IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1969 con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata  dei  vini  "Breganze"  ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1978  e
28  ottobre  1982  con i quali e' stato modificato il disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata in questione;
  Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad  ottenere
la  modifica  del  disciplinare  di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini "Breganze";
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, favorevole alla richiesta  di  modifica
del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata di che trattasi e la relativa proposta di disciplinare di
produzione formulata dal Comitato medesimo, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1995;
  Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994,  n.
348,  concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni
di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di  produzione,
prevede   che  i  disciplinari  di  produzione  vengano  approvati  e
riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione  di  origine
controllata dei vini "Breganze", approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  18  luglio  1969,  modificato  con  i  decreti del
Presidente della Repubblica 13 settembre 1978 e 22  ottobre  1982  e'
sostituito  per  intero  dal testo annesso al presente decreto le cui
misure entrano in vigore a decorrere dal 1 settembre 1995.