IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista   la   legge   23   ottobre  1992,  n.  241,  concernente  la
razionalizzazione   dei   sistemi   di  accertamento  dei  lavoratori
dell'agricoltura  e  dei relativi contributi e segnatamente l'art. 3,
comma 1, lettera a);
  Visto  il  decreto  legislativo  11  agosto 1993, n. 375, attuativo
dell'art.  3,  comma  1,  lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326,
con  il  quale  viene  demandato  al  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza   sociale  la  determinazione  delle  caratteristiche  del
registro d'impresa e del modello semplificato;
  Visto  il proprio decreto n. 752 del 5 novembre 1994 e segnatamente
l'art. 2, commi 1 e 2;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  registro  d'impresa,  costituito da una sezione matricola e
paga   e  da  una  sezione  presenze,  predisposte  in  due  distinti
documenti,  e' determinato secondo il modello contenuto nell'allegato
A, che fa parte integrante del presente decreto.
  2.  Il  registro  d'impresa  semplificato,  costituito  da un unico
documento,  e' determinato secondo il modello contenuto nell'allegato
B, che fa parte integrante del presente decreto.