LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto  in  particolare  l'art.  23,  comma  2, della citata legge 2
gennaio 1991, n. 1;
  Visto il regolamento per il funzionamento  del  sistema  telematico
delle borse valori, adottato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994,
e le successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento  per il funzionamento del sistema telematico
delle  borse  valori  italiane  per  la  negoziazione  dei  contratti
uniformi  a  termine  su  strumenti  finanziari  collegati  a  valori
mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, adottato con delibera
n.  8625  del  2  novembre  1994,  e  le   successive   modifiche   e
integrazioni;
  Viste  le  disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione
ed il funzionamento della cassa di compensazione e  garanzia  emanate
d'intesa dalla Consob e dalla Banca d'Italia in data 16 marzo 1992, e
le successive modifiche e integrazioni;
  Vista  la  delibera n. 8442 del 27 settembre 1994 con la quale, tra
l'altro, e' stato  delegato  al  consiglio  di  borsa  il  potere  di
definire le caratteristiche dell'indice di borsa oggetto di contratti
uniformi  a  termine di cui al citato art. 23, comma 1, della legge 2
gennaio 1991, n. 1;
  Visto il provvedimento n. 186 del 6 settembre 1995 con il quale  il
consiglio  di  borsa ha definito l'indice di borsa MIB30 quale indice
di riferimento per un contratto di opzione di cui all'art.  23  della
citata legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Considerata  l'opportunita' di autorizzare le negoziazioni in borsa
di un contratto uniforme a termine di opzione avente  ad  oggetto  il
menzionato indice MIB30;
  Ritenuto  opportuno  rendere  immediatamente  note  al  mercato  le
caratteristiche  del  piu'  volte  menzionato  contratto  di  opzione
sull'indice MIB30;
                              Delibera:
  Sono  autorizzate  le  negoziazioni  in  borsa  di  un contratto di
opzione call e di un contratto  di  opzione  put  avente  ad  oggetto
l'indice  di borsa MIB30 (di seguito denominato "opzione su indice di
borsa MIB30" ovvero "contratto MIBO30").
  Il contratto MIBO30 ha valore nominale pari  a  lire  100  milioni,
equivalenti al prodotto tra il valore base dell'indice MIB30, fissato
a  10.000  punti,  ed  il  valore di ciascun punto dell'indice stesso
fissato a L. 10.000.
  Il contratto MIBO30 e' quotato in punti  indice  e  lo  scostamento
minimo  di  prezzo  tra  proposte  aventi  ad oggetto l'ammontare del
premio e' fissato in un punto dell'indice stesso.
  Sono  negoziabili  contratti  MIBO30  aventi  scadenze  mensili   e
scadenze  trimestrali  (marzo,  giugno,  settembre  e  dicembre).  In
ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate  la
scadenza  mensile  piu'  vicina e le due scadenze mensili successive,
nonche' la  scadenza  trimestrale  piu'  vicina  e  le  due  scadenze
trimestrali successive, per un totale di cinque scadenze negoziate.
  Per  ciascuna  scadenza  call e put sono quotati almeno 5 prezzi di
esercizio, con intervalli di  500  punti  indice;  giornalmente  sono
introdotti  nuovi  prezzi  di  esercizio  ove  il  prezzo di chiusura
dell'indice MIB30 risulti, per le opzioni call, maggiore (minore) del
primo prezzo out of (in) the money e, per le  opzioni  put,  maggiore
(minore) del primo prezzo in (out of) the money.
  Ai  soli  fini  della  generazione  dei  prezzi  di  esercizio,  il
consiglio di borsa calcola il prezzo di  chiusura  dell'indice  MIB30
come  pari  al  valore  dell'indice medesimo calcolato sulla base dei
prezzi di riferimento, di cui all'art.  49  del  regolamento  per  il
funzionamento  del  sistema  telematico  delle borse valori citato in
premessa, dei titoli che lo compongono.
  Il compratore di opzione call e di opzione  put  sull'indice  MIB30
puo'  esercitare  la  relativa  facolta'  esclusivamente il giorno di
scadenza dell'opzione medesima.
  Per  ogni  mese  di  scadenza  l'ultimo  giorno  di  contrattazione
coincide  con  il  terzo venerdi' del mese solare di scadenza. Per le
scadenze  di  gennaio   e   febbraio   1996,   l'ultimo   giorno   di
contrattazione  coincide,  rispettivamente, con il giorno dei riporti
del mese di gennaio 1996 previsto dal calendario di borsa e con il 15
febbraio 1996.
  Le contrattazioni sulla scadenza piu' vicina terminano alle ore  10
dell'ultimo  giorno  di  contrattazione.  Dal  primo  giorno di borsa
aperta successivo e' quotata la nuova scadenza.
  Il contratto MIBO30 non  prevede  alla  scadenza  la  consegna  dei
titoli che compongono l'indice MIB30.
  L'importo  del  premio  di  ciascun  contratto  MIBO30  e' dato dal
prodotto tra il prezzo di negoziazione ed il valore di ciascun  punto
dell'indice  MIB30.  La  liquidazione del premio negoziato avviene il
primo  giorno  di  borsa   aperta   successivo   alla   negoziazione,
esclusivamente per contanti.
  Il  contraente  venditore  di  ciascun contratto MIBO30 e' tenuto a
versare alla cassa di compensazione e  garanzia  (di  seguito  cassa)
margini   di  garanzia  iniziali  definiti  e  calcolati  secondo  le
modalita'  di  cui  alle  disposizioni   concernenti   l'istituzione,
l'organizzazione  ed  il funzionamento della cassa citate in premessa
(di  seguito  disposizioni)  ed   al   regolamento   concernente   il
funzionamento  della cassa medesima di cui all'art. 3, comma 1, delle
disposizioni citate.  Il margine iniziale puo' essere  costituito  in
contante  o  titoli  di Stato con le modalita' e nei termini indicati
nelle  disposizioni  e  nel   citato   regolamento   concernente   il
funzionamento della cassa.
  Ai   fini  del  calcolo  del  margine  iniziale  la  cassa  calcola
giornalmente il prezzo di chiusura secondo le  modalita'  di  cui  al
regolamento  di  cui  sopra  concernente il funzionamento della cassa
medesima.
  Alla scadenza di ciascuna serie le posizioni ancora aperte  in  the
money  sono  liquidate,  salva  comunicazione contraria alla cassa da
parte del contraente compratore, mediante il versamento da parte  dei
contraenti  venditori  della differenza tra il prezzo di esercizio ed
il prezzo di liquidazione dell'indice MIB30 e mediante l'accredito ai
contraenti compratori della medesima differenza. Ai fini di cui sopra
il consiglio di borsa calcola il prezzo di  liquidazione  dell'indice
MIB30  come  pari al valore dell'indice medesimo calcolato sui prezzi
di apertura dei titoli che lo compongono rilevati l'ultimo giorno  di
contrattazione.  La liquidazione della differenza menzionata avviene,
esclusivamente in contanti e per il tramite  della  cassa,  il  primo
giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza.
  Con  successivo provvedimento sara' stabilita la data di entrata in
vigore della presente delibera.
  La presente delibera sara' inviata in copia al consiglio  di  borsa
che  ne  curera'  la  diffusione  nei  modi  d'uso e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 2 ottobre 1995
                                            p. Il presidente: ZURZOLO