IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Parma" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione sopra citato, relativamente alle tipologie "Colli di Parma" Malvasia e "Colli di Parma" Sauvignon; Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la proposta di modifica del disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 1995; Vista la richiesta presentata dagli interessati intesa ad ottenere la correzione nel testo del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Parma" annesso al presente decreto di alcuni errori materiali riportati nel testo della proposta di disciplinare di produzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 1995; Considerato che il Comitato di cui sopra ha preso atto della citata richiesta e che pertanto si rende necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Parma" in conformita' della proposta formulata dal citato Comitato, tenuto conto delle dette correzioni; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Parma", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982 e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore dalla vendemmia 1995.