IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  28  ottobre  1982
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata dei vini "Colli  di  Parma"  ed  e'  stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione;
  Vista  la  domanda  presentata dagli interessati intesa ad ottenere
alcune  modifiche  del  disciplinare  di  produzione  sopra   citato,
relativamente  alle  tipologie  "Colli di Parma" Malvasia e "Colli di
Parma" Sauvignon;
 Visti  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e   la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  e  la  proposta  di   modifica   del
disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 26
del 1 febbraio 1995;
  Vista  la richiesta presentata dagli interessati intesa ad ottenere
la correzione nel testo del disciplinare di  produzione  dei  vini  a
denominazione  di  origine  controllata  "Colli  di Parma" annesso al
presente decreto di alcuni errori materiali riportati nel testo della
proposta di disciplinare  di  produzione  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 1995;
  Considerato che il Comitato di cui sopra ha preso atto della citata
richiesta  e che pertanto si rende necessario procedere alla modifica
del disciplinare di produzione dei vini a  denominazione  di  origine
controllata  "Colli di Parma" in conformita' della proposta formulata
dal citato Comitato, tenuto conto delle dette correzioni;
  Considerato che l'art. 4 del  citato  regolamento,  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione  dei  disciplinari  di  produzione,  prevede   che   i
disciplinari  di  produzione  vengano  approvati  e  riconosciuti con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione  di  origine
controllata  "Colli  di  Parma", approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1982 e' sostituito per intero  dal  testo
annesso  al  presente  decreto  le cui misure entrano in vigore dalla
vendemmia 1995.