IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971 con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata  dei  vini  "Castel  del  Monte" ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre  1990,
con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di
produzione sopra citato;
  Vista  la  domanda  presentata dagli interessati intesa ad ottenere
alcune  modifiche  del  disciplinare  di  produzione  sopra   citato,
relative  all'art.  2,  corredata  dal  parere espresso dalla regione
Puglia;
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata "Castel del Monte" formulata dal Comitato stesso,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1995;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto   necessario   procedere   alla   modifica   del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  "Castel  del  Monte",  in  conformita'  della   proposta
formulata dal citato Comitato;
  Considerato  che  l'art.  4  del citato regolamento, concernente la
procedura per il riconoscimento  delle  denominazioni  di  origine  e
l'approvazione   dei   disciplinari  di  produzione,  prevede  che  i
disciplinari di  produzione  vengano  approvati  e  riconosciuti  con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine   controllata   "Castel  del  Monte"  approvato  con  decreto
ministeriale 27 dicembre 1990 e'  sostituito  per  intero  dal  testo
annesso  al  presente  decreto  le  cui  misure  entrano  in vigore a
decorrere dalla vendemmia 1995.