IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90; Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalita' stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita' in data 23 settembre 1993; Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanita'; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, tra l'altro, disposizioni per l'armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 7 del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione, da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dei sopracitati progetti di edilizia sanitaria, nonche' il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti; Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanita' in data 10 febbraio 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994 - con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito nella legge n. 492/1993; Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1989, con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990; Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990 - con la quale e' stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanita' per il triennio 1989-1991; Vista la propria deliberazione in data 22 febbraio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del 3 aprile 1985, con la quale e' stato finanziato, a valere sui fondi FIO 1984, il progetto di costruzione del nuovo ospedale S. Caterina di Sarzana (La Spezia), per un importo di lire 49.989 milioni; Vista l'istanza presentata in conformita' alla sopracitata circolare dalla regione Liguria per il finanziamento dell'ospedale S. Caterina di Sarzana (La Spezia), per un importo di lire 48.450 milioni, a valere sulle autorizzazioni di spesa dell'art. 20 della legge n. 67/1988; Tenuto conto che il costo complessivo del progetto ammonta a lire 72.200 milioni di cui: 48.450 milioni di lire a valere sui fondi ex art. 20 della legge n. 67/1988; 2.550 milioni di lire quale quota a carico della regione; 8.133 milioni di lire quale quota residua dei fondi FIO 1984, di cui alla citata deliberazione del 22 febbraio 1985; 13.067 milioni di lire quali risorse proprie della USL 5 dello Spezzino; Considerato che, con l'attivazione del finanziamento a valere sui fondi ex art. 20 della legge n. 67/1988, l'ente realizzatore potra' proseguire i lavori iniziati con finanziamento regionale e con fondi del FIO 1984, interrotti e non piu' ripresi a seguito di un contenzioso sollevato nei confronti dell'impresa aggiudicataria del precedente appalto; Considerato che il predetto finanziamento ex art. 20 della legge n. 67/1988, pari a lire 48.450 milioni, e le residue disponibilita' FIO 1984, pari a lire 8.133 milioni, consentono il completamento del nuovo ospedale S. Caterina di Sarzana ed il conseguente trasferimento nella nuova struttura dell'attuale presidio ospedaliero S. Bartolomeo; Considerato altresi' che all'avvio operativo del nuovo ospedale faranno seguito altre due iniziative regionali, una relativa all'acquisizione degli arredi e delle attrezzature necessarie per attivare il polo riabilitativo e geriatrico presso l'ospedale medesimo, da realizzarsi con fondi regionali derivanti da alienazioni di immobili, l'altra concernente la realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale per la quale e' previsto un ulteriore specifico finanziamento ex art. 20 della legge n. 67/1988; Vista la deliberazione n. 2481 del 19 luglio 1995 della giunta della regione Liguria, con la quale la medesima, attraverso una azione diretta sotto il profilo procedurale, finanziario e di controllo nei confronti dell'ente realizzatore dell'intervento, garantisce il completamento del nuovo ospedale S. Caterina di Sarzana ed il conseguente trasferimento nella nuova struttura dell'attuale presidio ospedaliero S. Bartolomeo, assicurando un corretto utilizzo delle disponibilita' finanziarie FIO ed art. 20 della legge n. 67/1988, assumendosi la copertura di eventuali oneri derivanti dall'esito del contenzioso in atto; Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878 al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' ammesso al finanziamento il progetto della regione Liguria - USL 5 - relativo al completamento del nuovo ospedale S. Caterina di Sarzana (La Spezia), per un importo di lire 48.450 milioni, al netto del 5% a carico della regione medesima. Alla regione Liguria fara' carico ogni eventuale onere aggiuntivo derivante dalla composizione del contenzioso in atto in sede civile tra la USL 5 e l'impresa aggiudicataria del precedente appalto. Restano a carico della regione medesima eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA dal decreto-legge n. 331/1993, convertito nella legge n. 427/1993, richiamato in premessa. Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procedera' alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione. Roma, 8 agosto 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 189