
il  riconoscimento  della denominazione di origine controllata per il
vino "Romagna Albana Spumante" corredata del  parere  espresso  dalla
regione Emilia-Romagna;
  Visti  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  -  che  recepisce  e ratifica quello
favorevole espresso al riguardo dal precedente Comitato nazionale per
la tutela delle  denominazioni  di  origine  dei  vini  a  suo  tempo
costituito  ai  sensi  dell'art.  17 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 930 del 12 luglio 1963 -  sulla  citata  domanda  e  la
proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata
"Romagna  Albana Spumante" e del relativo disciplinare di produzione,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1994;
  Vista l'istanza avverso il parere  del  Comitato,  fatta  pervenire
dagli interessati, peraltro nei termini e nei modi previsti, relativa
ad  alcuni  emendamenti  da apportare agli articoli 2, 3, 5 e 6 della
proposta  di  disciplinare  pubblicata,  unitamente  al  parere   del
Comitato medesimo, nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale;
  Considerato  che  il Comitato ha deliberato di non accogliere detta
istanza  in  quanto  le  richieste  in   essa   espresse   riguardano
emendamenti da apportare ex-novo e quindi suscettibili di valutazione
nel  corso  di  una  istruttoria  inerente una specifica richiesta di
modifica del disciplinare di produzione di che  trattasi  che  potra'
essere eventualmente avanzata, al riguardo, dagli interessati;
  Considerato  che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348, concernente la procedura per il riconoscimento di  denominazioni
di  origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione,
prevede  che  i  disciplinari  di  produzione  vengano  approvati   e
riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata del vino
"Romagna Albana Spumante" ed e'  approvato,  nel  testo  annesso,  il
relativo disciplinare di produzione.
  Tale   denominazione   e'  riservata  al  vino  che  risponde  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  predetto  disciplinare  di
produzione che entra in vigore il 1 settembre 1995.