Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti rettifiche: all'art. 1, comma 1, lettera c), nella parte in cui e' stato sostituito il comma 6 dell'art. 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dove e' scritto: " .. e versando l'imposta relativa entro la predetta data del 30 aprile 1995.", si legga: " .. e versando l'imposta relativa entro la predetta data del 30 aprile 1996."; all'art. 1, comma 1, lettera f), nella parte in cui e' stato inserito il comma 7-ter al decreto-legge n. 646 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22 del 1995, dove e' scritto: " .. previa presentazione della certificazione di cui all'articolo 6, comma 12, ..", si legga: " .. previa presentazione della certificazione di cui al comma 12, .."; all'art. 1, comma 1, lettera i), nella parte in cui e' stato inserito il comma 11-bis al decreto-legge n. 646 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22 del 1995, dopo le parole: "11-bis. Con decreto del Ministro delle finanze" sono soppresse le seguenti: "da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"; all'art. 3, comma 9, nella parte in cui e' stato aggiunto il periodo, in fine, al comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge n. 646 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22 del 1995, dove e' scritto: "L'efficacia degli atti o dei provvedimenti emanati nel periodo compreso tra il 28 febbraio 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto e' sospesa ..", deve leggersi: "L'efficacia degli atti o dei provvedimenti emanati nel periodo compreso tra il 28 febbraio 1995 e il 5 agosto 1995 e' sospesa ..".