IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI Visto il proprio decreto del 9 maggio 1992 che autorizzava gli spedali riuniti di S. Chiara di Pisa alle attivita' di trapianto combinato di rene pancreas da cadavere a scopo terapeutico; Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera pisana in data 19 aprile 1995 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad eseguire le attivita' di trapianto combinato di rene pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso le sale operatorie ubicate presso il presidio ospedaliero nello stabilimento sito in localita' Cisanello; Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanita' in data 27 giugno 1995; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti; Decreta: Art. 1. Le operazioni di trapianto combinato di rene pancreas da cadavere a scopo terapeutico autorizzate presso gli spedali riuniti di S. Chiara con decreto ministeriale 9 maggio 1992 debbono essere eseguite presso le sale operatorie ubicate presso il presidio ospedaliero nello stabilimento sito in localita' Cisanello.