Nel decreto-legge  citato  in  epigrafe,  pubblicato  nella  sopra
indicata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti rettifiche:
    all'art.  1,  comma  1,  lettera  c), nella parte in cui e' stato
sostituito il comma 6 dell'art. 6 del decreto-legge 24 novembre 1994,
n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  gennaio  1995,
n.  22,  dove e' scritto: " .. e versando l'imposta relativa entro la
predetta data del 30  aprile  1995.",  si  legga:  "  ..  e  versando
l'imposta relativa entro la predetta data del 30 aprile 1996.";
    all'art.  1,  comma  1,  lettera  f), nella parte in cui e' stato
inserito il comma 7-ter al decreto-legge n. 646 del 1994, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 22 del 1995, dove e' scritto: "  ..
previa  presentazione  della  certificazione  di  cui all'articolo 6,
comma  12,  ..",  si  legga:  "   ..   previa   presentazione   della
certificazione di cui al comma 12, ..";
    all'art.  1,  comma  1,  lettera  i), nella parte in cui e' stato
inserito  il  comma  11-bis  al  decreto-legge  n.  646   del   1994,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 22 del 1995, dopo le
parole:  "11-bis.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze"  sono
soppresse  le  seguenti: "da emanarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge";
    all'art. 3, comma 9, nella parte in  cui  e'  stato  aggiunto  il
periodo, in fine, al comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge n. 646 del
1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22 del 1995, dove
e'  scritto:  "L'efficacia degli atti o dei provvedimenti emanati nel
periodo compreso tra il 28 febbraio 1995 e  la  data  di  entrata  in
vigore   del   presente   decreto  e'  sospesa  ..",  deve  leggersi:
"L'efficacia degli atti  o  dei  provvedimenti  emanati  nel  periodo
compreso tra il 28 febbraio 1995 e il 5 agosto 1995 e' sospesa ..".