IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 1 della legge 23  maggio  1980,  n.  242,  concernente
delega   al  Governo  per  la  disciplina  dell'Azienda  autonoma  di
assistenza al volo per il traffico aereo generale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981,  n.
145,  recante  l'ordinamento  dell'Azienda  autonoma di assistenza al
volo per il traffico aereo generale;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  248,  che  ha  dettato  norme  in
materia  di  quiescenza  e  previdenza  dei dipendenti della predetta
Azienda, ed, in particolare:
   art.  1,  comma  1,  recante  la  disposizione  che  al  personale
dipendente  si  applicano,  ai fini del trattamento di quiescenza, le
norme relative alla disciplina generale dei dipendenti  civili  dello
Stato,  di  cui  al  testo  unico  delle  norme  sul  trattamento  di
quiescenza dei dipendenti civili e militari  dello  Stato,  approvato
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e successive modificazioni ed integrazioni;
   art. 1, comma 3, volto a stabilire  che  la  spesa  derivante  dal
pagamento dei trattamenti di quiescenza per il personale dell'Azienda
e'  assunta  dal  bilancio  dello Stato, e fa carico al capitolo 4351
dello stato di previsione del Ministero del tesoro;
   art. 1, comma 4, inteso a prevedere che  l'Azienda  e'  tenuta  al
versamento  in  conto entrate del Tesoro di una ritenuta a carico del
personale nella misura fissata dall'art. 13  della  legge  29  aprile
1976,  n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' al
versamento di un contributo pari a due volte l'importo della ritenuta
predetta;
   art. 3, comma 3,  concernente  l'attribuzione  e  l'erogazione  di
trattamenti provvisori di pensione da parte dell'Azienda;
  Considerato  che,  con  decorrenza  1 gennaio 1982, in applicazione
dell'art. 1, comma 4, e dell'art. 3, comma 3, della  legge  7  agosto
1990,  n.  248,  i rapporti finanziari derivanti dal versamento della
ritenuta e del contributo,  nonche'  dal  pagamento  dei  trattamenti
provvisori di pensione, devono formare oggetto di regolamentazione;
  Considerato  che con lettera n. AV/DG/1309 in data 7 febbraio 1995,
l'Azienda ha trasmesso il prospetto contabile delle somme da  versare
al bilancio dello Stato per il periodo 1 gennaio1982-31dicembre 1994,
ammontanti  a  L.  165.765.603.734,  ed  ha assicurato che la propria
situazione finanziaria consente di far fronte al versamento  di  tale
somma  nel  corso  dell'anno  1995  e  che  dal  medesimo  anno  puo'
procedersi al pagamento corrente  delle  somme  dovute  a  titolo  di
contributo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Azienda  autonoma  di  assistenza  al  volo per il traffico aereo
generale,  di  seguito  denominata  Azienda,  versa  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato,  capitolo 3467 (capo X), la ritenuta a carico
dei dipendenti stabilita dall'art. 13 della legge 29 aprile 1976,  n.
177,  e successive modificazioni ed integrazioni, ed al capitolo 3449
(capo X) il contributo a proprio carico, in misura pari a  due  volte
l'importo della ritenuta predetta.