IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 1, commi 2, 4 e 15, del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, con il quale vengono stabiliti contributi decennali da erogare, tramite le regioni, agli enti locali e alle aziende di trasporto pubbliche e private aventi diritto, a parziale copertura dei disavanzi di esercizio; Visto il comma 6 del citato art. 1 con il quale viene stabilito che le regioni devono trasmettere, entro tre mesi dall'emanazione del presente decreto, al Ministero dei trasporti e della navigazione apposita certificazione da cui risulti l'ammontare dei disavanzi delle predette aziende di traporto; Considerato che occorre emanare il decreto previsto al medesimo comma 6, con il quale stabilire le modalita' per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni; Decreta: Art. 1. L'ammontare complessivo dei disavanzi di esercizio rideterminanti ai sensi del comma 5, art. 1, del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, nonche' con i contributi di cui all'art. 1, commi 1 e 4-quater, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, e con i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226 e 23 gennaio 1991, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1991, n. 97, deve essere certificato, a firma del presidente della giunta regionale, sulla base delle risultanze aziendali di ciascun anno compreso nel periodo 1987-1993, secondo il modello allegato, costituente parte integrante del presente decreto.