IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 241, concernente la razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi e segnatamente l'art. 3, comma 1, lettera a); Visto il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, attuativo dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, con il quale viene demandato al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la determinazione delle caratteristiche del registro d'impresa e del modello semplificato; Visto il proprio decreto n. 752 del 5 novembre 1994 e segnatamente l'art. 2, commi 1 e 2; Decreta: Art. 1. 1. Il registro d'impresa, costituito da una sezione matricola e paga e da una sezione presenze, predisposte in due distinti documenti, e' determinato secondo il modello contenuto nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto. 2. Il registro d'impresa semplificato, costituito da un unico documento, e' determinato secondo il modello contenuto nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto.