IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI
  Visto  il  proprio  decreto  del  9 maggio 1992 che autorizzava gli
spedali riuniti di S. Chiara di  Pisa  alle  attivita'  di  trapianto
combinato di rene pancreas da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
ospedaliera  pisana  in  data  19  aprile  1995  intesa  ad  ottenere
l'autorizzazione  ad  eseguire le attivita' di trapianto combinato di
rene  pancreas  da  cadavere  a  scopo  terapeutico  presso  le  sale
operatorie  ubicate presso il presidio ospedaliero nello stabilimento
sito in localita' Cisanello;
  Vista  la   relazione   sugli   accertamenti   tecnici   effettuati
dall'Istituto superiore di sanita' in data 27 giugno 1995;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  novembre  1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le operazioni di trapianto combinato di rene pancreas da cadavere a
scopo terapeutico autorizzate presso gli spedali riuniti di S. Chiara
con decreto ministeriale 9 maggio 1992 debbono essere eseguite presso
le sale operatorie  ubicate  presso  il  presidio  ospedaliero  nello
stabilimento sito in localita' Cisanello.