LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto, in particolare, l'art. 23 della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1; Viste le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate dalla Consob e dalla Banca d'Italia d'intesa in data 16 marzo 1992, e le successive modifiche ed integrazioni; Vista la delibera n. 9482 del 2 ottobre 1995 con la quale sono state autorizzate le negoziazioni e definite le caratteristiche di un contratto uniforme a termine di opzione avente ad oggetto l'indice di borsa MIB30; Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con delibera n. 8625 del 2 novembre 1994, e le successive modifiche ed integrazioni; Considerata la necessita' di modificare ed integrare il suddetto regolamento al fine di prevedere modalita' apposite di negoziazione telematica per il contratto uniforme a termine di opzione avente ad oggetto l'indice di borsa MIB30; Vista la comunicazione n. 9191 del 12 settembre 1995 con la quale il Consiglio di borsa ha sottoposto all'approvazione della Commissione le specifiche funzionali del sistema di negoziazione telematico per le negoziazioni dei contratti uniformi a termine di opzione collegati all'indice di borsa MIB30; Delibera: E' approvato l'unito regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari. Il regolamento e' costituito di trentasei articoli ed entrera' in vigore a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Sono approvate le specifiche funzionali per il funzionamento del sistema di negoziazione del sistema telematico per la negoziazione dei contratti uniformi a termine di opzione collegati all'indice di borsa MIB30. Con successivo provvedimento la Consob stabilira' la data di avvio delle negoziazioni del contratto uniforme a termine di opzione indicato in premessa. Il regolamento sara' inviato al Consiglio di borsa che ne curera' la diffusione nei modi d'uso e sara' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, 2 ottobre 1995 p. Il presidente: ZURZOLO