IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione  di  origine  dei
vini;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata dei vini
"Bagnoli di Sopra" o "Bagnoli", corredata del parere  espresso  dalla
regione Veneto;
  Visti,  il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione della denominazione di origine e delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di
riconoscimento della denominazione di origine controllata "Bagnoli di
Sopra"  o  "Bagnoli"  e  del  relativo  disciplinare  di   produzione
formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
132 dell'8 giugno 1995;
  Vista l'istanza presentata da un interessato avverso il parere e la
proposta di disciplinare di produzione sopra citato;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  respingere l'istanza sopra citata, in
quanto  non  ostativa,   ai   sensi   della   legislazione   vigente,
all'utilizzazione della denominazione di origine di cui trattasi;
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento della
denominazione di origine di  cui  trattasi  ed  all'approvazione  del
relativo  disciplinare  di  produzione  in conformita' della proposta
formulata dal citato Comitato;
  Considerato che l'art. 4 del  citato  regolamento,  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione  dei  disciplinari  di  produzione,  prevede   che   i
disciplinari  di  produzione  vengano  approvati  e  riconosciuti con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la denominazione di origine  controllata  dei  vini
"Bagnoli di Sopra" o "Bagnoli" ed e' approvato, nel testo annesso, il
relativo disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  predetto  disciplinare  di
produzione che entra in vigore il 1 settembre 1995.