IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Bagnoli di Sopra" o "Bagnoli", corredata del parere espresso dalla regione Veneto; Visti, il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione della denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Bagnoli di Sopra" o "Bagnoli" e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1995; Vista l'istanza presentata da un interessato avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citato; Ritenuta l'opportunita' di respingere l'istanza sopra citata, in quanto non ostativa, ai sensi della legislazione vigente, all'utilizzazione della denominazione di origine di cui trattasi; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine di cui trattasi ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' della proposta formulata dal citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Bagnoli di Sopra" o "Bagnoli" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1 settembre 1995.