Con  decreto  ministeriale  31  agosto 1995 e' autorizzata, per il
periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  E.M.
Elic.  Merid. 10 maggio 1994 Augusta Eli S.r.l. 30 dicembre 1994 E.M.
Elic. Mer., con sede in Frosinone e unita' di  Anagni  (Frosinone)  e
Frosinone,   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  31,90 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
566 unita', su un organico complessivo di 766 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. E.M. Elic. Merid. 10 maggio 1994
Augusta Eli S.r.l. 30 dicembre 1994 E.M. Elic. Mer. - a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato nell'art. 1,  lettera  c),  del  decreto
ministeriale  23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 31 agosto 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  6  maggio  1994 al 5 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siai
Marchetti 10 maggio 1994, Augusta Eli S.r.l. 30 dicembre  1994,  Siai
Marchetti  S.r.l.,  con  sede  in  Cascina Costa (Varese) e unita' di
Sesto Calende (Varese), per i quali e' stato stipulato  un  contratto
di  solidarieta'  che  stabilisce,  per 12 mesi, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  32  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
40 unita', su un organico complessivo di 444 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Siai  Marchetti  10  maggio  1994
Augusta  Eli  S.r.l.  30  dicembre  1994  Siai  Marchetti  S.r.l. - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato nell'art. 1,  lettera  c),  del  decreto
ministeriale  23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 31 agosto 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  2  maggio  1994 al 1 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mecaer
10 maggio 1994 Augusta Eli 30 dicembre 1994 Mecaer Mecc. Aereonautica
S.r.l.,  con  sede  in Cascina Costa di Samarate (Varese) e unita' di
Borgomanero (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  32  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
25 unita', su un organico complessivo di 95 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mecaer 10 maggio 1994 Augusta  Eli
30  dicembre 1994 Mecaer Mecc. Aereonautica S.r.l., a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  In via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato nell'art. 1,  lettera  c),  del  decreto
ministeriale  23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 31 agosto 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  28  marzo 1994 al 27 agosto 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.F.
Oto Melara Breda Bresciana, con sede in Roma e unita' di  La  Spezia,
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 5 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da
40  ore settimanali a 19,50 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari  a  1478  unita',  su  un  organico
complessivo di 1822 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. G.F. Oto Melara Breda Bresciana -
a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato nell'art. 1,  lettera  c),  del  decreto
ministeriale  23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 31 agosto 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 2 maggio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. GF
Galileo SMA Azienda S.M.A., con sede in Campi  Bisenzio  (Firenze)  e
unita'  di  Soffiano  (Firenze),  per  i  quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 8  mesi,  la  riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30,80 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
480 unita', di cui 3 part-time da 25 a 19,25 ore medie settimanali  e
1  part-time  da  30  a  23,1  ore  medie settimanali, su un organico
complessivo di 506 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. GF Galileo SMA Azienda S.M.A., - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1, lettera c), del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  31  agosto 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 6 maggio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  GF
Galileo  SMA, con sede in Campi Biesenzio (Firenze) e unita' di Campi
Bisenzio (Firenze)  e  Roma,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che stabilisce, per 8 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,60 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
475 unita', di cui 7 part-time da 30 a 23,7 ore medie settimanali, su
un organico complessivo di 940 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.F. Galileo SMA - a corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria  ed  al  trattamento  di  integrazione   salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1, lettera c), del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  31  agosto 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 3 ottobre 1994,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Ansaldo  Industria,  (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova e unita' di
Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto  di  solidarieta'
che  stabilisce,  per  12  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unita',  su  un  organico
complessivo di 393 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.  Ansaldo  Industria  (Gruppo
Ansaldo), a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2
e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato nell'art. 1,  lettera  c),  del  decreto
ministeriale  23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 31 agosto 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  luglio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Ansaldo Industria (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova  e  unita'  di
Milano,  per  i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 37 unita', su un organico
complessivo di 393 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Industria (Gruppo Ansaldo)
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria  ed  al  trattamento  di  integrazione   salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1, lettera c), del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  31  agosto 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Ansaldo  Gie,  con  sede in Genova e unita' di Genova, per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  per  6
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 30,92 ore medie settimanali nei confronti di un  numero
massimo di lavoratori pari a 44 unita', su un organico complessivo di
3084 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Ansaldo Gie - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato nell'art. 1,  lettera  c),  del  decreto
ministeriale  23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 31 agosto 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 21 gennaio 1994 al 20 luglio 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Ansaldo Industria (Gruppo Ansaldo) - con sede in Genova e  unita'  di
Genova  e  Milano,  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  6  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  24  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
652 unita', su un organico complessivo di 2139 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Industria (Gruppo Ansaldo)
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,
  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa unita'
produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria  ed
al  trattamento  di  integrazione  salariale  da  solidarieta'  siano
diversi e precisamente individuati tramite  elenchi  nominativi  come
disciplinato  nell'art.  1,  lettera  c), del decreto ministeriale 23
dicembre  1994,  registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 31 agosto 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Aerimpianti (Gruppo Ansaldo) - con sede in Milano e unita' di Milano,
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a n. 17 unita', su un organico
complessivo di n. 118 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aerimpianti (Gruppo Ansaldo)  -  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria  ed  al  trattamento  di  integrazione   salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1, lettera c), del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  31  agosto 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Sitie
impianti industriali cantiere c/o Enichem, con sede in Ferrara e zona
industriale La Marinella (Sassari), per i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  25  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
52 unita', su un organico complessivo di 60 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Sitie   impianti   industriali
cantiere  c/o  Enichem  -  a  corrispondere  i  particolari  benefici
previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al  successivo  comma  13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 agosto 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l.
C.E.A., con sede in Alcamo (Trapani) e unita' di Alcamo  -  Zona  Tre
Santi  (Trapani),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  22,50 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
10 unita', su un organico complessivo di 55 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.r.l.  C.E.A.  -  a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 agosto 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 5 aprile 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Fratelli  Martinez, con sede in Marsala (Trapani) e unita' di Marsala
(Trapani),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  6  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  25  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
15 unita', su un organico complessivo di 15 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti   dalla   S.r.l.   Fratelli   Martinez   -   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  agosto 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 ottobre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla Meccanica
Riesi,  con  sede  in  Riesi  (Caltanissetta)  e  unita'   di   Riesi
(Caltanissetta),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  18  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  12  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
30  unita',  di  cui  un  lavoratore  part-time  da 24 a 12 ore medie
settimanali, su un organico complessivo di 30 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  Meccanica  Riesi  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  agosto 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta  G.I.M.
Di  Francesco  Politano,  con  sede  in  Cosenza  e unita' di Cellara
(Cosenza),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
26 unita', su un organico complessivo di 26 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla ditta G.I.M. Di Francesco  Politano  -  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  agosto 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 5 aprile 1994 al 4 aprile  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Fenicia,  con  sede  in  Palermo  e unita' di Palermo, per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  12
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 12 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 47 unita', su un organico complessivo di
47 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Fenicia  -  a  corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto   ministeriale   31   agosto  1995  e'  autorizzata,
limitatamente  al  periodo  4   luglio   1994-3   maggio   1995,   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Cognetex,  con  sede  in  Imola  (Bologna)  e
unita' di Imola (Bologna) per i quali e' stato stipulato un contratto
di  solidarieta'  che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 146 unita', su un  organico
complessivo di 344 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Cognetex  -  a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
 
 
 
   Con  decreto  ministeriale  31  agosto 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
G.S.E.,  con  sede  in  Rho  (Milano) e unita' di Rho (Milano), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 18 mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 16 unita', su un organico complessivo di
16 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  G.S.E.  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto   ministeriale   31   agosto  1995  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo dal 9 maggio 1994 al 31  dicembre  1994,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale, di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Teleca, con sede in Reggio Emilia,  e  unita'
di  Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Rimini (Forli'), e Segrate
(Milano) per i quali e' stato stipulato un contratto di  solidarieta'
che  stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 35 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo  di  lavoratori pari a 105 unita', su un organico complessivo
di 108 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Teleca  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  agosto 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 16 marzo 1994 al 15 marzo  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Televisione  genovese,  dal  16 giugno 1994 "Telecitta'", con sede in
Genova e unita'  di  Genova,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 19,50 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
otto unita', su un organico complessivo di sedici unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Televisione  genovese,  dal 16
giugno 1994 "Telecitta'" - a  corrispondere  i  particolari  benefici
previsti  dai  commi  2  e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in  data  23  novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  agosto 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 16 marzo 1994 al 15 marzo  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Televisione  genovese,  dal  16 giugno 1994 "Telecitta'", con sede in
Genova e unita'  di  Genova,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 28,44 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
otto unita', su un organico complessivo di sedici unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Televisione  genovese,  dal 16
giugno 1994 "Telecitta'" - a  corrispondere  i  particolari  benefici
previsti  dai  commi  2  e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in  data  23  novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  agosto 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 26 aprile 1994 al 25 aprile 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
I.C.C.I.,  con sede in Tolmezzo (Udine) e unita' di Tolmezzo (Udine),
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di lavoratori pari a sessanta unita', su un organico
complessivo di centotrentanove unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  I.C.C.I.  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 agosto 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dall'8  febbraio  1994 al 7 febbraio 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti
alla  unita'  di  mensa  aziendale  sottoindicata, limitatamente alle
giornate in cui vi e' stato  l'intervento  della  Cassa  integrazione
guadagni  ordinaria  o  straordinaria  presso  la societa' appaltante
anch'essa  di  seguito  indicata:  S.p.a.  Agape  unita'  mensa   c/o
Fincantieri  di  Riva  Trigoso  (Genova),  con  sede  in  Castelvetro
(Modena) e unita' di Riva Trigoso (Genova),  per  i  quali  e'  stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari a quindici unita', di cui sette part-time da 20 a 12
ore medie settimanali  su  un  organico  complessivo  di  diciassette
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agape unita' mensa c/o Fincantieri
di  Riva  Trigoso  (Genova)  - a corrispondere i particolari benefici
previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al  successivo  comma  13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 agosto 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 28 settembre 1993 al 27 settembre 1994, la corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Nuova
Izzo  (ex  Mimosix  S.r.l.), con sede in Milano e unita' di Triggiano
(Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto  di  solidarieta'
che  stabilisce,  per  21  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 14 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari  a  diciotto  unita',  su  un
organico complessivo di settantotto unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Izzo (ex Mimosix S.r.l.) - a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  agosto 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 27 settembre 1993 al 15 dicembre 1993, la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Nuova
Izzo  (ex  Mimosix  S.r.l.),  con  sede in Milano e unita' di Martina
Franca (Taranto), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  3  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  14  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
ventotto unita', su un organico complessivo di settantotto unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Izzo (ex Mimosix S.r.l.) - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 agosto 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zaini
Luigi, con sede in Milano e unita' di Milano, per i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a centotrentacinque unita', di cui sedici part-time
da 26,9 a 22,3 ore medie settimanali, su un organico  complessivo  di
duecentoventicinque unita'.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 17430 del 27 aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zaini Luigi -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  agosto 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.
Cassani  Carlo,  con  sede  in  Besozzo  (Varese) e unita' di Besozzo
(Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  settimanali  a  13,20  ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dieci unita',  su
un organico complessivo di settantasette unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.a.s. Cassani Carlo - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 agosto 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  ottobre 1993 al 30 settembre 1994, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tre
Noci, con sede in Alcamo (Trapani) e unita' di Alcamo (Trapani),  per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a tredici unita',  su  un  organico
complessivo di ventuno unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Tre  Noci  - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 agosto 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  27 giugno 1994 al 26 giugno 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seko,
con sede in S. Rufina (Rieti) e unita' di S. Rufina  (Rieti),  per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  12  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 30 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  ventisette  unita',  su un organico
complessivo di ventisette unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Seko  -  a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni  nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  agosto 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 20 luglio 1994 al 19 luglio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Tecniche idraulico stradali, con sede in Roma e unita' di Roma, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  12  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 26 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo   di   lavoratori  pari  a  dodici  unita',  su  un  organico
complessivo di trentanove unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecniche idraulico  stradali  -  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  agosto 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Schiapparelli  Searle,  con  sede  in  Peschiera  Borromeo (Milano) e
unita' di Peschiera Borromeo (Milano), per i quali e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 31
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a centosedici unita', su un organico complessivo di
centonovantotto unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Schiapparelli   Searle   -   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  agosto 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 17 maggio 1994 al 16 maggio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Insolia  Tintoria,  con  sede  in  Reggio  Emilia  e unita' di Reggio
Emilia, per i quali e' stato stipulato un contratto  di  solidarieta'
che  stabilisce,  per  12  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a quattordici unita', su un
organico complessivo di diciassette unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Insolia Tintoria - a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 agosto 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dall'11  aprile  1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb
Sae Sadelmi, con sede in  Milano  e  unita'  di  Sesto  San  Giovanni
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  9  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a duecentosessantadue unita',
su un organico complessivo di millecentosei unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb Sae Sadelmi - a  corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  agosto 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb
Distribuzione T. & C., con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia
(Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto  di  solidarieta'
che  stabilisce,  per  24  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a ottantotto  unita',  su  un
organico complessivo di novantacinque unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Abb  Distribuzione T. & C. - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  agosto 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Nuova
Izzo  (ex Mimosix S.r.l.), con sede in Milano e unita' di Milano, per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce,  per  24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  ventotto unita', di cui due
part-time  da  20  a  18  ore  medie  settimanali,  su  un   organico
complessivo di settantotto unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Izzo (ex Mimosix S.r.l.) - a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  agosto 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Lippert  Italiana,  con  sede  in Milano e unita' di Grizzano Morandi
(Bologna),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
ventiquattro unita', su un organico complessivo di quaranta unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lippert Italiana - a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 agosto 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 15 settembre 1993 al 14 settembre 1994, la corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
S.A.G.A.T.,  con sede in Cagliari e unita' di Trapani, per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  18
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  30  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a trentaquattro unita',  di  cui  diciotto
lavoratori part-time da 30 a 24 ore medie settimanali, su un organico
complessivo di trentacinque unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  S.A.G.A.T. - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 agosto 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comus,
con  sede  in  Macerata  e unita' di Potenza Picena (Macerata), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a  settantanove  unita',  su  un  organico
complessivo di centoundici unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla  S.p.a.  Comus  -  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 agosto 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  2  maggio  1994 al 1 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipem,
con  sede  in  Catania e unita' di Milocca di Dittaino-Assoro (Enna),
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di lavoratori pari a centoquarantonove unita', su un
organico complessivo di centocinquantacinque unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Sipem  -  a  corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  agosto 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 23 agosto 1994,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Maglificio  della  Riviera,  con sede in Magnano in Riviera (Udine) e
unita' di Magnano in Riviera (Udine), per i quali e' stato  stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore  settimanali  a  20
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a trentaquattro unita', su un organico complessivo di
cinquantatre unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Maglificio  della  Riviera  -  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  agosto 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti
alla  unita'  di  mensa  aziendale  sottoindicata, limitatamente alle
giornate in cui vi e' stato  l'intervento  della  Cassa  integrazione
guadagni  ordinaria  e  straordinaria  presso  la societa' appaltante
anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Agape,  unita'  mensa  c/o  Oto
Melara, con sede in Castelvetro (Novara) e unita' di La Spezia, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  12  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 16 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  ventisei  unita',  su  un  organico
complessivo di trentasei unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agape, unita' mensa c/o Oto Melara
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con   decreto   ministeriale   31   agosto  1995  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo dal 21 giugno 1994 al 30 novembre  1994,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  Ditta  Fiem  di Caroti Vasco, con sede in Badia al
Pino (Arezzo) e unita' di Badia al Pino  (Arezzo),  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore  settimanali  a  20
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a tredici  unita',  su  un  organico  complessivo  di
diciassette unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  Ditta  Fiem  di  Caroti  Vasco  -  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 agosto 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 1 luglio 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Ferriere Nord, con sede in Osoppo (Udine) e unita' di Osoppo (Udine),
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  otto unita', su un organico
complessivo di settecentotrentacinque unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferriere Nord - a corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  agosto 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto  1994,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti
alla unita' di  mensa  aziendale  sottoindicata,  limitatamente  alle
giornate  in  cui  vi  e' stato l'intervento della Cassa integrazione
guadagni ordinaria e  straordinaria  presso  la  societa'  appaltante
anch'essa  di  seguito  indicata:  S.p.a.  Ristochef Milano mensa c/o
Alenia,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Ronchi  dei  Legionari
(Gorizia),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  5  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  61,20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
sei unita', su un organico complessivo di sette unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Ristochef Milano mensa c/o Alenia
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  agosto 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 15 aprile 1994 al 14 aprile 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Est
Due,  con  sede  in Trieste e unita' di Trieste, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  21  mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 34
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a trentuno unita',  su  un  organico  complessivo  di
trentuno unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Est  Due  -  a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 31 agosto 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  2  maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.a.s.
Transbeton, con sede in Egna (Bolzano) e unita'  di  Egna  (Bolzano),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a diciotto unita', su  un  organico
complessivo di ventisei unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.  Transbeton - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto   ministeriale   31  agosto  1995:  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo dal 26 aprile 1994 al 19 febbraio  1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a.  Redaelli  confezioni,  con  sede  in  Verano
Brianza  (Milano) e unita' di Verano Brianza (Milano), per i quali e'
stato stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 14
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori pari a trecentoquaranta unita', su un organico complessivo
di cinquecentotrentanove unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Redaelli  confezioni  -  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  31  agosto   1995:   e'   autorizzata,
limitatamente  al  periodo  dal  1 marzo 1994 al 31 dicembre 1994, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Sipre,  con  sede  in Belpasso (Catania) e
unita' di Misterbianco (Catania), per i quali e' stato  stipulato  un
contratto   di  solidarieta'  che  stabilisce  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  16  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
diciassette unita',  su  un  organico  complessivo  di  centoventidue
unita'.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 16856 del 24 febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Sipre  -  a  corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.