IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1969 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Breganze" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1978 e 28 ottobre 1982 con i quali e' stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata in questione; Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Breganze"; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, favorevole alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata di che trattasi e la relativa proposta di disciplinare di produzione formulata dal Comitato medesimo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1995; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata dei vini "Breganze", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1969, modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 13 settembre 1978 e 22 ottobre 1982 e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dal 1 settembre 1995.